Emissione di fatture per operazioni inesistenti,
Cass. pen., Sez. I, ud. 5 dicembre 2012 - dep. 4 gennaio 2013, n. 134
Contestato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'accertamento della sproporzione del valore dei beni sequestrati e confiscati rispetto ai redditi dichiarati ed all'attività svolta dall'agente, o della provenienza da condotte illecite, necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 ter e 3 della L. n. 575 del 1965, può essere legittimamente compiuto sulla base della ricostruzione della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'agente e dell'affermata natura di profitto del reato predetto, nonché delle informazioni ottenute da taluni fruitori dei documenti fiscali e dell'accertata corrispondenza all'importo dell'i.v.a. dovuta all'Erario per gli importi fatturati riscossi dagli operatori economici destinatari delle fatture stesse.
In ipotesi di contestazione della condotta criminosa di utilizzazione, da parte dell'agente, della propria impresa societaria prevalentemente quale cartiera, per la emissione di fatture per operazioni inesistenti, utilizzate poi da altri imprenditori per simulare costi in realtà mai sostenuti, e dunque quale attività dalla quale ricavare ingenti profitti mediante il meccanismo della retrocessione in denaro contante di quanto dovuto all'Erario a titolo di i.v.a. sugli importi fatturati, il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, necessario ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non viene meno né con la chiusura dell'esercizio commerciale, né con la collaborazione nell'attività di indagine. Il protrarsi pervicace, organizzato e sistematico dell'attività illecita, invero, unitamente alla consistenza attuale di un patrimonio mobiliare frutto della stessa, costituente fonte di sostentamento dell'indagato, costituisce espressione di quella abitualità che connota la pericolosità sociale ex art. 1, L. n. 1423 del 1956.
11-01-2013 09:17
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