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Legge

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237
Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo
della Corte penale internazionale. (13G00007)
GU n.6 del 8-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Obbligo di cooperazione
1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale
conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte,
reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito
denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 2
Attribuzioni del Ministro della giustizia
1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte
penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della
giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti
dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove
ritenga che ne ricorra la necessita', concorda la propria azione con
altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi
dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresi' di
presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.
2. Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione provenienti
dalla Corte penale internazionale e da uno o piu' Stati esteri, il
Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in
applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93,
paragrafo 9, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di
cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato
delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le
modalita' dovute.
Art. 3
Norme applicabili
1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene
si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e
dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II,
III e IV, del codice di procedura penale.
2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si
applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva
l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale
internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 4
Modalita' di esecuzione della cooperazione giudiziaria
1. Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate
dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore
generale presso la corte d'appello di Roma perche' vi dia esecuzione,
ovvero perche', nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4,
dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale
internazionale nello svolgimento dell'attivita' da eseguire nel
territorio dello Stato.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attivita' di indagine
o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte
d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare
esecuzione alla richiesta.
3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, da'
esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio
componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in
cui gli atti devono essere compiuti.
4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda,
l'autorita' giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione
degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale
internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e
possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive.
5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte
penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore
generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano
motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale
provvede senza ritardo.
6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, e' disposto
l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate
nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene
citate, non siano comparse.
Art. 5
Trasmissione di atti e documenti
1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono
essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti
acquisiti all'estero e che siano stati dichiarati riservati al
momento dell'acquisizione. Resta salva l'applicazione dell'articolo
73 dello statuto.
2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i
Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di
determinati atti o documenti ovvero l'espletamento di attivita' di
indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la
sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero
l'espletamento delle predette attivita' sono sospesi. In tali casi si
procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorita'
giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte
penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche
in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di
procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni
scritte sul loro contenuto.
4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione
non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza
il consenso della Corte penale internazionale.
Art. 6
Immunita' temporanea nel territorio dello Stato
1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione
della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di
un atto la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate
nell'articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino
all'estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello
Stato, non possono essere sottoposti a restrizione della liberta'
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne'
assoggettati ad altre misure restrittive della liberta' personale,
per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2. L'immunita' prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in
questione, avendone avuto la possibilita', non abbia lasciato il
territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la
sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria
italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente
ritorno.
Art. 7
Patrocinio a spese dello Stato
1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano
anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale
internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore
della persona nei cui confronti la Corte procede.
Art. 8
Richieste alla Corte penale internazionale
1. Quando l'autorita' giudiziaria deve formulare alla Corte penale
internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10,
dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte
d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per
l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro
undicesimo del codice di procedura penale.
2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di
procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello
di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale
internazionale, informandone il Ministro della giustizia.
Art. 9
Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di
Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare
d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il
procuratore generale militare presso la corte militare d'appello
assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale
internazionale previste dallo statuto.
Art. 10
Delitti contro la Corte penale internazionale
1. All'articolo 322-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai
funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle
persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa,
ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri»
sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».
2. Dopo l'articolo 343 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 343-bis (Corte penale internazionale). - Le disposizioni
degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche
quando il reato e' commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei
funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte
stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del
Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».
3. All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: «o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di
riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale
internazionale».
4. All'articolo 371-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico
ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte
penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
al procuratore della Corte penale internazionale».
5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi
all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte
penale internazionale».
6. All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche
davanti alla Corte penale internazionale,».
7. All'articolo 374-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti
all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte
penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
alla Corte penale internazionale».
8. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le
parole:«davanti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti:
«o alla Corte penale internazionale».
9. All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le
parole:«investigazioni dell'autorita',» sono inserite le seguenti:
«comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,»
e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite
dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi
soggetti».
10. All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: «dinanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le
seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
Capo II
CONSEGNA
Art. 11
Applicazione della misura cautelare
ai fini della consegna
1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per
oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale e' stato
emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto
ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore
generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede
alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della
custodia cautelare nei confronti della persona della quale e'
richiesta la consegna.
2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui e'
ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice
di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
3. Qualora la persona nei cui confronti e' stata eseguita la misura
chieda la concessione della liberta' provvisoria ai sensi
dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale
internazionale e' informata di tale richiesta con le modalita' di cui
al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge ai
fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59.
Sulla richiesta di concessione della liberta' provvisoria, nonche'
sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d'appello
di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice
di procedura penale. Con il provvedimento con cui e' concessa la
liberta' provvisoria la corte d'appello di Roma puo' imporre, tenuto
conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al
fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle
prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di
procedura penale. La misura della custodia in carcere puo' essere in
ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al piu' presto e
comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, provvede
all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso
alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che
documenta il consenso e' trasmesso al procuratore generale presso la
medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della
giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di
procedura penale.
Art. 12
Revoca della misura cautelare
ai fini della consegna
1. La misura cautelare e' sempre revocata:
a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di
cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza
che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di
consegna;
b) se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza
contraria alla consegna;
c) se e' decorso il termine indicato nell'articolo 13, comma 7,
senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui
e' disposta la consegna;
d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa
in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che
questa sia avvenuta. Il termine per la consegna puo' essere prorogato
su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati
nella lettera a).
