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Legge

LEGGE 7 febbraio 2013, n. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate.
LEGGE 7 febbraio 2013, n. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate.
LEGGE 7 febbraio 2013, n. 14
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul
trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15
febbraio 2001. (13G00044)
GU n.41 del 18-2-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica araba d'Egitto sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 2,
dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.806
annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito
del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un
ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui
all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013
Allegato
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA DI EGITTO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Araba di Egitto, desiderosi di permettere ai condannati di scontare
la loro pena privativa della liberta' nel Paese di cui sono
cittadini, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale,
Hanno concordato le seguenti disposizioni:
Titolo 1
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Ai fini del presente Accordo, l'espressione:
1) «Condanna», significa esclusivamente qualsiasi pena o misura
privativa della liberta' personale, inflitta dal giudice a seguito
della commissione di un illecito penale;
2) «sentenza», significa una decisione del giudice con la quale
venga inflitta una condanna;
3) «Stato di condanna», significa lo Stato in cui e' stata
inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata
trasferita;
4) «Stato di esecuzione», significa lo Stato in cui la persona
puo' essere, o e' gia' stata trasferita;
5) «Persona condannata», significa ogni persona nei cui confronti
e' stata pronunciata una decisione di condanna.
Art. 2.
1) La Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana si
impegnano a cooperare, conformemente alle condizioni previste dal
presente Accordo, in materia di trasferimento delle persone
condannate.
2) Una persona condannata nel territorio di uno Stato, puo',
conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere
trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la
condanna inflittale con la sentenza.
Art. 3.
1) La domanda di trasferimento puo' essere presentata:
a) dallo Stato di condanna;
b) dallo Stato di esecuzione.
2) La persona condannata puo' esprimere presso lo Stato di condanna
o presso lo Stato di esecuzione desiderio di essere trasferita in
virtu' del presente Accordo.
3) Lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione le
informazioni richieste ai fini dell'applicazione del presente
Accordo.
Art. 4.
1) Il presente Accordo si applica alle seguenti condizioni:
a) il fatto che motiva la domanda deve essere punito come reato
dalla legislazione di ciascuno dei due Stati;
b) la decisione giudiziaria di cui all'articolo 1 deve essere
irrevocabile ed esecutiva conformemente alle rispettive legislazioni
dei due Stati;
c) la persona condannata detenuta deve avere la nazionalita'
dello Stato in cui sara' trasferito;
d) la persona condannata detenuta deve essere consenziente
conformemente alle condizioni previste dall'articolo 8;
e) la persona condannata detenuta deve avere ancora, al momento
della domanda di trasferimento, almeno un anno di pena privativa
della liberta' da scontare. In casi eccezionali i due Stati possono
concordare un trasferimento quando la durata della pena ancora da
scontare e' inferiore a quella di cui sopra;
f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo
sul trasferimento. Ogni Stato, nell'esercizio del proprio potere
discrezionale, valuta se il trasferimento e' tale da portare
pregiudizio alla sua sovranita', alla sua sicurezza, al suo ordine
pubblico, ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o ad
altri suoi interessi essenziali.
2) Lo Stato di condanna puo' chiedere che il trasferimento della
persona condannata sia sottoposto ad altre condizioni.
In questo caso, se accetta le condizioni, lo Stato di esecuzione,
previo consenso della persona condannata, si impegna a rispettarle. I
Ministri della giustizia degli Stati contraenti sono competenti ad
accettare le suddette condizioni.
Art. 5.
1) Lo Stato di condanna informa l'altro Stato di ogni condanna
pronunciata contro un cittadino di questo Stato che potrebbe dare
luogo ad un trasferimento, in applicazione del presente Accordo.
2) Le autorita' competenti dello Stato di condanna informano ogni
cittadino dell'altro Stato che e' oggetto di una condanna
irrevocabile, della possibilita' che gli e' offerta di ottenere, alle
condizioni della presente Accordo, il suo trasferimento per scontare
la sua pena nel Paese del quale ha la nazionalita'.
3) La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni
decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di
trasferimento nonche' delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
Art. 6.
Il trasferimento della persona condannata e' rifiutato da uno dei
due Stati Parte:
1) se la richiesta di trasferimento e' relativa ad una pena
inflitta per dei fatti che sono stati giudicati definitivamente nello
Stato di esecuzione e per i quali la pena, se ne e' stata inflitta
una in questo Stato, e' stata eseguita o e' prescritta;
2) se la condanna e' stata pronunciata per un reato puramente
militare.
