Incontra una ragazzina con Badoo ed ha rapporti sessuali sul presupposto che la minore gli dichiara di essere 15enne. Per la Cassazione niente sconti. Chi si accinge ad avere rapporti sessuali con ragazze di giovane età deve impegnare lo sforzo conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 settembre – 18 ottobre 2013, n. 42873
Presidente Squassoni – Relatore Mullri
Ritenuto in fatto
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Il ricorrente è accusato di aver compiuto atti sessuali consenzienti (un rapporto orale) con una minore di anni quattordici con la quale egli era entrato in contatto "chattando" su un sito per adulti denominato "Badoo" nel quale egli si era presentato con il nomignolo di (…) e, la ragazzina, con quello di (omissis) . Stando ai racconti della ragazzina, e di una sua amichetta che vi aveva partecipato, vi era stato un incontro in auto con l'uomo ed un suo amico nel corso del quale la p.o. del presente procedimento aveva avuto un rapporto con l'odierno indagato mentre l'amichetta aveva fatto altrettanto con l'amico (coetaneo dello S. ). Risulta anche dalle conversazioni acquisite dal social network che la ragazzina aveva sostenuto di esser già quattordicenne.
L'indagato, tratto in arresto a seguito delle dichiarazioni della p.o. e della individuazione fotografica eseguita da lei e dall'amichetta, è stato posto agli arresti domiciliari dal Tribunale per il Riesame che, comunque, ha ribadito il quadro indiziario e le esigenze cautelari.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, l'indagato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:
1) mancanza della condizione di procedibilità per difetto di querela. Si sostiene, cioè, che il Tribunale ha frainteso la doglianza svolta sul punto dinanzi ad essa perché il problema non è rappresentato - come lascia intendere la replica dei giudici - dal fatto che il nome dell'indagato non sia tra quelli delle persone indicate in querela, bensì dalla circostanza che sono gli stessi fatti ascritti all'indagato a non essere per nulla evocati nella querela del padre della minore (come si evince anche dalle stampe dei messaggi scambiati su Facebook che vengono allegati al ricorso);
2) manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria. Quest'ultima, infatti, viene fondata su una valutazione superficiale e laconica delle dichiarazioni delle due minori e si sottovaluta il fatto che si sia trattato di un unico incontro avvenuto in un giorno imprecisato dell'(omissis) .
Dopo un ampio excursus del ricorrente sulla giurisprudenza di questa S.C. in ordine alla valutazione della prova dichiarativa di un minore e, quindi, anche con richiamo alle linee-guida della Carta di Noto, si fa notare che, nella specie, la minore non ha riferito né spontaneamente né subito ma solo a seguito di quanto contestatole dai genitori allertati dal fatto che la sorella maggiore avesse rinvenuto della corrispondenza telematica dalla quale evincere che la sorella minore (di 13 anni) intratteneva rapporti virtuali (e, forse, non solo) a sfondo sessuale.
In ogni caso, si fa notare che la minore è stata sentita più volte dalla P.G. e dal P.M. senza l'ausilio di alcun neuropsichiatra (che si è espresso solo in un secondo momento sulla capacità a deporre della minore) e che, soprattutto, è stata sentita ripetuta mente, nel luglio 2012, senza alcuna videoregistrazione.
In particolare, detto in estrema sintesi, si sottolinea:
- che, né nella prima audizione del 18.7.12, né in quella del 27 successivo, la minore parlò mai di un soggetto a lei noto con il nomignolo di (…);
- che neppure l'amichetta, testimone, menziona assolutamente l'indagato limitandosi a dire di avere assistito a degli incontri pianificati dall'amica. Anzi, la ragazzina esclude espressamente di avere mai conosciuto il nome (…);
- che dalle risultanze dei tabulati telefonici, non emerge alcun contatto con l'utenza in uso all'indagato;
- che, a fronte di un quadro indiziario tanto povero ed inconsistente, sono state sottovalutate la deposizione della compagna dell'indagato (secondo cui l'uomo non si sarebbe allontanato dai Comune di Genova) e la discolpa dell'indagato, secondo il quale la ragazzina ben potrebbe avere sovrapposto la realtà virtuale a quella concreta.