Art. 13
Procedura per la consegna
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma
presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La
requisitoria e' depositata nella cancelleria della stessa corte
d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito e' data
comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127
del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del
difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della
documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso c),
dello statuto.
3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale
dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non e' stato emesso dalla Corte penale internazionale un
provvedimento restrittivo della liberta' personale o una sentenza
definitiva di condanna;
b) non vi e' corrispondenza tra l'identita' della persona richiesta
e quella della persona oggetto della procedura di consegna;
c) la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e'
stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto
salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.
4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte
penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione
non sia manifestamente infondata, sospende con ordinanza il
procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e
trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore
inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non puo' essere
eccepito ne' ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di
condanna.
5. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche in
riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto
sospensivo.
6. La Corte penale internazionale puo' assistere all'udienza per
mezzo di un proprio rappresentante.
7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta
di consegna entro venti giorni dalla ricezione del verbale che da'
atto del consenso della persona la cui consegna e' richiesta, ovvero
dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al
comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e
prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il
luogo e le modalita' della consegna. Si applica l'articolo 709, comma
1, del codice di procedura penale.
Art. 14
Applicazione provvisoria della misura cautelare
1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli
articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della
misura della custodia cautelare puo' essere disposta provvisoriamente
anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:
a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti
della persona e' stato emesso un provvedimento restrittivo della
liberta' personale e che intende presentare richiesta di consegna;
b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei
fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per
l'esatta identificazione della persona.
2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della
custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 11.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte
penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare.
Essa e' revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non
perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale
internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello
statuto.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Art. 15
Giudice competente
1. La corte d'appello di Roma e' il giudice competente ai sensi
dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.
Art. 16
Esecuzione delle pene detentive
nel territorio dello Stato italiano
1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva
pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel
territorio dello Stato italiano in conformita' a quanto stabilito
nello statuto.
2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come
luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede
preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale
internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso
la corte d'appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia
della sentenza e alla traduzione della medesima in lingua italiana,
con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove
il riconoscimento con richiesta alla corte d'appello.
3. La sentenza della Corte penale internazionale non puo' essere
riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile a norma dello statuto e
delle altre disposizioni che regolano l'attivita' della Corte penale
internazionale;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e'
stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.
4. La corte d'appello delibera con sentenza in ordine al
riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del
codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del
codice di procedura penale.
5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della
giustizia comunica alla Corte penale internazionale senza ritardo se
la designazione e' stata accettata e, in caso affermativo, trasmette
per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di
Roma la documentazione di cui alla regola 204 del Regolamento di
procedura e prova della Corte penale internazionale, adottato nella
prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte svoltasi a New York
dal 3 al 10 settembre 2002, unitamente alla traduzione in lingua
italiana.
Art. 17
Regime penitenziario
1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale
internazionale e' regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio
1975, n. 354, e della presente legge, in conformita' allo statuto e
al Regolamento di procedura e prova della stessa Corte.
2. Il Ministro della giustizia puo' disporre, informandone la Corte
penale internazionale, l'applicazione del regime di cui all'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente
legge.
3. L'esame dei detenuti nei cui confronti e' stata disposta
l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo
puo' avvenire nei luoghi e secondo le modalita' previsti dagli
articoli 145-bis e 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni.
Art. 18
Controllo sull'esecuzione della pena
1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale
internazionale le modalita' di esercizio del potere di controllo
sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa
Corte.
2. Con le modalita' concordate ai sensi del comma 1 sono definite
le forme e le modalita' per assicurare la liberta' e la riservatezza
delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale
internazionale.
3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte
penale internazionale le domande di misure alternative alla
detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena,
di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di
permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla liberta'
personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione
pertinente.
4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non
possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della
giustizia puo' chiedere alla stessa Corte il trasferimento del
condannato in altro Stato.
Art. 19
Informazioni alla Corte penale internazionale
1. Quando il condannato e' deceduto o evaso, il Ministro della
giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.
2. Il Ministro della giustizia informa altresi' la Corte penale
internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del
condannato per espiazione della pena.
3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che
concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte
penale internazionale.
Art. 20
Luogo di detenzione
1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia
per fini cautelari che in espiazione della pena puo' avere luogo in
una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un
carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 21
Esecuzione di pene pecuniarie
e degli ordini di riparazione
1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni
previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili
nel territorio dello Stato italiano in conformita' a quanto in esse
stabilito.
2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore
generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della
confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale
internazionale.
3. Quando non e' possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la
corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme
di denaro, beni o altre utilita', di cui il condannato abbia la
disponibilita' anche per interposta persona fisica o giuridica.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.
5. Le somme, i beni e le utilita' confiscati sono messi a
disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della
giustizia, secondo modalita' individuate con decreto dello stesso
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il
risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli
articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i
contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.
Art. 22
Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di
pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di
riparazione
1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o
di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o
per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi
degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale
internazionale, insorgono difficolta' nell'esecuzione, il procuratore
generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente
il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di
consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.
Art. 23
Disposizioni in materia di giurisdizione
1. Per i fini di cui alla presente legge si applicano le
disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione
ordinaria e la giurisdizione penale militare.
2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le
funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono
esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.
3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite
dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate
d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza
esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene
all'ordinamento penitenziario militare.
Art. 24
Clausola di neutralita' finanziaria
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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