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Sentenza

Gestore di una pizzeria condannato per getto pericoloso di cose: immissioni moleste provenienti dal suo esercizio commerciale.
Gestore di una pizzeria condannato per getto pericoloso di cose: immissioni moleste provenienti dal suo esercizio commerciale.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 dicembre 2012 - 6 maggio 2013, n. 19437
Presidente Gentile – Relatore Grillo

Ritenuto in fatto

1.1 Con sentenza del 12 aprile 2011 il Tribunale di Bari - per quanto qui di interesse - dichiarava B.D. e B.V.E. , imputati del reato di cui agli artt. 110 e 674 cod. pen. "perché, in concorso tra loro, mediante l'installazione di un'apparecchiatura denominata ACT/X destinata a filtrare e convogliare i fumi prodotti dal forno della pizzeria “...” da loro gestita, apparecchiatura il cui sbocco è collocato sotto il balcone della stanza da letto degli anziani coniugi D.C.A. e N..C. , provocavano l'emissione di gas, vapori o fumi fastidiosi all'olfatto e danno per la salute dei due anziani" [fatti accertati il (omissis) ] colpevoli del detto reato, condannandoli alla pena di Euro 200,00 di ammenda ciascuno oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ed assolvendoli, invece, dal reato di cui all'art. 650 cod. pen..
1.2 Il Tribunale, dopo aver riepilogato il contenuto della querela sporta dai coniugi D.C. - C. , riteneva la sussistenza del contestato reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) quale fattispecie di pericolo idonea, come tale - indipendentemente dal danno effettivo recato a terzi - a molestare gli stessi terzi: valorizzava, a tal fine, gli esiti della approfondita attività istruttoria espletata nel corso del dibattimento, evidenziando come nonostante i ripetuti tentativi da parte degli imputati di eliminare radicalmente i fumi e gas prodotti dalla pizzeria gestita dai due imputati, l'apparecchiatura da ultimo collocata non era riuscita ad eliminare definitivamente quelle moleste emissioni. Quanto all'apporto concorsuale di B.D. , proprietario dei locali ove la pizzeria operava, gestita dal figliolo V.E. , detto elemento veniva individuato dal Tribunale nella colpevole inerzia con la quale B.D. non aveva impedito la commissione materiale dell'illecito da parte del figlio, essendo peraltro il B.D. , destinatario - al pari del figlio - del provvedimento emesso in sede civile ex art. 700 cod. proc. civ. con il quale si intimava ai due imputati l'interruzione di quella illecita condotta.
1.3 Proposto appello da parte dei due prevenuti, esso veniva convertito in ricorso da parte della Corte Distrettuale.
1.4 Con la detta impugnazione, proposta dai due prevenuti a mezzo del loro difensore di fiducia viene, in via preliminare, dedotta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione asseritamente maturata il 14 maggio 2011.
1.5 Nel merito viene richiesta dal difensore l'assoluzione per insussistenza del fatto, anche al fine di paralizzare la richiesta di risarcimento gravida di conseguenze patrimoniali negative per i due imputati anche in considerazione dell'entità del risarcimento richiesto. A detta della difesa l'affermazione del Tribunale, secondo la quale l'installazione dell'apparecchiatura denominata ACT/X non aveva eliminato del tutto le immissioni moleste, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto come illustrate dal responsabile tecnico della società che aveva provveduto ad installare l'apparecchio e delle conclusioni rassegnate nella relazione tecnica redatta dal consulente chimico di parte. In ogni caso la difesa sottolinea come in base alle altre testimonianze assunte non è emersa alcuna prova del carattere effettivamente molesto delle immissioni. In ultimo, la difesa ricorda come in presenza di una attività imprenditoriale regolarmente autorizzata, nessun addebito sul piano soggettivo possa essere mosso ai due imputati e meno che mai all'imputato B.D. , in quanto non autore materiale delle contestate immissioni.
1.6 Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. ritualmente depositata, la difesa, oltre a reiterare le censure proposte con l'atto originario di impugnazione, ha - in relazione alle disposte statuizioni civili - inteso ribadire la manifesta illogicità della decisione impugnata per non avere essa tenuto conto della piena conformità alle norme Europee in termini di compatibilità elettromagnetica, rumorosità e tutte dell'apparecchiatura ATC/X comprovata dal certificato di conformità.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che sostanzialmente basato - per la parte attinente al merito della impugnazione - su censure in fatto nella misura in cui si ricordano le risultanze delle testimonianze acquisite poste a base - secondo la prospettazione difensiva, di una alternativa ricostruzione del fatto improponibile in sede di legittimità.
