Il praticante avvocato può depositare la nomina del difensore di fiducia se delegato ritualmente, per iscritto o verbalmente.
Il deposito dell'atto di nomina dei difensore di fiducia presso l'autorità precedente può essere effettuato, quando non vi è dubbio sull'esistenza dei rapporto fiduciario, sull'originalità dell'atto e sulla sua provenienza, anche da altro soggetto all'uopo delegato, anche verbalmente, dal difensore nominato (praticante avvocato o altro addetto allo studio), poiché la consegna in tal modo effettuata soddisfa comunque le condizioni indicate dall'art. 96 cod. proc. pen.”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 25823/2013
23-06-2013 16:00
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