Il Giudice avuta notizia del trasferimento dell'azione civile nella sede penale, può dichiarare la sua estinzione anche d'ufficio.
Il trasferimento dell'azione civile in sede penale e la sua estinzione non opera su eccezione di parte ma può essere dichiarata d'ufficio se persiste la situazione di litispendenza e non ci sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 8354/2013.
Secondo la Suprema corte: “Che la rinuncia agli atti del giudizio di cui parla l'art. 75 Cpp non sì identifichi con l'istituto previsto dall'art. 306 cod, proc. civ. appare palese, sol che si consideri che l'effetto estintivo non può seguire all'accettazione della controparte, in quanto il trasferimento è espressamente definito dalla norma come una facoltà e la mancata accettazione si configurerebbe come un'opposizione a tale facoltà”. È allora giocoforza, spiega la Corte, ritenere che la norma regoli in realtà la litispendenza, al fine precipuo di evitare contrasti di giudicati. “Con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile, precedentemente adito”.
Dunque, si deve ritenere che “l'estinzione operi di d'ufficio, nel senso che non è necessaria l'eccezione di parte, ma possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento in cui il giudice trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale”.
07-04-2013 18:26
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