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Approfondimento

La causalità adeguata nell'ambito del diritto penale, concorso di cause e cause di giustificazione.
La causalità adeguata nell'ambito del diritto penale, concorso di cause e cause di giustificazione.
La causalità adeguata nell'ambito del diritto penale, concorso di cause e cause di giustificazione.
Rapporto di causalità in diritto penale.
Dopo i dubbi relativi alla condicio sine qua non che, pur superando quasi tutte le obiezioni contenutistiche che ne vengono formulate, soprattutto quelle relative alla sua limitata efficacia euristica, non riuscirebbe a superare l'obiezione dei reati a decorso causale atipico, quelle tipologie di reati in rapporto alle quali è da registrare l'interferenza di un fattore causale autonomo che avrebbe comunque prodotto l'evento, ma che si verifica dopo che la condotta umana si è già realizzata.
Quindi, applicando acriticamente a questi casi la teoria della condicio sine qua non, dobbiamo arrivare alla conclusione paradossale che l'autore deve sempre rispondere del fatto, anche se il fatto materialmente si è verificato per l'intervento di un fattore causale del tutto diverso. Abbiamo fatto l'es. di Tizio che ferisce Caio con intento omicida, Caio viene ricoverato in ospedale e lì muore per l'intervento di un fattore causale assolutamente "mannaro" come può essere il crollo del soffitto dell'ospedale o la disattenzione eclatante di un medico, cosa già un po' più plausibile (per quanto il crollo del soffitto sia una eventualità da prendere comunque in considerazione, perchè si è verificato realmente, senza vittime, nell'ospedale Papardo, credo un paio di anni fa, nel reparto di Ostetricia, quindi non si tratta mai di esempi del tutto teorici).
A questa serie di esempi, che peraltro si pone con relativa frequenza anche nella prassi giurisprudenziale, va poi affiancata quella serie del tutto improbabile, almeno in apparenza, di casi che invece fanno riferimento ad un decorso causale più che altro auspicato e non reale; se ricordate bene, ci siamo lasciati con l'immagine del nipote che, volendo ereditare dallo zio ricco antipaticissimo, lo invita a fare un viaggio in aereo nella speranza, puntualmente realizzata, che l'aereo precipiti.
Per queste tipologie di casi nasce, in realtà in ambiente tedesco, la teoria della causalità adeguata. In origine, in ambiente germanico, la teoria della causalità adeguata nasce proprio per risolvere o integrare le lacune vere o presunte della teoria della condicio sine qua non per i casi di reati a decorso causale atipico. Da modello integrativo di indagine sulla causalità,  gradualmente la causalità adeguata diventa un modello di spiegazione causale autonomo. Teniamo presente la circostanza fondamentale che nel sistema penale tedesco manca, in particolare nel codice, una disposizione generale che sia in grado di regolamentare la causalità, quindi mancano norme in alcun modo riconducibili alla logica dei nostri artt. 40 e 41 c.p., quindi la ricostruzione del rapporto di causalità è tutta affidata all'analisi della dottrina.
La teoria della adeguatezza causale si fonda sul presupposto logico assolutamente antitetico rispetto a quello su cui si fonda la condicio sine qua non: se la teoria della condicio sine qua non è teoria della equivalenza degli antecedenti causali, la teoria della causalità adeguata si fonda invece sulla selezione degli antecedenti causali. Causa dell'evento non è qualunque azione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, ma soltanto l'azione che appaia ex ante adeguata ovvero idonea, secondo l'id quod plaerumque accidit, a produrla.
La formulazione attuale della teoria della causalità adeguata è in termini negativi: per estendere al massimo l'ambito di indagine causale, possiamo dire che un'azione è causa dell'evento tutte le volte in cui non sia improbabile che lo abbia prodotto. Stiamo cominciando ad analizzare quello che è il dato saliente di questo modello di spiegazione causale, il concetto di "adeguatezza" o "idoneità" della condotta. Dobbiamo dire subito (e questo è anche, come vedremo, uno dei limiti più gravi di questa teoria) che il giudizio di adeguatezza causale è, come potete vedere, su base empirica; ho fatto riferimento al criterio dell'id quod plaerumque accidit che è un criterio di ricorrenza statistica, è un criterio probabilistico che ancora nulla dice sulla relazione causale in senso stretto tra condotta ed evento.
