Guida in stato di ebrezza. Il giudice nel caso di patteggiamento non può ridurre di un terzo la sanzione accessoria della sospensione. Erronea applicazione di legge.
Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data udienza: 30 novembre 2012
Numero: n. 48294
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) F.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 273/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
VENEZIA, del 07/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza
rinvio con trasmissione atti.
(Torna su ) Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Venezia, con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 7.02.2012 applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di F.C., in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b).
Il giudicante ha pure applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata di mesi sei, poi ridotta per il rito a mesi quattro.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, rilevando che il giudice è incorso nella erronea applicazione della legge penale, laddove ha applicato la riduzione sino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria, rispetto al reato di cui all'art. 186 C.d.S..
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Suprema Corte voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Venezia.
(Torna su ) Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
Come statuito dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalla pena medesima conseguono di diritto (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio). Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il reato di guida di in stato di ebbrezza, dal cui accertamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. E' poi appena il caso di rilevare che l'art. 186 C.d.S., comma 2 quater, (come sostituito dalla D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160), prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186 C.d.S., commi 2 e 2 bis, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".
4.1 Deve poi osservarsi che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., comma 2 bis, deve ritenersi limitata al solo caso di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7382 del 12/01/2012, dep. 24/02/2012, Rv.
252390).
Pertanto, nel caso di specie, il giudicante è incorso nella dedotta erronea applicazione di legge, avendo ridotto di un terzo "per il rito, come si legge in motivazione, la durata della sanzione amministrativa accedente al reato di guida in stato di ebbrezza.
4.2 Ciò premesso, deve osservarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge (Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466). Si è, infatti, osservato che seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto (riducendo nei limiti legali l'errato calcolo della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all'applicazione della pena e che è sottratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta tale sanzione possa essere determinata in una misura corrispondente alla entità della pena concordata.
4.3 Applicando il richiamato principio di diritto al caso che occupa, per condivise ragioni, si procede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in misura corrispondente al minimo legale.
Invero, nel caso di specie, risulta legittimo l'accordo delle parti avente ad oggetto l'applicazione della pena, come ratificato dal giudice; conseguentemente, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale è stata illegittimamente applicata (al di sotto del minimo) la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, sanzione che va rideterminata, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l, in quella di mesi sei, corrispondente al minimo edittale. Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poichè la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perchè tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse. Invero, la stessa motivazione della sentenza impugnata evidenzia che il G.i.p, di Venezia ha inteso contenere nel minimo la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione sulla quale il giudice ha poi applicato, erroneamente, la riduzione di un terzo, per le ragioni sopra richiamate. Pertanto, la correzione della durata della sanzione amministrativa accessoria di cui si tratta, nei termini anzidetti, sana la denunciata violazione di legge e rende superfluo il rinvio al giudice di merito.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ridetermina in mesi sei.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012
02-01-2013 21:57
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