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Sentenza

Dibattimento avanti al tribunale in composizione collegiale:correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
Dibattimento avanti al tribunale in composizione collegiale:correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
Autorità:  Cassazione penale  sez. II
Data udienza:  30 novembre 2012
Numero:  n. 47840
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                       SEZIONE SECONDA PENALE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. CASUCCI   Giuliano       -  Presidente   -                     
Dott. MACCHIA   Alberto        -  Consigliere  -                     
Dott. DAVIGO    Piercamillo    -  Consigliere  -                     
Dott. CERVADORO Mirella        -  Consigliere  -                     
Dott. DI MARZIO Fabrizio       -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
            F.G., nato a (OMISSIS); 
avverso  la  sentenza  della Corte d'appello di  Torino,  sezione  2A 
penale, in data 25.11.2011. 
Sentita  la  relazione della causa fatta dal consigliere  Piercamillo 
Davigo. 
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.  Vito 
D'Ambrosio,  il  quale  ha  concluso chiedendo  che  il  ricorso  sia 
rigettato. 
Udito  il  difensore  Avv.  Scalfati  Adolfo  che  ha  concluso   per 
l'accoglimento del ricorso. 
                 

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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25.3.2010, il Tribunale di Aosta assolse F. G. dal reato di truffa aggravata e continuata perchè il fatto non sussiste.
Avverso tale pronunzia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino propose gravame e la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 25.11.2011, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannò alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto vi sarebbe stata immutazione del fatto, spostando la lettura dell'imputazione dalla produzione di certificati medici non veritieri, alle dichiarazioni rese dall'imputato all'Amministrazione in ordine alle proprie affezioni post traumatiche; si afferma infatti nella sentenza di appello che la falsità dei certificati sanitari utilizzati da F. non rivestirebbe soverchia importanza ai fini del processo;
sarebbero state aggirate le regole processuali sul rapporti fra accusa e sentenza conseguente alla incapacità di provare la falsità dei certificati; il fatto contestato fa invece specifico riferimento a certificati medici ottenuti lamentando indisposizioni che non gli impedivano di svolgere attività lavorativa e nel rimanere assente dal lavoro; solo la produzione dei certificati avrebbe integrato artifizi, giacchè gli altri elementi indicati in imputazione (esercitazione al poligono di tiro durante la malattia certificata e indicazione di reperibilità in luogo dove non veniva reperito) non incidevano sul fatto contestato; la esclusione della consapevolezza dei medici, che sarebbero stati ingannati non farebbe venir meno la falsità nella certificazione, sia pure attraverso l'induzione in errore dei medici; la difesa aveva incentrato la sua attenzione sulla necessità di provare la non corrispondenza fra le certificazioni e lo stato di salute dell'imputato, ma espungendo il tema centrale della decisione, sarebbe stato sottratto al contraddittorio tale aspetto;
2. vizio di motivazione in relazione a due distinti profili: A) contraddittorietà in relazione ai certificati medici dei quali si afferma la irrilevanza probatoria, salvo poi dedicare ampio spazio per smentirne il significato; errato ed illogico sarebbe l'assunto secondo il quale sarebbe verosimile che i medici abbiano rilasciato i certificati sulla un fondo delle semplici attestazioni dell'imputato, mentre hanno il dovere di un'indagine esperienziale; il giudizio di inattendibilità dei certificati non è supportato da alcun parametro scientifico per di più in presenza di rifiuto di rinnovazione del dibattimento per effettuare un accertamento medico legale; B) apparenza ed illogicità in relazione alle prove indirette poste a base della condanna; è asserita l'incompatibilità fra esercitazione al poligono di tiro e malattia, senza considerare tempo, arma, arto usato (il trauma contusivo riguardava spalla e polso sinistri), risultati; mancanza di motivazione in ordine alla indicazione di un indirizzo per la visita fiscale non più in uso, considerando che l'indicazione era relativa ad altro precedente periodo di malattia;
peraltro il giorno dopo quello in cui era stato fornito (forse per errore) l'indirizzo in questione era intervenuta rettifica; vi è in atti (allegata al ricorso comunicazione relativa ai luoghi ove l'imputato avrebbe trascorso il periodo di malattia, trascurato nella sentenza impugnata; privo di certezza razionale sarebbe il richiamo ad altri periodi di malattia.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che secondo questa Corte, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, ma di eterogeneità. (V. Cass. Sez. 3, Sent. n. 35225 del 28.6.2007 dep. 21.9.2007 rv. 237517. Fattispecie in cui l'imputato, citato a giudizio per avere ammesso al lavoro un minore di anni quindici, era stato ritenuto responsabile, in assenza di modifica dell'imputazione, del reato di assunzione di adolescente di età superiore ai quindici anni, ma inferiore ai diciotto, che non aveva adempiuto all'obbligo scolastico).
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34879 del 10.1.2007 dep. 14.9.2007 rv 237415. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riguardo alla derubricazione dell'originario reato di concorso in concussione aggravata in quello di concorso in tentata truffa aggravata).
Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15655 del 27.2.2008 dep. 16.4.2008 rv 239866. Nella specie, relativa a reato di omicidio colposo, ove l'imputato, tratto a giudizio per avere disposto la rimozione di cartelli che segnalavano un cantiere stradale, era stato poi condannato per non avere consentito il ripristino della segnaletica predetta, da altri rimossa, la Corte ha ritenuto non sussistere la violazione del principio in oggetto).
Nel caso qui esaminato il nucleo centrale della contestazione era l'assenza dal servizio per patologie ritenute inesistenti con induzione in errore dell'Amministrazione e percezione dell'ingiusto profitto conseguente alla percezione degli emolumenti anche durante il periodo di assenza.
Tale nucleo centrale della contestazione è rimasto immutato ed il mancato riferimento alla falsità dei certificati medici non vale ad escludere la ipotizzata simulazione dell'infermità che avrebbe reso l'imputato inidoneo al servizio.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che l'accertamento medico legale, pure richiesto dal Procuratore generale appellante, non era utilmente esperibile per il tempo trascorso ed avrebbe potuto essere effettuato solo su scarni e non risolutivi dati documentali.
La insussistenza di una patologia tale da rendere l'imputato inidoneo al servizio è stata ritenuta in ragione della documentazione rilasciata dal pronto soccorso il 29.7.2007 che definiva lieve la impotenza funzionale, conseguente alla contusione spalla polso sinistri, dipendente da una caduta con la motocicletta. Nessuno dei successivi certificati riferiva l'insorgenza di complicazioni o il perdurare di specifiche affezioni.
Vero è che il fatto che l'imputato si sia recato al poligono di tiro il 26.8.2007 è menzionato senza considerare se abbia usato il braccio destro o il braccio sinistro, ma quella riferita è considerazione sulle condizioni generali dell'imputato che appare superflua nell'economia della decisione.
Irrilevante, rispetto alla tenuta della motivazione nel suo nucleo essenziale, sono anche i riferimenti all'aver fornito indirizzo per i controlli ove non si trovava, sicchè si può prescindere da essi, come da quelli relativi ad altri precedenti stati patologici dedotti.
L'essenza della motivazione contenuta nella sentenza di appello è quindi che il trauma patito, quale risultante dalle certificazioni mediche del pronto soccorso, non modificate da quelle successive, non giustificava la infermità allegata dall'imputato come impedimento allo svolgimento della normale attività.
Tale valutazione di merito è argomentata in modo non manifestamente illogico sicchè non è censurabile in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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