Art. 7.
Il trasferimento della persona condannata puo' essere rifiutato da
uno dei due Stati parte:
1) se le autorita' competenti dello Stato di esecuzione hanno
deciso di non avviare un procedimento o di porre fine ai procedimenti
che hanno avviato per gli stessi fatti;
2) se i fatti che hanno motivato la condanna sono oggetto di un
procedimento nello Stato di esecuzione;
3) se la persona condannata non ha corrisposto le somme, le
multe, le spese giudiziarie, il risarcimento dei danni e le pene
pecuniarie di ogni genere a suo carico;
4) se la persona condannata possiede anche la nazionalita' dello
Stato di condanna. Lo status di cittadino si valuta alla data dei
fatti che hanno dato luogo alla condanna;
5) se il massimo della pena privativa della liberta' prevista
dalla legge dello Stato di esecuzione e' fortemente inferiore alla
pena privativa della liberta' inflitta nello Stato di condanna.
Art. 8.
1) La persona condannata deve prestare proprio consenso al
trasferimento volontariamente e con piena conoscenza delle
conseguenze giuridiche derivanti. Quando, a causa dell'eta' o dello
stato fisico o mentale della persona condannata, uno dei due Stati lo
ritiene necessario, il consenso viene prestato dal suo
rappresentante. La procedura da seguire in materia e' disciplinata
dal diritto dello Stato di condanna.
2) Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione, su sua
richiesta, la possibilita' di verificare, tramite l'intermediario di
un funzionario consolare, che il consenso al trasferimento sia stato
prestato alle condizioni previste dal paragrafo precedente.
Art. 9.
1) La pena inflitta dallo Stato di condanna e' eseguita nello Stato
di esecuzione per la parte che rimane da scontare nello Stato di
condanna, e non deve superare il massimo previsto dalla legge dello
Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato.
2) Quando la pena inflitta dallo Stato di condanna non e' prevista
nello Stato di esecuzione quest'ultimo Stato sostituisce a questa
pena un'altra pena. Tale pena corrisponde per quanto possibile, per
natura e durata, a quella inflitta con la decisione da eseguire.
3) La pena sostituita non puo' aggravare, per natura o durata, la
pena privativa della liberta' inflitta dallo Stato di condanna.
Art. 10.
Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna, se questo lo
richiede, del seguito dato all'esecuzione della condanna.
Art. 11.
Le modalita' di esecuzione della pena sono disciplinate dalla legge
dello Stato di esecuzione, che e' l'unico competente a prendere tutte
le decisioni relative.
Art. 12.
Solamente lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su
qualsiasi ricorso di revisione presentato avverso la condanna.
Art. 13.
1) Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di
esecuzione di qualsiasi decisione o misura che metta fine totalmente
o parzialmente all'esecuzione della pena.
2) Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione mettono fine
all'esecuzione della pena non appena informate di qualsiasi decisione
o misura che abbia l'effetto di privare la pena del suo carattere
esecutivo.
Art. 14.
Nessun condannato trasferito in applicazione del presente Accordo
puo' essere nuovamente oggetto di procedimento, arrestato o detenuto
nello Stato di esecuzione per il reato che ha comportato la pena
inflitta dallo Stato di condanna, che ha dato luogo al trasferimento.
Art. 15.
1) La presa in carico della persona condannata dallo Stato di
esecuzione ha per effetto la prosecuzione dell'esecuzione della pena
esclusivamente in tale Stato.
2) Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se questa e'
stata interamente scontata nello Stato di esecuzione.
Titolo 2
PROCEDURA
Art. 16.
Ogni domanda di trasferimento e' formulata per iscritto. Contiene
l'indicazione dell'identita' del condannato, del suo luogo di
detenzione nello Stato di condanna e del suo luogo di residenza nello
Stato di esecuzione. Vi e' allegata una dichiarazione da cui risulta
il consenso al trasferimento del condannato o del suo rappresentante.
Art. 17.
1) Lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione
l'originale o copia autentica della decisione di condanna. Certifica
il carattere esecutivo della decisione e precisa, per quanto
possibile, le circostanze del reato, il tempo ed il luogo dove e'
stato commesso nonche' la sua qualificazione giuridica. Trasmette
ogni informazione necessaria sulla durata della detenzione
provvisoria gia' subita e sulle riduzioni di pena gia' concesse,
nonche' sulla personalita' del condannato e sulla sua condotta nello
Stato di condanna prima e dopo la pronunzia della decisione di
condanna.
