Chi accetta una sfida, mettendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, non può invocare la legittima difesa.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 luglio - 7 ottobre 2013, n. 41468
Presidente Chieffi – Relatore Boni
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza resa il 16 aprile 2013 il Tribunale di Brescia confermava l'ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bergamo in data 28 marzo 2013 aveva applicato a M.B. la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di omicidio aggravato, lesioni aggravate e favoreggiamento della prostituzione.
1.1 Il Tribunale fondava la decisione sulla ritenuta acquisizione di un grave quadro indiziario, in ragione delle dichiarazioni rese dalla parte lesa G.M..S. e dalla teste B.C. , nonché dalla visione dei filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza sito nei pressi del distributore di benzina Q8, sito in (omissis) . Da tali elementi aveva ricavato la prova del fatto che la notte del 3.3.2013 dopo che Bu.St.Ca. ed il cognato S. avevano trascorso la serata assieme ed il primo si era appartato con la prostituta B. per consumare un rapporto sessuale, tra la donna ed il Bu. era insorto un litigio per il pagamento della prestazione, nel corso del quale lo S. si era impadronito della borsetta della B. , quindi era sopraggiunto a bordo di un'autovettura il M. , il quale si era dato all'inseguimento dello S. , e, nonostante questi avesse abbandonato subito la borsa a terra, lo aveva ancora rincorso; era quindi insorta una breve colluttazione nella quale era intervenuto anche il Bu. , mentre la B. aveva recuperato la sua borsa. A quel punto il Bu. e lo S. si erano riavvicinati alla donna ed il M. si era recato presso la propria autovettura, aveva prelevato un coltello, quindi si era diretto verso i due rumeni, riprendendo la discussione col Bu. mentre la B. aveva cercato di frapporti tra di essi e lo S. era rimasto leggermente scostato dai tre. Quando anche questi si era avvicinato al gruppo, sollecitato dal Bu. , il M. aveva improvvisamente ed in modo repentino sferrato una coltellata in zona pericardica contro il Bu. , che era indietreggiato ed aveva tentato una reazione sollevando il casco, senza riuscire a colpire l'avversario per poi accasciarsi al suolo e decedere di lì a breve. Il M. si era quindi diretto contro lo S. , che nel frattempo aveva trattenuto la B. per un braccio ed aveva cercato di evitare l'aggressione, facendosi scudo della giovane ed alzando un braccio con il casco per difendersi per poi colpire la B. che era caduta a terra e darsi alla fuga inseguito dal M. sino a che questi lo aveva raggiunto e colpito col coltello alla gola, cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette.
1.2 In ordine all'ulteriore delitto di favoreggiamento della prostituzione, il quadro indiziario era stato ricostruito in base alle dichiarazioni della B. , secondo la quale il M. era solito accompagnarla nel luogo ove esercitava la prostituzione, alla sua dimostrata presenza nei pressi della stazione di servizio ove la giovane era in attesa di clienti e dal suo pronto intervento quando era insorta la discussione tra la stessa ed il Bu. in merito al pagamento del corrispettivo.
1.3 In punto di esigenze cautelari il Tribunale ravvisava il pericolo di fuga in ragione dell'abbandono dell'autovettura e della convivente subito dopo i fatti, del tentativo di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi alle ricerche delle autorità, nonché il pericolo di recidivazione specifica per la forte aggressività dimostrata, la facilità al ricorso della violenza per risolvere i contrasti nel contesto di un'attività già illecita. Riteneva altresì che quella applicata costituisse l'unica misura adeguata per l'efferatezza dell'omicidio e l'aggressività manifestata, indicativi di totale refrattarietà al rispetto delle norme e dell'autorità, nonché di non affidabilità sulla sua capacità di adeguamento alle prescrizioni di misure meno afflittive.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo dei suoi difensori, i quali hanno articolato i seguenti motivi.
a) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa: il Tribunale non aveva considerato che l'intervento dell'indagato era stato determinato, non già da un contrasto verbale in corso tra la B. ed il Bu. , ma in quanto la donna, all'epoca sua fidanzata, era stata vittima di un tentativo di rapina attuato dai due rumeni, armati del casco da motociclista e lo aveva chiamato al cellulare in aiuto, come dimostrato dalle immagini delle videoriprese, che mostrano la giovane strattonata ed lo S. impossessarsi della sua borsetta, dalle dichiarazioni della stessa B. e dal fatto che il P.M. ha elevato allo S. l'accusa di rapina aggravata. Tali risultanze smentivano che egli avesse agito in modo aggressivo per primo contro i due rumeni, i quali avevano protratto la loro azione anche dopo il suo intervento, in quanto dalle videoriprese emerge che, dopo il recupero della borsetta da parte della B. , la stessa era stata riavvicinata dai due aggressori e minacciata, quindi percossa col casco dallo S. , senza che la stessa e l'indagato avessero avuto la possibilità di abbandonare il luogo e di fuggire a bordo della loro vettura. Sussistevano dunque tutti i presupposti per ravvisare la legittima difesa.
b) Inosservanza dell'art. 273 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di agevolazione della prostituzione: il Tribunale non aveva considerato che la vettura utilizzata per gli spostamenti era di proprietà e condotta dalla B. , in quanto egli era sprovvisto di patente di guida, egli si era sempre disinteressato dell'attività di prostituzione della donna, l'aveva accompagnata soltanto in modo occasionale ed era stato equivocato l'aiuto prestato alla persona della B. con la protezione della sua attività di prostituta.
c) Inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari: il Tribunale non aveva assegnato alcun rilievo alla documentazione prodotta, attestante il legame matrimoniale con donna italiana, dalla quale era separato e la residenza presso l'abitazione della sorella in (omissis), non aveva preso in considerazione che la sparizione dopo i fatti era stata determinata dal timore e che non erano state acquisite prove della preordinazione di una fuga, quali l'acquisto di titoli di viaggio o la disponibilità di somme di denaro; quanto al pericolo di recidivazione specifica la sua totale incensuratezza e la commissione dei fatti in un contesto di legittima difesa indicavano l'assoluta occasionalità della condotta.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. In primo luogo l'impugnazione ripropone la tesi difensiva incentrata sulla sussistenza della scriminante della legittima difesa, sostenendo che al riguardo la motivazione dell'ordinanza impugnata era incongruente ed illogica, oltre che non rispettosa delle risultanze processuali, univocamente indicative del fatto che le due vittime prima di essere state colpite dall'indagato avevano attuato una rapina in danno della prostituta con la quale il Bu. poco prima aveva avuto dei contatti sessuali. Ed a riscontro indica i filmati delle videocamere orientati sul luogo dei delitti, le informazioni della B. e la contestazione dell'accusa di concorso in rapina pluriaggravata nei confronti dello S. .
1.1 Ebbene, rileva questo Collegio che, per quanto risponda al vero che il Tribunale non abbia tenuto conto dei superiori rilievi, ciò nonostante anche gli elementi probatori indicati dalla difesa non consentono di ravvisare i vizi denunciati.
1.2 In particolare, la B. ha reso una descrizione dei fatti cui ha assistito che, pur non potendosi definire inattendibile, è stata parziale ed in parte riduttiva quanto al ruolo ed al comportamento tenuto dal M. ; invero, la donna ha riferito che, una volta raggiunta l'area del distributore di benzina e posizionatasi in attesa di clienti mentre l'indagato era rimasto in attesa a bordo della loro vettura dall'altro lato della strada, aveva avuto un rapporto sessuale a pagamento con il Bu. , il quale però non era rimasto soddisfatto ed aveva preteso la restituzione del prezzo anticipato, quindi, al suo rifiuto di rendergli il denaro, aveva iniziato a strattonarla, strappandole il colletto di pelliccia della giacca e le aveva bloccato le mani con le quali ella aveva cercato di porgergli la propria borsetta, della quale si era impossessato lo S. . La teste nel descrivere quanto poi verificatosi aveva negato di avere visto un coltello nelle mani del M. .
1.3 La descrizione di quanto reso visibile dai filmati acquisiti non da conto di questa prima fase della vicenda, riprendendo l'accaduto soltanto dal momento in cui il M. era intervenuto ed aveva rincorso lo S. con in mano una borsa di colore scuro, ossia quella della B. , che aveva però lasciato cadere a terra, consentendo alla donna di recuperarla. Il Tribunale ha però evidenziato che in seguito a costei si era avvicinato nuovamente lo S. , ma senza compiere alcun atto lesivo, mentre il M. si era recato presso la vettura dalla quale aveva prelevato un qualcosa, risultato poi il coltello successivamente utilizzato, ed i due rumeni lo avevano osservato a distanza, così come aveva fatto la B. ; il Bu. si era nuovamente avvicinato alla donna, che gli aveva mostrato col braccio alzato la borsa recuperata ed il M. a sua volta si era portato loro accanto, mentre lo S. si era mantenuto a distanza, tenendo nella mano destra il casco da motociclista. Dopo un allontanamento del M. dalla B. , l'immagine successiva mostrava i tre uomini attorno alla donna, frappostasi tra i contendenti per impedire che l'alterco degenerasse senza però che alcuno la trattenesse o compisse atti lesivi in suo danno, quindi il M. , dopo avere schivato un colpo che il Bu. aveva cercato di sferrargli col casco, con mossa repentina lo aveva colpito al petto col coltello facendolo cadere a terra, mentre la B. e lo S. erano rimasti accanto a guardare e si erano poi messi a discutere. Nel prosieguo il M. aveva strattonato la B. , che era stata trattenuta dallo S. , il quale a quel punto aveva colpito col casco la donna, facendola cadere a terra, per poi fuggire correndo verso l'uscita dall'area di servizio inseguito dal M. ed essere da questi colpito col coltello alla gola, azione questa però non ripresa dalle telecamere. La sequenza aveva termine con la B. ed il M. che salivano a bordo della loro vettura, mentre il Bu. restava al suolo e lo S. gli si avvicinava per prestargli soccorso.
1.3 Ebbene, effettivamente le immagini filmate nelle stampe prodotte dalla difesa mostrano l'impossessamento da parte dello S. della borsa della B. ed il suo tentativo di fuga, ma rendono visibile anche l'abbandono dell'oggetto durante la fuga e prima di essere raggiunto dal M. , il quale aveva inizialmente cercato di proteggere gli incassi percepiti dalla donna nel corso della serata, quindi si era recato in automobile ed aveva prelevato il coltello per poi farne uso in un momento nel quale l'alterco era stato soltanto verbale senza il compimento di atti lesivi contro la B. , già cessati, o contro la sua persona, non ancora iniziati, e la B. aveva già da sé recuperato la borsa ed era distante dal luogo del contrasto col Bu. . Risponde dunque al vero che l'aggressione era stata portata per primi dalle due vittime contro la donna, che aveva chiesto all'indagato il suo aiuto, ma è altrettanto vero quanto affermato dal Tribunale, ossia che prima ancora che la discussione trascendesse in uno scontro fisico l'indagato e la B. avevano avuto la possibilità di raggiungere l'autovettura e di abbandonare il luogo con il loro denaro senza dover affrontare ulteriormente i due rumeni. Inoltre, l'indagato si era munito del coltello e con esso si era portato contro il Bu. con atteggiamento minaccioso, che aveva immediatamente inasprito il confronto e provocato l'inutile tentativo della vittima di colpirlo col casco e quindi l'accoltellamento. In tal modo il M. aveva volontariamente provocato la situazione di pericolo da cui era scaturito l'accoltellamento letale del Bu. , anche se l'intero episodio aveva avuto origine dalle condotte illecite di questi e dello S. che però in quel momento erano già cessate.
1.4 Altrettanto dicasi quanto al colpo di coltello che aveva cagionato le lesioni allo S. , avvenuto dopo che questi aveva colpito col casco la B. , facendola cadere a terra, ma poi si era dato alla fuga cercando di uscire dall'area della stazione di servizio col M. che lo aveva inseguito e poi ferito senza che egli in quel momento costituisse una minaccia per lui o per la donna. In quel modo egli aveva soltanto inteso vendicarsi per i comportamenti precedenti e per le percosse inflitte alla B. con l'uso del casco, non già salvaguardare la propria o l'altrui incolumità dal pericolo di un'offesa ingiusta e non altrimenti evitabile.
1.5 Si ricorda che per costante affermazione della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire "Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida, ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui" (Cass. sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, Spano, Rv. 254697; sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, El Farnouchi, rv. 252352; sez. 1, n. 2654 del 9/11/2011, Minasi, rv. 251834; sez. 1, n. 2911 del 7/12/2007, Marrocu, rv. 239205; sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda ed altri, Rv. 218588) e ciò in quanto il requisito della "necessità" inserito nel testo normativo tra i presupposti per l'operatività della legittima difesa di cui all'art. 52 cod. pen. ha una portata perentoria ed esclude qualsiasi situazione nella quale la determinazione della situazione di pericolo sia provocata da un comportamento deliberato del soggetto agente, come si verifica in caso di accettazione di una vera e propria "sfida". In siffatto contesto operativo resta esclusa anche la possibilità di ravvisare la legittima difesa putativa, in quanto colui che accetti la sfida non può ritenere per errore di trovarsi nella necessità di difendersi, mentre la fattispecie dell'eccesso colposo può ipotizzarsi solo se l'esimente sussiste realmente (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., rv. 247898; sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, P.G. in proc. Olari e altri, rv. 242349).
2. Con riferimento alla diversa fattispecie di favoreggiamento della prostituzione, il ricorso prospetta argomenti privi di consistenza; l'ordinanza impugnata ha posto in evidenza che le dichiarazioni della B. indicavano la presenza dell'indagato in prossimità del luogo ove ella esercitava la prostituzione, l'accompagnamento serale in quel luogo, la pronta disponibilità ad intervenire in caso di bisogno a protezione della sua incolumità e dei suoi guadagni, che avevano consentito ad entrambi di vivere senza svolgere altra occupazione lecita. Del resto sono i fatti in contestazione ad offrire l'immediata dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi accusatoria: chiamato al cellulare dalla donna, il M. si era prontamente presentato ad affrontare con decisione e con la forza i due clienti insoddisfatti ed aggressivi. Ciò prova che egli aveva effettivamente svolto un'attività di supporto materiale, di vigilanza e protezione, non soltanto nei riguardi della persona della convivente, ma anche della sua attività di meretrice, in ciò realizzando le condizioni per il suo svolgimento in situazioni di maggiore sicurezza e serenità.
2.1 La decisione assunta sul punto dai giudici di merito è in linea con l'orientamento costante espresso da questa Corte, secondo il quale integra il reato di favoreggiamento della prostituzione l'accompagnamento della prostituta nel luogo ove avviene il contatto tra la donna ed il cliente, indipendentemente da dove si consumi la prestazione sessuale, perché tale condotta realizza un aiuto all'esercizio del meretricio (Cass. sez. 6, n. 45250 del 09/11/2012, Piras, rv. 254003; sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, T. e altro, rv. 253390).
3. Anche in punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha doverosamente analizzato i dati fattuali disponibili per riscontrare il concreto pericolo di fuga in relazione all'immediata scomparsa dell'indagato dopo il fatto, resosi irreperibile ed irraggiungibile anche per la sua convivente; del resto tale prospettiva non è efficacemente smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa attestante il vincolo matrimoniale ormai cessato o il legame parentale con la sorella, residente in provincia di Siena, luogo da lui di fatto non frequentato, essendo emerso piuttosto che, al di là delle risultanze anagrafiche, in sé poco significative, egli viveva e gravitava nella zona di Milano, ove poi era stato reperito. Che poi non fosse in possesso di titoli di viaggio per l'estero o di somme di denaro questo non smentisce il fatto della sua voluta irreperibilità e l'interesse a sfuggire a pesante prevedibile condanna.
3.1 In ordine al pericolo di recidivazione specifica, lo stesso è stato desunto dal fatto di reato e dalle sue modalità esecutive, gravi ed allarmanti e particolarmente riprovevoli perché compiute in un contesto di svolgimento di altra attività illecita, dimostrative dell'abitudine all'uso del coltello e di una specifica capacità esecutiva, coerenti con una condotta non occasionale nonché dalla personalità dell'indagato, aggressiva e violenta contro entrambi i due rumeni, anche quando lo S. si era dato alla fuga, cercando di sfuggirgli dopo la realizzazione già avvenuta dell'omicidio.
Tali specifici profili per la loro gravità hanno indotto il Tribunale a non assegnare rilievo dirimente allo stato di incensurata dell'indagato con valutazioni logiche, coerenti, non contraddette da risultanze contrastanti.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
09-10-2013 22:51
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