Furto con strappo, aggravato della minorata difesa, per aver sottratto una collana d'oro ad una 87 enne..
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 marzo – 15 maggio 2013, n. 21026
Presidente Marasca – Relatore Lignola
Ritenuto in fatto
T.C.F. ricorre per Cassazione contro l'ordinanza in data 17 dicembre 2012 del Tribunale per il riesame di Caltanissetta, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Gela, in data 22 novembre 2012, recante applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di furto con strappo, con l'aggravante della minorata difesa, per aver sottratto una collana d'oro ad una donna di 87 anni.
A sostegno del ricorso l'indagato deduce tre motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere B ed E, in relazione all'art. 273 c.p.p., sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. ed assenza di motivazione sul punto; l'ordinanza non avrebbe dato risposta ai motivi scritti con i quali in sede di riesame si osservava che, perché ricorra la circostanza della minorata difesa, non è sufficiente l'età della vittima, ma occorre che tale età faciliti la commissione del delitto; inoltre si escludeva in punto di fatto la sussistenza dell'aggravante, poiché la donna si trovava in compagnia della figlia;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera B, in relazione all'assenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettera C ed E, c.p.p., per carenza ed illogicità della motivazione sul punto. Benché l'ordinanza faccia leva sui precedenti giudiziari dell'indagato, questi sarebbe incensurato, mai condannato in primo grado per alcun reato e comunque mai indagato per furto con strappo; inoltre dalla mera pendenza di procedimenti penali non potrebbe desumersi l'esigenza cautelare di pericolo di recidiva;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere B ed E, in relazione ai criteri di cui all'art. 275 c.p.p., per violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, anche in considerazione dell'ammissione di responsabilità in sede di interrogatorio di garanzia.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha modificato la circostanza comune della c.d. minorata difesa, che è ora espressamente riferita anche all'età della vittima; secondo il nuovo art. 61, n. 5 c.p., aggrava il reato “l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”; per la sua genericità, l'espressione deve intendersi riferita sia all'età senile, sia a quella infantile.
Secondo la giurisprudenza anteriore alla riforma del 2009, l'età della persona offesa non costituiva di per sé condizione sufficiente ad integrare l'aggravante, venendo in rilievo solo quando si accettava che avesse determinato una situazione di maggiore vulnerabilità della vittima, della quale l'autore avesse approfittato (Sez. II, 17 settembre 2008, n. 39023, Rv. 241454): ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., l'età avanzata doveva essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà.
Tale orientamento deve essere valutato alla luce della modifica testuale dell'art. 61 c.p., n. 5, a seguito della L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore il 8/8/2009, in epoca antecedente alle condotte contestate, dovendosi ritenere che l'avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio.
Va accertato, nel caso di reati commessi in danno di persone anziane, se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell'età senile. Tale deve ritenersi la "ratio" della modifica normativa finalizzata a tutelare le "persone anziane" contro i pericoli dello sfruttamento a fini illeciti di tale condizione.
In altri termini deve ritenersi che, a seguito delle modificazioni legislative, l'età avanzata della vittima del reato rileva in misura maggiore, attribuendo al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità (Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, Cavò, Rv. 250948).
Nel caso di specie l'età della vittima è particolarmente avanzata, avendo la donna 87 anni, per cui deve ritenersi che tale dato sia sufficiente a ritenere integrata l'aggravante contestata.
Né la presenza della figlia della vittima fa venir meno l'aggravante, poiché, come osservato dal Tribunale del riesame, deve ritenersi logicamente che la sua presenza fosse finalizzata all'assistenza e non certo alla protezione da eventuali aggressioni.
2. Anche i motivi di ricorso relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura applicata sono infondati.
Va premesso che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché, in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico - giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato l'emissione.
Nel caso di specie mentre il Tribunale del riesame ha desunto la sussistenza dell'esigenza cautelare solo dai numerosi carichi pendenti (per estorsione, armi, danneggiamento, spaccio di stupefacenti), il G.I.P. di Gela, con argomentazione all'evidenza priva di illogicità, ha evidenziato la notevole capacità criminale del T. anche in relazione alla sua giovane età, che rapportata al numero delle pendenze giudiziarie, radica la convinzione che egli sia ormai aduso alla commissione di questo tipo di reato, per cui unica misura adeguata appare essere quella della custodia cautelare in carcere.
Quanto infine alla censura operata dal ricorrente circa l'utilizzabilità dei precedenti giudiziari ai fini del giudizio sul pericolo di recidiva, si può richiamare il pacifico orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di misure cautelari, nella verifica sulla sussistenza delle esigenze cautelari legate al pericolo che l'indagato o l'imputato commetta alcuni gravi delitti o comunque delitti della stessa specie di quello per cui si procede, il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari; questi, ancorché non menzionati espressamente dall'art. 274, comma primo, lett. c), hanno una loro importanza ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere, come si desume dall'art. 133 c.p.p., in ogni caso in cui l'ordinamento imponga una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato (Sez. 6, n. 29405 del 11/07/2006, Fumarola, Rv. 234974).
3. In conclusione il ricorso dell'imputato va rigettato; ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Copia del provvedimento va trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'interessato è ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p..
19-05-2013 17:36
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