2) Se uno dei due Stati ritiene che le informazioni fornite
dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare il
presente Accordo, richiede le informazioni complementari necessarie.
Art. 18.
Le domande di trasferimento vengono trasmesse da Ministero della
giustizia a Ministero della giustizia.
Art. 19.
Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione del presente
Accordo sono esenti da qualsiasi formalita' di legalizzazione; sono
muniti della firma e del sigillo dell'autorita' competente.
Art. 20.
1) Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di
esecuzione, ad eccezione tuttavia delle spese sostenute
esclusivamente su territorio dell'altro Stato.
2) Lo Stato che si fa carico delle spese di trasferimento fornisce
la scorta.
3) Lo Stato di esecuzione non puo' in alcun caso esigere dallo
Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si e' fatto carico
per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.
Art. 21.
Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno
delle stesse, nonche' qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi
del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato
richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua
dello Stato richiesto o in inglese o in francese.
Art. 22.
Il presente Accordo sara' applicabile all'esecuzione delle condanne
inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.
Titolo 3
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23.
1) Ognuno degli Stati notifichera' per via diplomatica all'altro
l'esecuzione delle procedure richieste dalla propria Costituzione per
l'entrata in vigore del presente Accordo.
Le notifiche che danno atto dell'esecuzione di tali procedure
verranno scambiate al piu' presto possibile.
2) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del
secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima
notifica. Ognuno dei due Stati potra' denunciare in qualsiasi momento
il presente Accordo trasmettendo all'altro, per via diplomatica, un
avviso scritto di denuncia; in questo caso, la denuncia avra' effetto
un anno dopo la data di ricevimento di tale avviso.
Fatto a Il Cairo, il 15 febbraio 2001
In triplice copia, nelle lingue italiana, araba e francese, i tre
testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il
testo francese.
In fede di che i rappresentanti dei due Stati debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i
loro sigilli.
p. Il Governo
della Repubblica italiana
p. Il Governo
della Repubblica araba d'Egitto
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE SUR LE TRANSFEREMENT
DES PERSONNES CONDAMNEES
Le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la
Republique Arabe d'Egypte, desireux de permettre aux condamnes de
purger leur peine privative de liberte' dans le pays dont ils sont
les nationaux, afin de faciliter leur reinsertion sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Titre 1
PRINCIPES GENERAUX
Art. 1.
Aux fins du present Traite', l'expression:
1) «Condamnation» designe exclusivement toute peine ou mesure
privative de liberte' prononcee par un juge en raison d'une
infraction penale;
2) «jugement» designe une decision de justice prononçant une
condamnation;
3) «Etat de condamnation» designe l'Etat ou' a ete' condamne' la
personne qui peut être transferee ou l'a deja' ete';
4) «Etat d'execution» designe l'Etat vers lequel le condamne'
peut être transfere' ou l'a deja' ete';
5) «Personne condamnee» designe toute personne a' l'encontre de
laquelle une decision de justice prononçant une condamnation a ete'
rendue.
Art. 2.
1) La Republique Arabe d'Egypte et la Republique Italienne
s'engagent a' cooperer, dans les conditions prevues par le present
Traite', en matiere de transferement des personnes condamnees.
2) Une personne condamnee sur le territoire d'un Etat peut,
conformerment aux dispositions du present Traite', être transferee
vers le territoire de l'autre Etat pour y subir la condamnation qui
lui a ete' infligee par la decision de justice.
Art. 3.
1) La demande de transferement peut être presentee:
a) soit par l'Etat de condamnation;
b) soit par l'Etat d'execution.
2) Le condamne' peut exprimer, soit aupres de l'Etat de
condamnation, soit aupres de l'Etat d'execution le souhait d'être
transfere' en vertu de la presente Convention.
3) L'Etat de condamnation fournit a' l'Etat d'execution les
informations requises aux fins de l'application de la presente
Convention.
Art. 4.
1) La presente Convention s'applique dans les conditions suivantes:
a) les faits qui motivent la demande doivent être sanctionnes
comme infraction penale par la legislation de chacun des deux Etats;
b) la decision judiciaire visee a' l'article 1 doit être
irrevocable et executoire conformement aux legislations respectives
des deux Etats;
c) le condamne' detenu doit avoir la nationalite' de l'Etat vers
lequel il sera transfere';
d) le condamne' detenu doit être consentant conformement aux
conditions prevues a' l'article 8;
e) le condamne' detenu doit avoir encore, au moment de la demande
de transferement, au moins un an de peine privative de liberte' a'
executer. Dans des cas exceptionnels, les deux Etats peuvent convenir
d'un transferement lorsque la duree de la peine restant a' subir est
inferieure a' celle prevue ci-dessus;
f) l'Etat de condamnation et l'Etat d'execution sont d'accord sur
le transferement. Chaque Etat, dans l'exercice de son pouvoir
discretionnaire, considere si le transferement est de nature a'
porter atteinte a' sa souverainete', a' sa securite', a' son ordre
public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou a'
d'autres de ses interêts essentiels.