Il ricorso si diffonde, altresì, nel sottolineare le imprecisioni del racconto circa il luogo dell'incontro ovvero il nominativo della persona da lei conosciuta.
Il bagaglio indiziario, infine, per il ricorrente, non è affatto rafforzato dalla individuazione fotografica perché eseguita il 25 ottobre 2012 senza la presenza di un esperto così come invece previsto dalla L. 172/12. Peraltro, si fa notare come si sia trattato di una individuazione informale e, più che altro, di dichiarazioni rese dalla minore alla P.G.. Ricorre, pertanto, violazione degli artt. 351 comma 1 ter e 362 comma 1 bis c.p.p. e conseguente inutilizzabilità di tali atti;
3) violazione di legge da ravvisare nella mancata applicazione dell'art. 609 sexies che deve essere considerato nella versione antecedente la riforma del 2012 ed, in ogni caso, l'errore del ricorrente sarebbe scusabile perché la ragazzina si era qualificata come di età superiore ai 14 anni, chattava su un sito per adulti ed aveva detto di frequentare le superiori;
4) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. perché sono state ritenute esigenze cautelari specifiche a fronte di una persona pressoché incensurata e senza carichi pendenti.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata.
Con memoria depositata il 20 settembre u.s., la difesa dell'indagato ha insistito per un annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto si procede per un fatto per il quale non vi è stata proposizione di querela ed, a tal fine, si allega copia della denuncia-querela.
Considerato in diritto
3. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. La questione che il ricorrente solleva con il primo motivo non può essere accolta perché, speculando sulla peculiarità della vicenda, essa tenta di indurre alla affermazione di principi estranei al sistema. In altri termini, è fin troppo ovvio che la persona che sporge querela lo fa (e deve farlo) sulla base delle nozioni in suo possesso in quel momento. Ciò che conta è che egli, nel proprio atto, manifesti una chiara volontà di punizione verso la (o le) persone che dovessero essere identificate come responsabili del/dei fatti reato da lui denunciati e sui quali egli porta all'attenzione dell'A.G. tutto quanto a sua conoscenza.
Orbene, ciò è esattamente quello che è avvenuto nella specie dal momento che il padre della minore, nello sporgere querela, ha illustrato per grandi linee i fatti di cui era venuto a conoscenza grazie alla intermediazione della figlia amore. Ha evidenziato, in particolar modo, che dai contatti telematici intrattenuti dalla figlia minore, sembrava possibile avanzare il terribile sospetto che la ragazzina (infraraquattordicenne) avesse avuto anche dei contatti fisici con i propri interlocutori (testualmente si legge in querela “qualcuno dei cosiddetti amici richiedeva o vantava prestazioni sessuali con mia figlia”).
A tal fine, egli ha prodotto quanto era riuscito ad acquisire con la collaborazione dell'altro figlio Danilo (che aveva "scaricato" dal p.c. usato dalla sorellina dei messaggi) ed ha denunciato - con nome e cognome - le persone che era riuscito in tal modo ad identificare. E', perciò, evidente che la "linea di demarcazione" per il ricorrente era data da quanto - per le sue possibilità - era riuscito ad "estrarre" dal p.c. ma questo non impedisce ugualmente di procedere nei confronti dell'odierno indagato.
Ed infatti, se è vero che, tra i nomi emersi in prima battuta, non risulta quello dell'odierno ricorrente, è altrettanto chiaro che a quest'ultimo sono state ascritte condotte del tutto analoghe a quelle che il padre dell'odierna p.o. ha denunciato.
Pertanto, nel momento in cui le indagini si sono attivate ed hanno portato alla individuazione anche del ricorrente S. , di certo, la sua perseguibilità era assicurata dalla chiara espressione di volontà fatta dal ricorrente, nella parte finale del suo atto di querela, ove si afferma “chiede all'A.G. di voler perseguire penalmente gli autori degli illeciti che l'A.G. ravviserà durante le indagini”.