Come si fa a capire quando una condotta è "adeguata" alla produzione dell'evento? La base del giudizio di adeguatezza causale è, in realtà, la stessa che la dottrina utilizza per valutare l'idoneità degli atti nel tentativo. Si tratta del c.d. giudizio di prognosi postuma, che è un giudizio di idoneità ex ante in concreto della condotta.
 
Fateci caso: "prognosi postuma" è un ossimoro perfetto, perchè "prognosi" è un giudizio anticipato, "postuma" è una cosa che si verifica dopo. In realtà, è un giudizio che si effettua ex post, cioè dopo che il fatto si è verificato, ma riportandosi idealmente ex ante, al momento della commissione del fatto.
Riportandosi idealmente ex ante, al momento della commissione del fatto, il giudice deve valutare l'adeguatezza causale della condotta utilizzando tutte le circostanze conoscibili da un osservatore avveduto ed eventualmente integrandole con le conoscenze superiori possedute dall'agente in concreto. Riepilogo e poi procedo ad una serie di esempi, perchè in realtà la questione è più semplice di quanto non sembri. Tra l'altro, è un giudizio estremamente importante, perchè lo ritroveremo nel tentativo, nel concorso di persone... si ripropone costantemente, come l'indagine sulla causalità.
Giudizio di prognosi postuma è un giudizio di idoneità che si effettua ex ante in concreto; si effettua ex post, nel senso che si effettua dopo che il fatto si è verificato, ma riportandosi idealmente alle circostanze che ne hanno determinato la commissione. Bisogna utilizzare, a questo fine, le circostanze conoscibili da un uomo medio, da un osservatore avveduto, e in più, solo per integrare questo giudizio, le eventuali conoscenze superiori possedute dall'agente in concreto.
Mi spiego con una serie di esempi:
Es. Tizio esplode dei colpi di pistola contro Caio. Caio, però, indossa un giubbotto antiproiettile.
La circostanza "giubbotto antiproiettile" non è conoscibile dall'osservatore avveduto e tuttavia, in questo caso, è evidente che il giudizio di prognosi postuma trae la sua matrice dagli studi sul tentativo, perchè se io esplodo dei colpi di pistola verso una persona che indossa un giubbotto antiproiettile, è presumibile che l'evento non si verifichi. Notate bene questa cosa, perchè in realtà anche questo è un altro limite intrinseco della causalità adeguata, un'indagine sul nesso causale che utilizza un parametro di valutazione di un delitto che, essendo tentato, non giunge mai a compimento; è un'altra incongruenza logica.
Es. Se io somministro un bicchiere di acqua zuccherata ad una persona, senza sapere che è diabetica, la mia azione non è assolutamente adeguata a produrre l'evento morte, perchè in base alle circostanze conoscibili da un osservatore avveduto, la condotta è assolutamente neutra dal punto di vista del significato penalistico.
Es. Tutto cambia radicalmente se io, viceversa, sono a conoscenza della particolare malattia da cui è affetta la mia potenziale vittima, perchè in questo caso l'azione appare assolutamente adeguata ex ante a produrre l'evento.
È questo il meccanismo fondamentale della prognosi postuma. Anche gli es. del nipote che istiga lo zio ricco a fare il viaggio in aereo, nella speranza che l'aereo precipiti, cosa che accade, possono essere agevolmente risolti grazie al criterio della prognosi postuma, perchè invitare una persona a prendere un aereo non è assolutamente azione adeguata, secondo l'id quod plaerumque accidit e in base alle circostanze conoscibili dall'uomo medio, a cagionare la morte. Le cose possono cambiare radicalmente ove si ipotizzasse che il nipote è a conoscenza, invece, del piano di alcuni terroristi di far esplodere l'aereo che il povero zio, malcapitato, che nel nostro es. muore comunque, deve prendere, perchè in questo caso l'azione risulta assolutamente adeguata a cagionare la morte.