2) L'Etat de condamnation peut demander que le transferement du
condamne' detenu soit egalement soumis a' d'autres conditions.
Dans ce cas-la', l'Etat d'execution, avec le consentement prealable
de la personne condamnee, s'il accepte ces conditions, s'engage a'
les respecter.
Sont competents pour accepter lesdites conditions les Ministres de
la Justice des Etats contractants.
Art. 5.
1) L'Etat de condamnation informe l'autre Etat de toute
condamnation rendue contre un national de cet Etat qui pourrait
donner lieu a' transferement, en application de la presente
Convention.
2) Les autorites competentes de l'Etat de condamnation informent
tout national de l'autre Etat, qui fait l'objet d'une condamnation
irrevocable, de la possibilite' qui lui est offerte d'obtenir, dans
les conditions de la presente Convention, son transferement pour
executer sa peine dans le pays dont il a la nationalite'.
3) Le condamne' doit être informe' par ecrit de toute decision
prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transferement
ainsi que des consequences juridiques qui en decoulent.
Art. 6.
Le transferement du condamne' est refuse' par l'un des deux Etats
Parties:
1) si la demande de transferement est relative a' une peine
prononcee pour des faits qui ont ete' juges definitivement dans
l'Etat d'execution et pour lesquels la peine, s'il en a ete'
prononce' une dans cet Etat, a ete' executee ou est prescrite;
2) si la condamnation a ete' prononcee pour une infraction
purement militaire.
Art. 7.
Le transferement du condamne' peut être refuse' par l'un des deux
Etats Parties:
1) si les autorites competentes de l'Etat d'execution ont decide'
de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites
qu'elles ont exercees pour les mêmes faits;
2) si les faits qui ont motive la condamnation font l'objet de
poursuites dans l'Etat d'execution;
3) si le condamne' ne s'est pas acquitte' des sommes, amendes,
frais de justice, dommages-interêts et condamnations pecuniaires de
toute nature mises a' sa charge;
4) si le condamne' possede aussi la nationalite' de l'Etat de
condamnation. La qualite' de national s'apprecie a' la date des faits
qui ont donne' lieu a' la condamnation;
5) si le maximum de la peine privative de liberte' prevue par la
loi de l'Etat d'execution est fortement inferieure a' la peine
privative de liberte' infligee par l'Etat de condamnation.
Art. 8.
1) Le condamne' doit donner son consentement au transferement
volontairement et en pleine connaissance des consequences juridiques
qui en decoulent. Lorsque, en raison de l'âge ou de l'etat physique
ou mental du condamne', l'un des deux Etats l'estime necessaire, le
consentement est donne' par son representant. La procedure a' suivre
a' ce sujet est regie par le droit de l'Etat de condamnation.
2) L'Etat de condamnation doit donner a' l'Etat d'execution, sur sa
demande, la possibilite' de verifier, par l'intermediaire d'un
fonctionnaire consulaire, que le consentement au transferement a ete'
donne' dans les conditions prevues au paragraphe precedent.
Art. 9.
1) La peine prononcee dans l'Etat de condamnation est executoire
dans l'Etat d'execution pour la partie qui reste a' subir dans l'Etat
de condamnation, et ne doit pas exceder le maximum prevu par la loi
de l'Etat d'execution pour le même type d'infraction.
2) Lorsque la peine infligee par l'Etat de condamnation est
inconnue dans l'Etat d'execution, ce dernier Etat substitue a' cette
peine une autre peine. Cette peine correspond autant que possible,
quant a' sa nature et a' sa duree, a' celle infligee par la decision
a' executer.
3) La peine substituee ne peut aggraver, par sa nature ou par sa
duree, la peine privative de liberte' prononcee par l'Etat de
condamnation.
Art. 10.
L'Etat d'execution informe l'Etat de condamnation, s'il le demande,
des suites de l'execution de la condamnation.
Art. 11.
Les modalites d'execution de la peine sont regies par la loi de
l'Etat d'execution qui est seul competent pour prendre toutes les
decisions s'y rapportant.
