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Sentenza

Accompagnare un corriere di droga non integra partecipazione materiale o concorso morale nel reato di detenzione. Contributo causale necessario.
Accompagnare un corriere di droga non integra partecipazione materiale o concorso morale nel reato di detenzione. Contributo causale necessario.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 gennaio - 7 maggio 2013, n. 19484
Presidente Squassoni – Relatore Rosi

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza emessa il 5 aprile 2012, ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Verona il 7 luglio 2011, che aveva condannato F.M. alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 24.000 di multa, per il delitto di concorso con L.R. , nella detenzione a fini di spaccio di complessivi 34,4 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, confezionata in tre involucri di cellophane occultata a bordo dell'auto Land Rover Freelander targata (…), dove gli stessi viaggiavano, fatti accertati in (omissis) . I giudici di appello hanno confermato la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto che il F. dovesse essere chiamato a rispondere del concorso nella detenzione della droga trovata occultata sotto la leva del cambio dell'auto del L. , seppure quest'ultimo affermasse l'estraneità del F. rispetto allo stupefacente, asserendo che questi lo aveva accompagnato per fargli compagnia da (…) a (omissis) a salutare un suo amico, sulla base della massima di comune esperienza in base alla quale nelle operazioni di trasporto di droga non vengono coinvolti soggetti inconsapevoli e sulla base del fatto che il F. , così come il L. , aveva la batteria del cellulare disinserita, oltre a dare rilevanza al comportamento processuale silente tenuto dall'imputato. I giudici hanno anche sottolineato come la condotta del F. presentasse connotati di agevolazione del viaggio/trasporto di droga compiuto dal L. .
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, ex art. 606 lett. e) c.p.p., in quanto per aversi concorso di persone nel reato è necessario un contributo causale nella condotta, superando la mera connivenza; i giudici avrebbero desunto, in maniera contraddittoria dalla mera presenza del F. quale trasportato dal L. (posta in correlazione con l'ora prossima all'imbrunire ed al periodo invernale), l'utilità del suo apporto, in quanto avrebbe consentito al L. di scendere dall'auto per recarsi a casa di T.E. senza portare con sé la droga. Si sarebbe dapprima sottolineato la necessità di segmentare le condotte di ricezione del denaro da quelle di consegna della droga e, successivamente, la sentenza impugnata avrebbe invece evidenziato la necessità della contestualità dello scambio droga-denaro; 2) Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione al fatto che la Corte di appello avrebbe tratto elementi di giudizio dal silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio circa le ragioni del suo viaggio a Bussolengo, mentre il nostro ordinamento riconosce all'imputato la facoltà di non rispondere, quale strategia difensiva lecita; 3) Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione anche in riferimento all'utilizzo delle formule di comune esperienza, in violazione del dettato di cui all'art. 192 c.p.p.; 4) Mancanza di motivazione in ordine alla concedibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. n.309 del 1990 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che i giudici hanno ancorato a mere supposizioni, concernenti la conoscenza da parte del F. dei precedenti del L. .

