Arriva un sms offensivo. La destinataria dell'offesa è l'utilizzatrice non certamente la proprietaria del telefono.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 novembre - 19 dicembre 2013, n. 51395
Presidente Lombardi – Relatore De Marzo
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza del 02/07/2012 il Giudice di pace di Milazzo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.B. in relazione al delitto di ingiuria. Al B. è contestato di avere inviato ad una donna un sms del seguente tenore: "Ciao Porcona, ti faresti chiavare davanti e dietro come una cavalla? Un amico. Rispondi. Ciao". Il giudice ha concluso per l'improcedibilità dell'azione penale, non ritenendo legittimata alla proposizione dell'istanza punitiva la destinataria del messaggio, la quale non risultava titolare o contitolare dell'utenza telefonica, intestata alla madre.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore delta Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale lamenta vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione degli artt. 120 e 594 cod. pen., per avere il giudice di merito trascurato di considerare che la persona offesa dal reato contestato non si identifica nel titolare del diritto dell'utenza cellualare ma nel destinatario del messaggio ingiurioso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
L'art. 120 cod. pen. attribuisce il diritto di querela alla persona offesa dal reato, ossia alla persona titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice. La sentenza impugnata, invece di prendere atto che la querelante, utilizzatrice del telefono al quale era stato inviato il messaggio, era la destinataria di quest'ultimo, ha valorizzato un profilo assolutamente irrilevante rispetto alla ratto della fattispecie, ossia la titolarità formale dell'utenza.
La sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio al Giudice di pace di Milazzo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Milazzo.
20-12-2013 09:56
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