Art. 12.
L'Etat de condamnation seul a le droit de statuer sur tout recours
en revision introduit contre la condamnation.
Art. 13.
1) L'Etat de condamnation informe sans delai l'Etat d'execution de
toute decision ou mesure qui met fin a' tout ou en partie a'
l'execution de la peine.
2) Les autorites competentes de l'Etat d'execution mettent fin a'
l'execution de la peine des qu'elles sont informees de toute decision
ou mesure qui a pour effet d'enlever a' la peine son caractere
executoire.
Art. 14.
Aucun condamne' transfere' en application de la presente Convention
ne peut être a' nouveau poursuivi, arrête' ou detenu dans l'Etat
d'execution pour l'infraction ayant entraine' la peine prononcee par
l'Etat de condamnation, qui a donne' lieu au transferement.
Art. 15.
1) La prise en charge de la personne condamnee par l'Etat
d'execution a pour effet de poursuivre l'execution de la peine
exclusivement dans cet Etat.
2) L'Etat de condamnation ne peut plus executer la peine si
celle-ci a ete' entierement purgee dans l'Etat d'execution.
Titre 2
PROCEDURE
Art. 16.
Toute demande de transferement est formulee par ecrit. Elle indique
l'identite' du condamne', son lieu de detention dans l'Etat de
condamnation et son lieu de residence dans l'Etat d'execution. Elle
est accompagnee d'une declaration constatant le consentement du
condamne' ou de son representant au transferement.
Art. 17.
1) L'Etat de condamnation adresse a' l'Etat d'execution l'original
ou une copie authentique de la decision de condamnation. Il certifie
le caractere executoire de la decision et precise, dans toute la
mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le
lieu ou' elle a ete' commise ainsi que sa qualification legale. Il
fournit tous renseignements necessaires sur la duree de la detention
provisoire deja' subie et sur les reductions de peine deja' accordees
ainsi que sur la personnalite' du condamne' et sa conduite dans
1'Etat de condamnation avant et apres le prononce' de la decision de
condamnation.
2) Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par
l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la
presente Convention, il demande le complement d'information
necessaire.
Art. 18.
Les demandes de transferement sont transmises de Ministere de la
Justice a' Ministere de la Justice.
Art. 19.
Les pieces et documents transmis en application de la presente
Convention sont dispenses de toute formalite' de legalisation; ils
sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorite' competente.
Art. 20.
1) Les frais de transferement sont a' la charge de l'Etat
d'execution, a' l'exception toutefois des frais engages exclusivement
sur le territoire de l'autre Etat.
2) L'Etat qui assume les frais de transferement fournit l'escorte.
3) L'Etat d'execution ne peut en aucun cas reclamer a' l'Etat de
condamnation le remboursement des frais exposes par lui pour
l'execution de la peine et la surveillance du condamne'.
Art. 21.
Les demandes de transferement et les pieces et documents a' l'appui
ainsi que toute information echangee en vertu de la presente
Convention seront rediges dans la langue de l'Etat requerant et
seront accompagnees d'une traduction assermentee dans la langue de
l'Etat requis ou en anglais ou en français.
Art. 22.
La presente Convention sera applicable a' l'execution des
condamnations prononcees soit avant soit apres son entree en vigueur.
Titre 3
DISPOSITIONS FINALES
Art. 23.
1) Chacun des deux Etats notifiera par voie diplomatique a' l'autre
l'accomplissement des procedures requises par sa Constitution pour
l'entree en vigueur de la presente Convention. Les notifications
constatant l'accomplissement de ces procedures seront echangees
aussitôt que faire se pourra.
2) La presente Convention entrera en vigueur le premier jour du
deuxieme mois suivant la date de la reception de la derniere de ces
notifications. Chacun des deux Etats pourra denoncer la presente
Convention a' n'importe quel moment en adressant a' l'autre, par la
voie diplomatique, un avis ecrit de denonciation; dans ce cas, la
denonciation prendra effet un an apres la date de reception dudit
avis.
Fait au Caire, Le 15 de Fevrier 2001
En triple exeniplaire, en langues italienne, arabe et française,
les trois textes faisant egalement foi. En cas de divergence, le
texte français prevaudra.
EN FOI DE QUOI, les representants des deux Etats dûment autorises,
ont signe' la presente Convention et y ont appose' leurs sceaux.
Le Gouvernement
de la Republique Italienne
Le Gouvernement
de la Republique Arabe d'Egypte
Avv. Antonino Sugamele

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