2. Onde sgombrare il campo dalle questioni preliminari prospettate dalla difesa ed afferenti alla asserita, maturata prescrizione del reato, (reiterate con la memoria difensiva citata), osserva, anzitutto, questa Corte che la tesi difensiva di una prescrizione maturata per decorso del termine massimo comprensivo della proroga, pari ad anni quattro e mesi sei dalla data dell'accertamento è completamente destituita di fondamento: invero, tenuto conto della data di commissione dei fatti ((omissis) ) e degli effetti degli atti interruttivi del corso della prescrizione, il termine prescrizionale cui fare riferimento è quello di anni quattro prorogabile di Va in coerenza con quanto previsto dalla L. 251/05. La tesi difensiva perviene invece a conclusioni diverse indicando (implicitamente) quale norma di riferimento il previgente art. 157 cod. pen. del tutto inapplicabile ratione temporis.
2.1 Ma, a prescindere da tale errata conclusione, occorre ricordare il pacifico indirizzo di questa Corte secondo il quale il reato de quo costituisce fattispecie di natura permanente il cui momento consumativo, in assenza di elementi significativi atti a provare la completa cessazione della condotta, coincide con la data di pronuncia della sentenza di primo grado. Illuminante, in questo senso, la pronuncia con la quale è stato condivisibilmente affermato che "La contravvenzione prevista e punita dall'art. 674 cod. pen., quando abbia per oggetto l'illegittima emissione di gas, di vapori, di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone, connessa all'esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume il carattere della permanenza, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile. Ne segue che, se la sentenza di primo grado abbia accertato la permanente attualità dell'attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, quanto a strumenti della produzione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata solo con la pronuncia di detta sentenza, ed il termine prescrizionale, di cui all'art. 158 cod. pen., comincia a decorrere dalla data di siffatta decisione" (Cass. Sez. 1^ 10.8.1995 n. 9293, Zanforlini, Rv. 202403). Sulla medesima scia si colloca la giurisprudenza successiva che ha ribadito il carattere permanente del reato in parola (da ultimo Cass. Sez. 3^ 27.1.2012 n. 19637, Ghidini, Rv. 252890).
3. Tanto precisato, e passando all'esame delle censure rivolte a contestare la affermazione di colpevolezza dei due imputati, si rileva che, in maniera completa ed esente da vizi logici oltre che aderente al materiale probatorio acquisito (ivi comprese le testimonianze), il Tribunale ha affermato come l'emissione di gas e vapori proseguisse con caratteristiche olfattive moleste, nonostante le opere di adattamento poste in essere dall'imputato B.V.E. , gestore della pizzeria. La affermazione del Tribunale, confortata dalle risultanze compendiate nella testimonianza del responsabile tecnico incaricato della installazione dell'apparecchiatura ACT/X non lascia adito a dubbi ed appare coerente con i dati probatori, oltre che esaustiva, proprio per la parte concernente l'intrinseca caratteristica "offensiva" di quella apparecchiatura, che aveva avuto il solo merito - evidenziato dal Tribunale - di attenuare, ma non elidere, le emissioni.
3.1 Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. - che costituisce tipica ipotesi di reato di pericolo concreto - è indispensabile l'attitudine concreta, e non meramente potenziale, della condotta, consistente nel gettare o versare qualcosa (gas, vapori, fumi, etc.) a molestare persone (e non le cose), (in termini, tra le tante, Cass. Sez. 3^ 11.5.2007 n. 25175, Gagliardi e altro, Rv. 237137; v. anche Cass. Sez. 1^ 27.3.2008 n. 16693, Polizzi, Rv. 240117 con riferimento al concetto di superamento del lite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice; in senso analogo Cass. Sez. 3^ 14.7.2011 n. 34896, Ferrara, Rv. 250868; ancora Cass. Sez. 3^ 12.2.2009 n. 15734, Schembri e altro, Rv. 243387 con riferimento, stavolta, alla mancata adozione di accorgimenti tecnici atti ad evitare le emissioni moleste in costanza di attività imprenditoriale regolarmente autorizzata; Cass. Sez. 3A 10.11.2005 n. 40846, Toscano, Rv. 232652, in cui viene evidenziata la responsabilità penale collegata esclusivamente alla realizzazione di una situazione di pericolo di offesa al bene protetto dalla norma).
