I reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione possono essere reiterati grazie alla possibilità di movimento: pertanto chi è gravemente indiziato può essere destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 maggio – 13 agosto 2013, n. 34962
Presidente Zecca – Relatore Savani
In fatto e diritto
D.M.M. , già raggiunto da ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Salerno in quanto considerato gravemente indiziato, unitamente ad altri, di concorso in più fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione in relazione al dissesto, loro ascritto, e del fallimento della società "Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.a.", ha proposto appello avverso l'ordinanza in data 27 novembre 2012 del G.I.P. con la quale la misura cautelare è stata rimodulata come obbligo di dimora, con divieto di allontanamento notturno.
Il Tribunale distrettuale di Salerno, accogliendo parzialmente l'appello con l'eliminazione del divieto di allontanamento notturno, ha rigettato nel resto il gravame del prevenuto con ordinanza in data 20 febbraio 2013, ritenendo necessario il permanere di una cautela che impedisse suoi movimenti indiscriminati sul territorio in ora diurna, al fine di evitare che potesse riprodurre, con altre compagini societarie, dinamiche analoghe a quelle che l'avevano portato al coinvolgimento nella vicenda fallimentare oggetto di procedimento.
Propone ricorso per cassazione il D.M. , deducendo difetto di motivazione sulle specifiche circostanze dimostrative di un perdurante pericolo di reiterazione criminosa in vicende economiche e societarie diverse da quella per cui si è proceduto, nell'ambito della quale era stata patteggiata la pena, pericolo per ovviare al quale possa essere indispensabile l'adozione di una misura di restrizione delle sue possibilità di movimento. Il ricorso non è fondato.
Il Tribunale si è adeguatamente riferito ai profili di gravità indiziaria evidenziati in sede di riesame e di appello del Pubblico Ministero nella vicenda cautelare che aveva coinvolto il D.M. , con riguardo a provvedimenti del medesimo Tribunale noti all'interessato da cui aveva tratto gli spunti di pericolosità del prevenuto, il quale peraltro aveva rinunciato ai ricorsi con cui aveva contestato sia la gravità indiziaria che il ricorrere di esigenze cautelari. Elementi accertati per i fini del procedimento cautelare sono quindi la necessità di impedire la consumazione da parte del D.M. di delitti ulteriori, dello stesso tipo di quelli oggetto del procedimento, sfruttando la propria esperienza acquisita nella vicenda de qua per incidere su ulteriori realtà economiche con la disinvoltura e la noncuranza per gli effetti devastanti sui terzi che ne avevano contraddistinto l'azione nella vicenda per cui si procede, atteggiamento bene evidenziato dal Tribunale con adeguato riferimento alle precedenti valutazioni in tal senso del medesimo ufficio dotati di definitività in sede cautelare.
Non si tratta quindi, come ritenuto dal ricorrente, di affermazioni basate su mere presunzioni, ma di valutazioni prognostiche del tutto consentite sulla scorta di elementi concreti valutati e accertati nella specifica vicenda cautelare di cui il presente costituisce ulteriore passaggio, che tuttavia non è e non può essere considerato avulso dai precedenti, soprattutto quando sono pienamente noti alle parti.
La restrizione dell'attività del prevenuto ad agire disinvolto ed indisturbato sul mercato è correttamente vista dal Tribunale quale esigenza ancora attuale e da salvaguardare con imposizione di restrizioni di movimento, soprattutto con riferimento alle attività da svolgere di giorno presso uffici di vario genere, attivi in quegli orari.
Non pare al Collegio che, in riferimento alle indiscusse esigenze cautelari ancora ricorrenti a carico del prevenuto, sia manifestamente carente di logica una valutazione di indispensabilità del permanere dell'obbligo di soggiorno, sia pure in un contesto dove predominano gli strumenti di gestione remota degli affari, perché, come ha correttamente rilevato il Tribunale, operazioni come quelle realizzate nella specifica vicenda oggetto di procedimento si possono realizzare solo da parte di chi sia dotato di illimitata possibilità di movimento sul territorio ed abbia possibilità di partecipazione personale ai passaggi più significativi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
05-09-2013 06:35
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