Consiglio dei Ministri n. 11: modifiche alla liberazione anticipata.
Nei confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta «liberazione anticipata». La «liberazione anticipata» è un istituto che premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (art. 54 ord. pen.). «Sarà il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di carcerazione, a verificare se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della relativa decisione». In questa maniera, il condannato potrà attendere la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa «da libero».
Per quanto riguarda le donne madri ed i soggetti portatori di gravi patologie, inoltre, viene data l'opportunità di accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai 4 anni.
28-06-2013 00:19
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