Certamente, l'adozione di un modello causale prognostico per la ricostruzione di un nesso causale effettivo è problematica, e già vizia in partenza l'attendibilità di una teoria come quella dell'adeguatezza causale. Ma c'è un altro grosso limite della teoria della causalità adeguata che va emergendo, adottando il giudizio prognostico: se noi utilizziamo come base dell'adeguatezza causale il famoso, famigerato giudizio di prognosi postuma di cui abbiamo parlato, noi non risolviamo nulla a proposito dei famosi reati a decorso causale atipico, perchè dobbiamo arrivare alla conclusione paradossale che l'autore è responsabile dell'evento, anche se l'evento si produce per l'intervento di fattori causali assolutamente imprevedibili: se io esplodo dei colpi di pistola nei confronti di Caio, lo ferisco e poi Caio muore in ospedale, dove l'ho mandato io, per il crollo del soffitto, è evidente che applicando il criterio della prognosi postuma, riportandosi ex ante al momento della commissione del fatto, la condotta è idonea, eccome, sulla base delle circostanze conoscibili da un osservatore avveduto, a cagionare la morte.
Quindi, l'adozione del criterio della prognosi postuma fallirebbe proprio sul terreno dei reati a decorso causale atipico per spiegare i quali, giusto giusto, va a nascere la teoria della causalità adeguata.
Come si supera quest'obiezione? Nella sua formulazione più recente, la teoria della causalità adeguata ha una struttura bifasica che è degna di nota, perchè in realtà rappresenta la genesi storica di altri e ulteriori modelli di spiegazione causale.
Secondo la formulazione bifasica della teoria della causalità adeguata, il giudizio di adeguatezza causale si deve verificare sia in base ad un giudizio ex ante che in base ad un giudizio ex post.
Ex ante bisogna verificare se la condotta era adeguata a produrre l'evento sulla base delle circostanze conoscibili da un osservatore avveduto. Ex post bisogna invece verificare se l'evento appaia come una concretizzazione dello specifico rischio che la condotta ha ingenerato.
Questa è un'intuizione importantissima, importantissima in prospettiva storica e, oserei dire, importantissima in settori d'indagine diversi dal reato doloso, perchè scindere il giudizio causale in 2 fasi, ex ante ed ex post, significa scindere il profilo dell'esame della causa dell'evento con quello della sua imputazione, e della sua imputazione oggettiva.
Si avvia così, attraverso la formulazione bifasica della teoria della causalità adeguata, un processo di normativizzazione del rapporto di causalità. Certamente, scindendo finalmente il giudizio di adeguatezza causale in 2 fasi, ex ante ed ex post, è possibile delimitare la responsabilità dell'agente nei casi di reati a decorso causale atipico; se è vero, infatti, che in base ad un giudizio ex ante, ferire un uomo è condotta idonea a cagionarne potenzialmente la morte, è anche vero che poi ex post se la morte si verifica per il crollo del soffitto, l'evento morte non è affatto una concretizzazione dello specifico rischio creato dalla condotta "sparatrice", dalla condotta omicida, ma è il frutto di un rischio del tutto diverso che non ha nulla a che vedere con la condotta di partenza. L'unica concretizzazione del rischio legato all'esplosione di colpi di pistola verso una persona è appunto la morte o la constatazione di lesioni gravi rivolte verso la vittima; se la morte si verifica per cause diverse...
 
Domanda di una collega: mi era sorta una curiosità. Se Tizio mette un veleno che non è mortale, ma lo fa semplicemente per creare un danno ad una persona, ma poi anche Caio mette del veleno...
 
Prof: Non è una curiosità. Questa è una cosa che è stata esaminata dalla dottrina tedesca ed è un caso che si chiama "causalità cumulativa",  è una variante della famosa causalità addizionale di cui parlavamo nella scorsa lezione. Ricorda l'es. di Tizio e Caio che, l'uno all'insaputa dell'altro, verserebbero delle dosi di per sè mortali di veleno nel bicchiere del comune nemico? C'è anche la variante delle dosi di per sè non mortali che diventano mortali cumulativamente e in questo caso, comunque, valutando l'evento in concreto, siccome è impossibile scindere la singola quantità di veleno causa dell'evento morte, bisognerebbe arrivare alla conclusione che entrambi rispondono di omicidio. Però questo es. della causalità cumulativa potrebbe anche trovare soluzioni parzialmente diverse utilizzando le teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento di cui parleremo tra poco, perchè si tratta di valutare se esista una connessione di rischio specifica tra la porzione di condotta posta in essere e l'evento per come si è in concreto verificato.