3.2 Alla stregua di tali principi, certamente osservati dal Tribunale, le deduzioni contenute nella impugnazione non solo sono palesemente destituite di fondamento, soprattutto per quanto attiene al concetto della idoneità concreta a causare molestie ma ancor di più conseguenze negative, sul piano dell'attentato alla salute, derivanti dalla fuoriuscita di vapori e fumi, nonostante gli accorgimenti adoperati evidentemente ritenuti dal Tribunale inidonei ad interrompere quel flusso negativo di emissioni moleste; ma si risolvono in censure in fatto, in quanto si sollecita questa Corte a dare una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella effettuata, peraltro in modo corretto ed aderente ai risultati probatori, dal Tribunale.
4. Ugualmente e palesemente infondata anche la tesi relativa alla regolarità dell'attività commerciale quale circostanza esimente, in quanto, anche in presenza di una attività commerciale e produttiva regolare, il reato non viene di certo meno se le emissioni avvengono ugualmente e con effetti molesti (vds. Cass. Sez. 3^ 34896/1 cit.). Conseguentemente risultano manifestamente infondate le censure contenute nella memoria difensiva in atti depositata nell'interesse dei ricorrenti.
5. In ordine, poi, al profilo dell'apporto concorsuale da parte di B.D. , il motivo dedotto è palesemente inconsistente.
5.1 Come ricordato esattamente dal Tribunale, il reato contestato è di natura contravvenzionale e, conseguentemente, include, oltre il dolo, anche la colpa come elemento costitutivo del reato. Ora, quanto all'elemento soggettivo del reato riguardante B.V.E. , gestore della pizzeria, il Tribunale l'ha esattamente individuato oltre che nella materiale emissione dei fumi, anche nella mancata adozione da parte dell'imputato di cautele atte ad impedire l'evento e degli accorgimenti tecnici necessari per interrompere definitivamente tali emissioni accorgimenti tecnici. Si afferma nella giurisprudenza di questa Corte che soltanto l'adozione da parte dell'imprenditore, con largo anticipo e con considerevole dispendio di risorse economiche, di appropriate tecnologie particolarmente qualificate per prevenire le immissioni moleste esclude la colpa (in termini, Cass. Sez. 1^ 19.3.1996 n. 4880, P.G. in proc. Capari ed altri, Rv. 204635): il Tribunale, facendo leva sulla inidoneità delle apparecchiature installate dall'imputato dopo le querele sporte dalla parte civile, ha esattamente applicato il principio di diritto sopra menzionato, individuando un profilo di colpa ulteriore rispetto a quello originario connesso comunque all'emissione molesta in sé considerata.
5.2 Quanto all'apporto concorsuale di B.D. , la circostanza che costui fosse soltanto il proprietario dei locali in cui opera la pizzeria del figlio, non lo poteva di certo esimere da responsabilità come esattamente osservato dal Tribunale, che, anche questa volta, ha fatto buon governo dei principi che regolano il concorso di persone nei reati contravvenzionali, individuando il profilo di responsabilità, nell'inerzia dimostrata nell'impedire la commissione dell'illecito, nonché nella preventiva consapevolezza - aggravata dallo stretto rapporto di parentela intercorrente con l'autore materiale della condotta illecita - della illiceità del comportamento di B.V.E. e, in ultimo, nell'essere egli stesso destinatario del provvedimento di urgenza emesso dal Giudice civile nell'ambito del ricorso per provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. intentato dalle parti civili.
5.3 Oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale (Cass. Sez. 3A7.ll.l990 n. 16474, Polirneno, Rv. 186009) va menzionato un orientamento conforme che qualifica il concorso colposo dell'extraneus nella contravvenzione materialmente commessa dall'intraneus, secondo il quale il soggetto estraneo risponde ugualmente, ancorché privo della particolare qualificazione soggettiva prevista dalla norma penale, della contravvenzione materialmente commessa dal soggetto tenuto a compiere una determinata condotta per la qualificazione giuridica posseduta (Cass. Sez. 3^ 24.6.1993 n. 9097, Spagnuolo ed altri, Rv. 195852).
6. Stante, allora, la manifesta infondatezza dei motivi, oltre che la esposizione di censure in fatto precluse nel giudizio di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile.
7. Per mera completezza, tale inammissibilità vale anche a rendere manifestamente infondata la tesi della estinzione del reato per prescrizione (peraltro non maturata per le specifiche ragioni dianzi esposte), nel senso che, anche a voler ammettere, per mera ipotesi scolastica, il maturarsi del termine, nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto dopo la sentenza impugnata, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass. SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641).
8. Segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento - trovandosi entrambi in colpa nell'aver dato causa alla inammissibilità - della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle Ammende.
8.1 I ricorrenti vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00 oltre IVA ed accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese della costituita parte civile sostenute in questo grado che liquida in Euro 2.600,00 per compenso oltre IVA ed accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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