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Sentenza

7 grammi di cocaina: 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa. Per la Cassazione serve un approfondimento se il principio attivo della sostanza può rientrare nel fatto lieve.
7 grammi di cocaina: 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa. Per la Cassazione serve un approfondimento se il principio attivo della sostanza può rientrare nel fatto lieve.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 marzo – 25 giugno 2013, n. 27809
Presidente Agrò – Relatore Ippolito

Ritenuto in fatto

1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 4 aprile 2011, con cui il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli aveva condannato C.G. alla pena di 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa per il delitto di concorso in detenzione a fine di cessione (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90) di sette grammi di cocaina, commesso in Caivano il 18 febbraio 2011.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attentanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 73.5 d.P.R. 309/1990, esclusa senza neppure considerare la scarsa percentuale di sostanza attiva.

Considerato in diritto

1. La prima censura è inammissibile per genericità della deduzione e per l'adeguata, per quanto sintetica, motivazione contenuta nella sentenza impugnata, riferita ai precedenti penali, anche specifici, ed alla mancanza di elementi positivi di condotta successiva al delitto.
2. E' invece fondata la censura sul diniego dell'attenuante, speciale di cui all'art. 73.5 dPR 309/1990, negato alquanto, sommariamente per il “dato ponderale e quello qualitativo dello stupefacente caduto in sequestro, pari a gr. 7,62 di cocaina (per dosi circa 22)”, senza neppure considerare la scarsa percentuale di sostanza attiva.
E' compito del giudice del merito anche in considerazione della enorme differenza di trattamento sanzionatorio tra il reato circostanzato ai sensi dell'art. 73, comma 5, e quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. - fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimenti alla percentuale di purezza della stessa), giacché soltanto essa consente in concreto di formulare, e successivamente verificare, un giudizio di lieve offensività del reato. Pertanto, considerata la quantità in esame che non supera limiti di modestia, le condizioni dell'azione, come possono portare a far ritenere di rilevante offensività la sua detenzione per spaccio, così possono portare far ritenere come dotata di un minimo di offensività la detenzione per spaccio di simile quantità.
3. La sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 73.5 d.P.R. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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