Falsa testimonianza?
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 maggio – 8 ottobre 2013, n. 41572
Presidente Garribba – Relatore Raddusa
Ritenuto in fatto
1. Tratta a giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza con l'imputazione di cui all'art 372 cpp, per aver falsamente deposto nel contenzioso civile pendente tra D.R.G. da un lato e F.F. e P.E. dall'altro, C.G. è stata condannata in primo grado e, interposto appello, assolta in secondo grado dalla Corte di Appello di Messina, perché il fatto non sussiste.
2. Avverso quest'ultima sentenza propongono ricorso per Cassazione la Procura generale presso la Corte di Appello di Catanzaro e la parte civile costituita, F.F. .
3. La Procura lamenta motivazione mancante o contraddittoria e violazione di legge avuto riguardo all'art 372 cp. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto la falsa dichiarazione sull'impegno lavorativo non rilevante ai fini della decisione e non pertinente alla causa quanto alla possibilità di alterare il convincimento del giudice. Secondo la decisione impugnata l'imputata avrebbe spiegato in giudizio che all'atto della deposizione era agitata e confusa; che il periodo di impegno lavorativo non copriva l'intero arco temporale oggetto della deposizione; in ogni caso, la teste avrebbe chiarito che gli orari non erano particolarmente rigidi e che le avevano comunque consentito di constatare ugualmente le circostanze affermate in processo. Per contro, la valutazione sottesa alla decisione impugnata avrebbe tralasciato la indubbia pertinenza di quelle dichiarazione rispetto al tema in processo, giacche l'affermazione legata all'assenza di impegni lavorativi e universitari era volta ad ogni evidenza a suffragare la veridicità di quanto riferito in ordine alle vicende portate a cognizione del giudice del lavoro, non potendosi distinguere tra circostanze di primaria o secondaria importanza e occorrendo guardare, ai fini della configurabilità del reato, alla situazione processuale ed al tenore della deposizione resa al momento della dichiarazione e non ex post. Lo stato di agitazione e confusione non varrebbe, inoltre, a giustificare la distonia tra la natura dettagliata della dichiarazione relativa al rapporto occorso tra i contendenti nel giudizio civile e la dimenticanza inerente il proprio impegno lavorativo; mentre non provata ed anzi contraddetta dallo stesso tenore della dichiarazione resa nel processo penale sarebbe poi la circostanza afferente la elasticità dei propri impegni lavoratori e degli orari di riferimento, dichiarazione della quale viene richiamato il tenore nonché il riferimento processuale al fine del relativo travisamento nell'ottica della completezza del ricorso.
4. Il ricorso articolato dalla parte civile segue la medesima impostazione. Prendendo le mosse dalla certa presenza del mendacio, ribadendo la pertinenzialità della dichiarazione falsa rispetto al tema in processo perché tesa ad avvalorare l'attendibilità del propalato reso dalla teste e la sua credibilità intrinseca, viene ribadito ancora il travisamento rispetto alla elasticità degli orari mentre la circostanza che le dichiarazioni della imputata coincidevano in parte anche con quanto sostenuto in giudizio dagli stessi datori di lavoro della D.R. deve ritenersi del tutto fuorviante giacché la falsa testimonianza presuppone la divergenza tra la deposizione resa e quanto dal teste percepito, non anche la difformità dal vero rispetto a quanto accertato ex post.
Considerato in diritto
5. I ricorsi sono fondati e meritano l'accoglimento con conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata.
6. Incontroversa la ricostruzione in fatto della vicenda che occupa, giova ribadire che l'imputata venne sentita quale teste nel citato procedimento afferente un contenzioso lavorativo. In particolare la C. , in linea con l'assunto della lavoratrice D.R. , ebbe a confermare sussistenza e caratteristiche precipue del relativo rapporto in contesa, in precedenza occorso con i coniugi F. e P. ; ciò con dovizia di particolari (orario di inizio e cessazione quotidiana della prestazione; specifiche incombenze) in relazione ad un arco temporale ricompreso tra il 1990 ed il 1998. Il tutto in ragione del fatto che abitava nei pressi della abitazione della coppia datrice di lavoro e che, su domanda specifica all'uopo formulatagli, all'epoca dei fatti e lungo il medesimo arco temporale non aveva svolto attività lavorativa né aveva impegni universitari.
Sempre in fatto, è parimenti incontroverso il mendacio afferente tale ultima circostanza, pacificamente smentita dalle emergenze del processo essendo stato accertato che l'imputata, lungo l'intero arco settimanale e con orario completo, dal 1994 al DICEMBRE 1997, era impiegata in attività lavorativa (è stato provato un impegno lavorativo quotidiano per 4 anni circa, dalle 8,30 alle 18,30 con pausa pranzo).
