Detenzione domiciliare.
Cassazione Penale
Estremi
Autorità
Cassazione penale sez. I
Data:
14/02/2013 ( ud. 14/02/2013 , dep.18/02/2013 )
Numero:
7947
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere -
Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.R.B.Z. N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 1562/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di ANCONA, del
22/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto
l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato nell'Ufficio di sorveglianza di Ancona in data 22.3.2012, R.R.B.Z., detenuto nella Casa circondariale di Ancona, ha chiesto di poter scontare il residuo pena in regime di detenzione domiciliare, nominando con la stessa istanza l'avv. Massimo Pistilli, il quale autenticava la firma apposta dall'istante in calce all'istanza. Il giudice dichiarava inammissibile l'istanza, poichè la nomina del suddetto difensore non risultava in atti e non era ravvisarle nell'istanza.
Avverso il decreto d'inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Massimo Pistilli, chiedendone l'annullamento sia perchè la nomina del difensore era stata regolarmente effettuata nell'ufficio matricola della Casa circondariale di (OMISSIS), sia perchè nell'istanza era contenuta esplicitamente la nomina del difensore ricorrente.
Il ricorso è fondato.
Dall'istanza risulta che il detenuto ha espressamente nominato con la stessa istanza l'avv. Massimo Pistilli, i cui dati peraltro sono indicati nel timbro dello stesso avvocato riportato nell'istanza.
Il decreto d'inammissibilità dell'istanza - che peraltro sembra essere stato emesso senza il parere del Pubblico Ministero - deve quindi essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Ancona per la decisione sull'istanza.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Ancona per la decisione sull'istanza.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013
12-03-2013 22:02
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