Non solo, quindi, è irrilevante - come già fatto notare anche dal Tribunale - il fatto che il nome di S. non figuri tra quelli indicati in querela ma è fuorviante anche il tentativo di quest'ultimo di sostenere l'assenza di valida indicazione delle condotte visto che non vi è dubbio che, quanto ascritto allo S. , è esattamente dello stesso genere delle condotte illustrate nell'atto in cui è stata formulata l'istanza di punizione.
3.2. Per quel che concerne il secondo motivo di doglianza, deve dirsi che esso si pone ai limiti dell'ammissibilità.
La questione afferente la mancata presenza di un esperto in occasione dell'esame della minore non è causa di inutilizzabilità perché, all'epoca dei fatti (aprile 2012), la sua presenza non era prescritta da alcuna norma come, invece, disposto attualmente a seguito della riforma introdotta agli artt. 361 e 362 cpp, dalla - successiva - L. 1 ottobre 2012 n. 172.
Per il resto - come è intuibile anche solo dalla sintesi degli argomenti sopra riportati - non sfugge che si è al cospetto di una disamina capillare, da parte del ricorrente, delle dichiarazioni rilasciate dalla minore e dall'amichetta con richiamo a frasi e brani di tali esami quasi che, a questa S.C., fosse possibile un nuovo apprezzamento di tali emergenze onde verificare se, da esse, sia dato inferire conclusioni differenti.
Siffatto modo di procedere è, però, viziato alla base da un evidente fraintendimento sia del ruolo di questa S.C. che dello stesso momento procedimentale.
Proprio il ricorrente, infatti, esordisce con ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità sulla "prova dichiarativa" trascurando il dato obiettivo che si è ancora nella fase delle indagini e che, quindi, ci si deve confrontare sugli indizi (non certo sulle prove).
Peraltro, le considerazioni difensive tese a confutare la credibilità delle ragazzine sono viziate anche dall'ulteriore difetto di trascurare che questa Corte di legittimità non ha accesso agli atti se non ai soli fini di risolvere questioni procedurali (come appunto avvenuto in occasione dei motivo che precede), mentre l'unico controllo sulla validità della motivazione impugnata attiene alla sua chiave interpretativa.
A ben vedere, però, le critiche che il ricorrente muove si risolvono solo nella confutazione delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nello sforzo di prospettare i fatti sotto una diversa angolazione (ad esempio, che la ragazzina abbia confuso la realtà virtuale con quella reale) ovvero nella asserzione della irrilevanza di una individuazione fotografica eseguita senza la presenza di un esperto (argomento fallace, per quanto detto in precedenza).
Deve dirsi, per contro, che l'ordinanza impugnata non offre il fianco a critiche per il modo in cui ha analizzato e commentato il bagaglio indiziario giudicato grave in modo argomentato e logico sulla base dei richiami puntuali alle indagini telematiche dalle quali - proprio grazie alle conversazioni tra “l'odierno ricorrente, quarantenne (con nickname (…)) e la p.o., all'epoca dei fatti tredicenne (registrata sul sito con lo pseudonimo (omissis) (cfr. conversazioni del 6.6.12, 8.4.12, 27.4.12 e 29.4.12)” - si evince la programmazione di un incontro a sfondo sessuale tra i due interlocutori. Vi sono, poi, le dichiarazioni della minore che ha fornito maggiori dettagli sullo svolgimento dell'incontro così come anche dell'amica, anch'essa minore, che aveva partecipato all'incontro. Entrambe hanno asserito che l'indagato ebbe un rapporto orale con la minore figlia del querelante. Infine, ricorre anche la individuazione fotografica eseguita dalle due ragazzine.
Il complesso indiziario è stato anche correttamente commentato dai giudici di merito alla luce dei dinieghi dello S. che sono, però, stati ritenuti inidonei ad inficiarne la valenza accusatoria considerata la dovizia di particolari dei racconti e l'assenza di qualsivoglia interesse specifico a calunniare.
3.3. Il terzo motivo di ricorso auspica l'applicazione dell'art. 609 sexies c.p. nella sua versione antecedente la riforma apportata a tale norma dalla già citata l. 172/12.