7. Ciò premesso in fatto, osserva la Corte in linea di principio come ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la nozione di pertinenza della dichiarazione indica che i fatti o le circostanze che ne costituiscono l'oggetto devono essere direttamente o indirettamente attinenti all'accertamento giurisdizionale svolto nel processo in cui viene raccolta la deposizione; la nozione di rilevanza, da ritenere diversa ma complementare alla prima, ha invece carattere funzionale ed attiene alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze, ossia alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire sulla decisione del processo, deviandone il corso dall'obiettivo dell'autentica e genuina verità processuale. Entrambe le valutazioni, poi, vanno effettuate con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post", essendo indifferenti elementi valutativi successivi al momento della deposizione tacciata di falsità.
Non occorre, infine, che il mendacio connoti integralmente il tenore della deposizione, essendo sufficiente al fine che lo stesso afferisca una sola fra più circostanze tra quelle oggetto di deposizione, sempre che pertinente e rilevante nei termini sopra riferiti.
8. Tanto premesso in linea di principio, i giudici dell'appello non hanno fatto buon governo di tali riferimenti generali, costantemente dettati sul tema da questa Corte.
8.1 La falsa dichiarazione sull'impegno lavorativo è stata ritenuta non immediatamente pertinente alla causa né rilevante nell'ottica volta alla possibilità di alterare il convincimento del giudice. Si è poi dato peso alle giustificazioni fornite quanto allo stato di agitazione e confusione che ebbero a connotare la deposizione nonché al fatto, sempre riferito ex post dalla imputata, che il periodo di impegno lavorativo non copriva l'intero arco temporale oggetto della deposizione e che gli orari non erano particolarmente rigidi così da consentirle comunque di constatare ugualmente le circostanze affermate in processo.
8.2. Osserva in senso opposto questa Corte come la deposizione mendace è caduta in risposta ad una specifica domanda palesemente diretta a vagliare l'attendibilità del narrato della teste. Vero è che gli impegni lavorativi dell'imputata non avevano una immediata pertinenzialità con il procedimento nel quale la stessa venne escussa in qualità di testimone; ma è altrettanto indubitabile che le domande dirette a sondare l'attendibilità del teste finiscono per assumere una pertinenzialità mediata rispetto ai temi del processo ed al contempo una rilevanza indiscussa nel giudizio di riferimento perché destinate a filtrare indefettibilmente il portato delle propalazioni riferite dall'escusso siccome poi immediatamente incidenti sui fatti del giudizio.
8.3 Nella specie, a fronte di una deposizione minuziosa e completa, tale da cristallizzare, per momenti diversi della giornata ed in un arco temporale piuttosto ampio, le caratteristiche quotidiane di svolgimento del rapporto di lavoro sul quale la C. era chiamata a testimoniare, è di tutta evidenza che la domanda rivolta all'imputata - finalizzata ad accertare, in coerenza, la possibile presenza di impegni, lavorativi e/o universitari, che potessero distoglierla da una tale continuativa osservazione dell'altrui vicenda lavorativa - era certamente di assoluto rilievo nell'ottica finalizzata a sondare la credibilità in radice del suo narrato. Da qui l'erroneo giudizio in diritto sulla assenza di pertinenzialità e rilevanza della dichiarazione mendace rispetto al giudizio di riferimento.
8.4 Palesemente inconferenti, poi, sempre per quanto prima rassegnato in punto di diritto, devono ritenersi i riferimenti alle giustificazioni assunte ed alle chiavi di lettura fornite ex post dalla imputata rispetto al pacifico tenore mendace della dichiarazione resa. Ed ancora, non meno fuorviante deve ritenersi il dato afferente la affermata veridicità di quanto deposto sui fatti di causa immediatamente pertinenti a quel contendere, peraltro in linea con quanto in quel processo anche sostenuto dalla odierna parte civile: in presenza di un reato di pericolo, quale deve ritenersi quello in contestazione, la fattispecie deve ritenersi integrata prescindendo dal fatto che il giudice sia stato in concreto tratto in inganno, essendo invece sufficiente che la falsa deposizione risulti astrattamente idonea ad alterarne o comunque ad influenzarne la formazione del convincimento, nel caso in ragione di una valutazione di attendibilità del narrato del teste palesemente viziata dalla dichiarazione qui contestata.
9. Ne viene l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello di Catanzaro che, nel valutare la fattispecie in disamina, si dovrà attenere alla esatta applicazione dei principi in diritto sopra esposti, provvedendo, se del caso, in caso di conferma del giudizio di responsabilità reso in primo grado, anche a liquidare le spese della parte civile anche con riferimento a questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
09-10-2013 22:20
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