Il PM deposita la lista testi senza rispettare il termine di 7 giorni prima del dibattimento. Sentenza annullabile se il Giudice non ha provveduto ex art. 507 cpp.
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 1° luglio 2013 n. 28371
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 28371/2013, annullando con rinvio una sentenza di condanna per avere il Pm depositato la lista il 29 luglio 2010 per una udienza del 17 settembre seguente, senza tener conto della sospensione feriale.
Nel caso in esame il giudice non ha mai provveduto ad emanare una ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. per assumere d'ufficio la prova tardivamente richiesta, “né potrebbe ritenersi che vi sia stata una ordinanza implicita, dal momento che la stessa avrebbe dovuto essere congruamente ed adeguatamente motivata sulla sussistenza dei presupposti di legge e di valide ragioni per emanarla, consentendo alle parti di interloquire sul punto”.
“Il giudice del rinvio si uniformerà all'ulteriore principio di diritto in base al quale il giudice di appello, che in sede di rinvio proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha il potere di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'ammissione di prove nuove, atteso che l'art. 627, comma 2, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella, ordinaria di cui all'art. 603, comma 3, c.p.p., riguardante la rinnovazione ufficiosa dell' istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello”.
02-07-2013 01:13
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