Vi è da dire, peraltro, che la preoccupazione (intuibilmente giustificata dal fatto che la norma - nella sua versione attuale - ha ampliato il suo raggio di azione a tutti i minori degli anni diciotto non più, quindi, solo agli infraquattordicenni), è relativamente giustificata visto che, nella successione di norme, l'attuale disposizione risulta, in qualche modo, più favorevole rispetto alla precedente che, nella sua categoricità, evocava una sorta di responsabilità oggettiva.
Grazie alla recente novella, infatti, la norma in esame, vigente, mostra di recepire l'insegnamento della Consulta (24.7.07 n. 322) con il risultato che ora, il colpevole di uno dei reati ivi indicati (tra i quali l'art. 609 quater) non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, "salvo che si tratti di ignoranza inevitabile", dovendosi ritenere come tale l'ignoranza che non sia rimproverabile, quantomeno, a titolo di colpa.
Giova sottolineare, tuttavia, che, già in una pronunzia di questa S.C. - successiva alla quella della Corte costituzionale - (sez. III 11.7.07, rv. 237654), era stato evidente lo sforzo di un'interpretazione che contemperasse i principi costituzionali e la lettera della disposizione (antecedente la riforma del 2012). Pertanto, in essa si era affermato - come bene ricordano i giudici del riesame - che l'ignoranza dell'età della persona offesa, da parte del soggetto agente, scrimina la condotta laddove la stessa sia inevitabile.
Giustamente ricordano i giudici di merito, però, che, nell'occasione, questa S.C. aveva anche puntualizzato che detta ignoranza "inevitabile" non può fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva essendo richiesto, a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un "impegno conoscitivo" proporzionale alla presenza dei valori in gioco.
Il ricorrente, invece, nella specie, richiama l'attenzione sulla "mistificazione" da parte della minore della propria età e sul fatto che ella frequentava un sito per adulti.
Opportunamente, però, il Tribunale ha fatto notare che la "inevitabilità" dell'errore sull'età della minore è comunque difficilmente sostenibile da parte dell'indagato visto che - come egli stesso sottolinea (sia pure con diverso proposito) – “comunque, la minore all'epoca dei fatti aveva raggiunto i 13 anni” (f. n ricorso).
È, appunto, muovendo da tale dato che riesce, perciò, difficile ipotizzare che, in occasione dell'incontro, l'indagato non si sia interrogato (e non gli sia sorto qualche dubbio) sulla reale età di una minore che - per quanto potesse (in teoria) sembrare più grande - aveva, pur sempre, solo (e non "già") 13 anni.
Non risulta, invece - e nemmeno la difesa lo deduce - che l'indagato si sia in qualche modo premunito facendo (auspicabili) accertamenti in proposito.
La doglianza del presente motivo, pertanto, è decisamente da respingere.
3.4. Medesima sorte va riservata all'ultimo motivo di ricorso ove si contestano puramente e semplicemente le deduzioni del Tribunale in punto di esigenze cautelari contrapponendovi il richiamo alla incensuratezza dell'indagato.
Si tratta, innanzitutto, di doglianza generica che, per di più, sollecitando la considerazione dell'assenza di censure precedenti a carico dello S. , finisce nuovamente per equivocare il ruolo di questa Corte di legittimità che non é certo quello di riesaminare i dati fattuali bensì di controllare che il provvedimento del giudice di merito sia stato motivato adeguatamente.
In tal senso, la verifica è sicuramente positiva visto che, in essa, si afferma il pericolo di recidiva commentando il dato fattuale obiettivo - come emerso dai gravi indizi prima evidenziati - Che lo S. , con il proprio comportamento, ha dato prova di una preoccupante determinazione nel “soddisfare le sue pulsioni” al punto da non esitare a compiere atti sessuali con una giovane infraquattordicenne “senza nessuno scrupolo né considerazione per la sua giovane età”.
Tali rilievi hanno ragionevolmente indotto i giudici alla convincimento di essere al cospetto di un fatto tutt'altro che occasionale e, quindi, a temere per una sua reiterazione.
La decisione è, quindi, motivata, scevra da vizi logici e, come tale, inattaccabile in questa sede.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
21-10-2013 23:06
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