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Sentenza

Contraffa l'indirizzo di posta elettronica della Telecom Italia e inoltra messaggi attribuendo all'azienda comportamenti scorretti. Condannato a 10 mesi di reclusione.
Contraffa l'indirizzo di posta elettronica della Telecom Italia e inoltra messaggi attribuendo all'azienda comportamenti scorretti. Condannato a 10 mesi di reclusione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 dicembre 2012 – 24 aprile 2013, n. 18497
Presidente Teresi – Relatore Bevere

Fatto e diritto

Con sentenza 14.4.2010, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 23.4.09 di Roma, con la quale V.F. è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 10 mesi di reclusione, perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 615 ter, 617 sexies, 61 n. 2 c.p., perché al fine di arrecare danno alla Telecom Italia spa, dopo essersi introdotto nel sistema informatico, ne falsificava l'indirizzo e-mail;
595 co. 2 e 3 c.p, per aver offeso la reputazione della Telecom spa, inviando, un messaggio spamming a più destinatari, facendolo apparire come inviato dalla suddetta società,contenente l'attribuzione di specifici fatti diffamatori.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 552 co. 2 lett. C) c.p.p.; nel decreto di citazione manca l'enunciazione del contenuto del messaggio ritenuto diffamatorio, ostacolando l'esercizio del diritto di difesa, data l'impossibilità di individuare quali siano stati - tra i fatti concernenti comportamenti commercialmente scorretti addebitati alla Telecom - quelli ritenuti falsi quindi diffamatori;
2. violazione di legge in riferimento all'art. 615 ter c.p.: manca la dimostrazione dell'oggettivo elemento costitutivo del reato (l'esistenza di un sistema protetto da misure di sicurezza) e dell'elemento soggettivo (la volontà di porre in essere la condotta sanzionata dalla norma penale) ;
3. vizio di motivazione, in riferimento alla mancata dimostrazione dell'avvenuta intercettazione di comunicazioni relative telematiche appartenenti a Telecom, costituente il presupposto per l'applicazione della norma e art. 617 sexies c.p.
Il  ricorso non merita accoglimento
Correttamente la corte di appello ha rilevato che la contestazione del fatto relativo all'imputazione della diffamazione presenta i requisiti della chiarezza e precisione, ancorati alla immediata possibilità, da parte dell'imputato, di attingere conoscenza degli elementi di accusa dalla denuncia orale, allegata alla querela. In tale denuncia è riportato il contenuto del messaggio pacificamente redatto dal ricorrente, nel quale sono formulate censure di lealtà e correttezza contrattuale nei confronti dell'impresa. E' del tutto infondata la doglianza sulla impossibilità di discernere, all'interno del testo da lui stesso compilata, quali siano stati quelli ritenuti diffamatori, in modo da approntare adeguata difesa: dagli atti risulta che la formulazione dell'imputazione di diffamazione è stata articolata attraverso l'indicazione delle accuse di specifici comportamenti commercialmente scorretti, attribuiti dal V. alla Telecom Italia, accuse che sono state ritenute diffamatorie, esclusivamente in base alla loro non corrispondenza al vero. La reale volontà di esercitare il diritto di difesa comportava evidentemente la dimostrazione, da parte dell'imputato, della verità delle accuse o, quanto meno, della giustificata erroneità delle accuse medesime. Questa semplice strategia difensiva non è stata seguita, quindi, non per carenza di conoscenza dell'accusa, ma per implicita rinuncia all'esercizio del diritto di difesa.
Quanto alla doglianza relativa alla violazione delle norma ex art. 615 ter c.p., va rilevato che, secondo un consolidato e razionale orientamento giurisprudenziale (sez. 5, n. 37322 dell'8.7.2008, rv 241201; Sez. 5, n. 9002 del 16 giugno 2000, rv 217734; Sez. 5 del 7 novembre 2000. Zara e da ultimo Cass.., Sez. del 4 maggio 2006, 14 settembre 2006), la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sé perché non si tratta di un illecito caratterizzata dalla effrazione dei sistemi protettivi, bensì sala come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. In effetti, l'illecito caratterizzato dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio e come testimoniato dalla seconda parte dell'art, 615 ter c.p., comma 1, c.p.
Conseguenza di tale impostazione è che la protezione del sistema può essere adottata anche con scopi aziendali. Nel caso di merito ha logicamente ritenuto sussistente l'operatività di una protezione informatica - anche consistente in un misure organizzative - diretta a proteggere l'indirizzo e-mail interno destinato a ricevere messaggi dalle postazioni di lavoro esistenti all'interno dell'azienda e funzionali al raggiungimento di scopi aziendali. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui non è logicamente concepibile che un sistema informatico di una grande azienda, che, adusa a ricevere un'ampia quantità di comunicazioni esterno, abbia creato un indirizzo “interno”, lasciandolo liberamente - e pericolosamente - accessibile da chiunque, costituisce comunque il risultato di una valutazione di merito, estranea al perimetro, delineato dal legislatore, per il giudizio di legittimità.
Quanto all'elemento soggettivo, è di tutta evidenza la precisa volontà e la meditata consapevolezza, da parte dell'imputato, di porre in essere una violazione del sistema informatico della Telecom, unico percorso per raggiungere il prefissato obiettivo di polemica contro l'impresa di comunicazioni.
Sulla doglianza relativa alla motivazione concernente l'asserita violazione della norma ex art. 617 sexies c.p., a rilevata l'assoluta incensurabilità delle argomentazioni - improntate a precisa e razionale ricostruzione della condotta trasgressiva - esposte dalla corte di appello: la nonna suddetta tutela la corrispondenza informatica e punisce la contraffazione del contenuto di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico . Finalità del legislatore è quella di garantire la genuinità delle comunicazioni e di impedire che un soggetto possa utilizzare comunicazioni false a proprio vantaggio. Il reato si commette, quindi, anche con la formazione di un messaggio, da parte di un soggetto non autorizzato, e con l'inserimento nel sistema informatico - come nel caso in esame - di un messaggio, celando la proprio identità; anche in tal modo si fa apparire il messaggio come proveniente da un soggetto diverso da colui che in realtà lo ha creato, ponendo così in essere uni vera propria contraffazione.
La manifesta infondatezza delle argomentazioni contenute nei motivi del ricorsa ne comporta la dichiarazione di inammissibilità. Va rilevate che,successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione; ciò non porta però alla declaratoria di estinzione del reato. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilità, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente l'instaurazione, in sede di legittimità, di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n. 23428 del 22.3.2005; Sez. II, 21.4.2006, n. 19578). L'impugnazione va dichiarata quindi inammissibile con condanna del V. al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 1.000, in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente a anche condannato alla rifusione delle spese del grado di giudizio, in favore della parte civile, liquidate in E. 2.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 1,000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese del grado di giudizio, in favore della parte civile, liquidate in E. 2.500,00 oltre accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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