Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Il decreto di irreperibilità pronunciato in seguito ad incompleti accertamenti prodromici alla emissione del medesimo è nullo.
Il decreto di irreperibilità pronunciato in seguito ad incompleti accertamenti prodromici alla emissione del medesimo è nullo.
Cass. pen., Sez. V, ud. 17 gennaio 2013 - dep. 4 marzo 2013, n. 10180

BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO - NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - UDIENZA PRELIMINARE

L'invito di cui all'art. 416 c.p.p., avente la finalità di rendere possibile all'indagato esporre le sue difese in ordine alla imputazione prima dell'esercizio dell'azione penale, non deve necessariamente contenere una descrizione dettagliata ed analitica dei fatti contestati, i quali possono essere compiutamente precisati in tutti i loro elementi solo nel corso del dibattimento. 
L'aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, L. Fall. deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, come evincibile dalla disciplina normativa di tale reato. Le differenze strutturali tra la bancarotta propria e quella impropria di cui all'art. 223, comma primo, L. Fall. sono, invero, minime e non attengono al dato oggettivo della condotta, per cui ne conseguirebbe, diversamente opinando, una ingiustificata disparità di trattamento a favore degli amministratori degli enti collettivi, tanto più irragionevole ove solo si consideri che le più vaste dimensioni dell'impresa societaria comportano normalmente una maggiore gravità e diffusività delle conseguenze dannose del reato di bancarotta.

È nullo il decreto di irreperibilità pronunciato in seguito ad incompleti accertamenti prodromici alla emissione del medesimo ed, in particolare, in ipotesi di indagini condotte unicamente all'anagrafe ordinaria e non invece presso il registro speciale dell'anagrafe della popolazione residente all'estero. A seguito di iscrizione nel registro predetto, invero, il soggetto è cancellato dall'anagrafe ordinaria, nella quale risulta solo la prima destinazione successiva, quale luogo che giustifica la cancellazione, mentre tutti i successivi trasferimento, fino al ritorno in Italia, devono essere comunicati e sono annotati presso l'anagrafe speciale.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza