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Sentenza

Carta di circolazione con bollino della revisione falso. Anche se viene regolarizzata la carta di circolazione il sequestro permane.
Carta di circolazione con bollino della revisione falso. Anche se viene regolarizzata la carta di circolazione il sequestro permane.
Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 07.01.2013, n. 252

Presidente Zecca - Relatore Guardiano

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 30.3.2012 il tribunale del riesame di Palermo, adito ex art. 322, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Termini Imerese il 29.2.2012, avente ad oggetto la carta di circolazione dell'autoveicolo Ford Focus, tg. …, di proprietà di T.F. , in relazione al reato di cui agli artt. 476 e 482, c.p., oggetto della contestazione provvisoria formulata in quanto su di essa era stata apposta una falsa attestazione di avvenuta revisione del veicolo.
Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso la T. , a mezzo del suo difensore di fiducia, eccependo i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., ed, in particolare, lamentando che non sussistono le condizioni per mantenere in vita il sequestro preventivo della carta di circolazione, in quanto la contestata falsità riguardava non tale documento ma unicamente il contrassegno assicurativo ed il bollino attestante l'avvenuta revisione dell'autoveicolo, avendo, peraltro, la ricorrente provveduto, nelle more, previa restituzione temporanea del veicolo e della carta di circolazione, a revisionare la propria autovettura ed a stipulare un nuovo contratto di assicurazione, circostanze che, pur essendo state comunicate e dimostrate documentalmente all'ufficio del pubblico ministero, non avevano, tuttavia, impedito l'adozione, su richiesta dell'organo della pubblica accusa, di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo, confermato dal tribunale del riesame di Palermo con il provvedimento oggetto della presente impugnazione.

Considerato in diritto

Il ricorso presentato nell'interesse della T.F. , non può essere accolto, apparendo infondato.
Ed invero, posto che la ricorrente non contesta la sussistenza del “fumus commissi delicti” in relazione all'ipotesi di reato oggetto della contestazione provvisoria (artt. 476-482, c.p.) in ordine alla apposizione sulla carta di circolazione dell'autoveicolo di sua proprietà del certificato di revisione relativo all'anno 2011, effettuata presso un centro indicato con la sigla “…”, rivelatosi, all'esito delle indagini, inesistente, come rilevato dal tribunale del riesame (cfr. p. 1 dell'impugnata ordinanza), correttamente i giudici di merito hanno confermato il provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto la menzionata carta di circolazione, che si giustifica alla luce del disposto dell'art. 321, co. 2, c.p., trattandosi di cosa suscettibile di confisca, in questo caso obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, co. 2, n. 2, c.p., trattandosi di cosa la cui fabbricazione costituisce reato.
Integra, infatti il reato previsto dall'art. 482, c.p., in relazione all'art. 476, co. 1, c.p., il privato che, come nel caso di specie, commetta una falsità materiale su di una carta di circolazione, in quanto tale documento, disponendo l'immatricolazione di un dato veicolo che abilita alla circolazione, riveste natura di atto pubblico (cfr. Cass., sez. V, 19.4.2007, n. 21292, rv. 236926).
L'approdo interpretativo cui sono giunti i giudici di merito appare conforme, innanzitutto, al principio di diritto affermato nell'arresto delle Sezioni Unite richiamato dal tribunale del riesame, secondo cui in sede di riesame del sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto di impulso del p.m. e, dall'altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall'organo di accusa (cfr. Cass., sez. un., 29.5.2008, n. 25932, I, rv. 239694).
Inoltre la stessa configurabilità della carta di circolazione affetta dalla falsità conseguente alla apposizione del certificato di revisione rivelatosi inesistente, che costituisce parte integrante dell'atto pubblico in quanto finalizzato a consentire proprio la circolazione dell'autoveicolo, come cosa suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, co. 2, n. 2), c.p., rappresenta un ulteriore ostacolo alla restituzione del bene in sequestro, stante la previsione dell'art. 324, co. 7, c.p., in tema di procedimento di riesame (”La revoca del decreto di sequestro…non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale”), uniformemente interpretata in sede di legittimità nel senso che le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in alcun caso all'interessato (cfr. Cass., sez. V, 28.11.2007, n. 46834, D'A.; Cass., sez. IV, 18.1.2007, n. 6383, B.; Cass., sez. II, 1.12.2004, n. 494, S.).
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse della T. va, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 07.01.2013
Avv. Antonino Sugamele

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