Considerato in diritto

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati.
Infatti la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la partecipazione nel reato può manifestarsi in "forme di presenza" sempre che le stesse agevolino la condotta illecita, "anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa." (cfr. Sez. 6, n. 9930 del 3/6/1994, Campostrini, Rv. 199162): occorre insomma un contributo causale, seppure in termini minimi "di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale". (Cfr. Sez. 4, n. 3924 del 5/2/1998, Brescia e altri, Rv. 210638: nella specie la S.C. aveva escluso che integri concorso la mera presenza in casa o l'essere assiduo frequentatore della casa in cui era stato consumato un reato di cessione di stupefacenti). Parimenti è stato precisato che "non costituisce condotta di partecipazione - per difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato - il comportamento di chi, sulla diretta richiesta del destinatario di pretese estorsive interessato a trattare una dilazione dei pagamenti impostigli da una organizzazione criminale, si limiti ad accompagnare presso la vittima un esponente di detta organizzazione, ed assista in silenzio al conseguente colloquio" (vedi Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002, Emmanuello, Rv. 225926.) Di contro, è stato precisato che la partecipazione morale può essere configurata quando il mantenimento di un atteggiamento di "non intervento", in virtù di altre risultanze probatorie, assuma il significato di vera e propria adesione all'altrui azione criminosa, con conseguente rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale (cfr. Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994, Sbrana e altro, Rv. 200310) ed agevolazione della sua opera, "sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale" (così Sez. 1^, n. 12089 dell'11/10/2000, Moffa e altri, Rv. 217347). Infatti il concorso di cui all'art. 110 c.p. richiede una condotta volontaria di rafforzamento, un contributo causale, materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente ed un'incidenza nel determinare il fatto illecito nella psiche dell'esecutore materiale". (in tal senso, Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, Delle Grottaglie, Rv. 222976, in materia di concorso in detenzione di sostanza stupefacente, conforme ad altri precedenti specifici sul tema). Più recentemente è stato precisato che la condotta di concorso morale deve manifestarsi in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla realizzazione del delitto, mediante il rafforzamento del proposito criminoso od l'agevolazione dell'opera degli altri compartecipi e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità di produzione del fatto illecito (cfr. Sez. 5, n. 21082 del 13/4/2004, Terreno, Rv. 229200).
2. Di conseguenza spetta al giudice del merito indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante del concorso morale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato, in quanto la semplice presenza inattiva non può costituire concorso morale, ma può essere sufficiente una volontà di adesione all'altrui attività criminosa, la quale venga a manifestarsi in forme agevolative della detenzione di sostanze stupefacenti, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nel correo di poter contare su una propria attiva collaborazione (La Corte, in un caso di concorso nella detenzione di droga nell'abitazione ha ritenuto sussistente il dolo del concorso nel reato da parte del coniuge, per la collocazione dello stupefacente in piena vista nella stanza da letto, per il prelievo della droga da parte del coniuge e la consegna agli agenti operanti con occultamento sulla persona della maggior quantità possibile della sostanza per sottrarla al sequestro, in tal senso, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino e altro, Rv. 211587).
3. Orbene nel caso di specie le sentenze dei due gradi del giudizio di merito non contengono spiegazioni ulteriori atti a corroborare l'affermazione che la presenza del F. a bordo dell'auto del L. fosse funzionale alla agevolazione del reato di detenzione della cocaina, peraltro occultata in modo da non essere visibile, posto che l'unico elemento di rilievo, peraltro di indubbia valenza indiziaria, consistente nel disinserimento delle batterie dai telefoni cellulari in possesso dei due, non trova nell'apparato argomentativo delle decisioni una lettura coerente, magari con pregressi contatti telefonici tra i due o pregressi periodi di black out del segnale dei cellulari dalle celle. Né i giudici hanno fornito ulteriori indicazioni in ordine alle ragioni connesse alla visita del L. a casa del T. , anche se hanno correlato la condotta agevolativa, rappresentata dalla presenza dell'imputato nell'auto del L. , proprio ad una maggiore "comodità" di costui di recarsi a casa del L. , come pure ad ulteriori massime di esperienza che, seppure dotate di un'ampia verosimiglianza, non hanno trovato un ancoraggio fattuale con i dati probatori come riassunti nelle decisioni.
4. Risulta del pari fondato il secondo motivo di ricorso laddove si lamenta la valutazione che i giudici di merito hanno attribuito alla condotta processuale dell'imputato, che si era avvalso della facoltà di non rispondere. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è consentito al giudice desumere dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio, gravando sull'accusa l'onere della prova (cfr. Sez.3, n. 9239 del 19/1/2010, dep. 9/3/2010, B. Rv. 246233; Sez.5, n. 2337 del 22/2/1998, dep. 23/2/1999, Dica, Rv, 212618), valendo tale comportamento processuale quale mero "argomento di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa" (in tal senso Sez.l, n. 2653 del 26/10/2011, dep. 23/1/2012, M., Rv.251828), sempre che la facoltà al silenzio non sia congiunta a "comportamenti processuali obliqui e fuorvianti", che sono invece valutabili da parte del giudice di merito (cfr. SSUU. n. 36258 del 24/5/2012, dep. 20/9/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253152).
Per tali ragioni, dovendosi considerare assorbita la terza censura, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Avv. Antonino Sugamele

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