Il modello della causalità adeguata in Germania ha un'importanza storica, perchè in realtà è la base su cui poi si sono sviluppate proprio le teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento di cui parleremo tra pochissimo, attraverso la scissione bifasica dell'indagine causale. In Italia non ha mai avuto grande successo e non può avere grande successo, perchè abbiamo già cominciato ad enucleare tra le righe, man mano che parlavamo di questo modello di spiegazione causale, quali sono i suoi limiti intrinseci; è bene riepilogarli per avere un quadro d'assieme della plausibilità o non plausibilità della causalità adeguata come modello di ricognizione causale.
Primo limite critico della causalità adeguata: non è agevole superare il requisito della prevedibilità ex ante che nasce nello studio del tentativo con un giudizio sulla causalità effettiva, cioè un giudizio che deve necessariamente svolgersi ex post.
 
Un criterio che nasce per valutare l'idoneità di una porzione di condotta che si inneschi nel contesto di un'azione che non giunge a compimento o di un evento che non si verifica, non può essere poi disinvoltamente utilizzato per valutare l'adeguatezza causale di una condotta che porta alla verificazione dell'evento. Quando studieremo la prognosi postuma nell'ambito della idoneità degli atti nel tentativo, capiremo che in effetti o la si utilizza per il tentativo, o la si utilizza per il delitto consumato, ed è un modello di esame, di analisi prognostica che nasce proprio ontologicamente per il tentativo e non per il delitto consumato.
L'altro limite critico importante della causalità adeguata è quello di sovrapporre di fatto valutazioni relative alla causalità con valutazioni relative più propriamente al territorio della colpevolezza. Questo è quanto accade quando si deve integrare il modello della prognosi postuma con le conoscenze superiori possedute dal soggetto agente, perchè quella è un'indagine relativa al dolo.
Ma il terzo limite critico probabilmente insuperabile della teoria della causalità adeguata riguarda il concetto stesso di adeguatezza causale. Il giudizio di adeguatezza causale, fondato su giudizi di adeguatezza ispirati al criterio dell'id quod plaerumque accidit, è un criterio empirico, non è un criterio scientifico ed è inevitabilmente soggetto ad applicazioni assolutamente incerte. Sotto questo punto di vista, l'adeguatezza causale rappresenta l'involuzione della causalità come l'abbiamo studiata nella scorsa lezione attraverso il modello della sussunzione sotto leggi: sviluppando la teoria condizionalistica attraverso l'integrazione con leggi universali e statistiche di riferimento, viene fuori un modello di spiegazione causale assolutamente attendibile, fondato, in base alla giurisprudenza della Cassazione, su giudizi di probabilità logica di verificazione dell'evento.
È chiaro che all'adozione, pressochè generalizzata, di un modello di spiegazione causale orientato secondo la sussunzione sotto leggi scientifiche si deve accompagnare necessariamente il declino di un modello di spiegazione causale fondato sull'adeguatezza empirica della condotta.
Voi a questo punto potreste dirmi: "ma allora perchè ci sta facendo studiare la causalità adeguata?" Perchè la causalità adeguata è la madre delle teorie dell'imputazione obiettiva dell'evento che oggi ci limiteremo ad introdurre, perchè in realtà ce ne occuperemo d'ora innanzi per sempre studiando tutte le relazioni causali diverse da quella relativa al reato doloso.
Le teorie dell'imputazione obiettiva dell'evento sono importantissime. Nascono sempre in Germania e sono figlie della teoria della causalità adeguata nella sua versione bifasica. Si fondano sulla distinzione hegeliana tra causa e imputazione. Un conto è valutare se una condotta è causa dell'evento, un altro è valutare se l'evento possa essere imputato oggettivamente al soggetto agente come conseguenza del rischio che lui ha creato.
Peraltro, sul Fiandaca e Musco c'è scritto "teoria" dell'imputazione oggettiva dell'evento; questo è chiaramente un lapsus, perchè in realtà non esiste una teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento, ma si tratta di una costellazione di teorie, è un insieme di teorie che non hanno carattere organico e che sono accomunate da un unico punto di riferimento, cioè il concetto di rischio tra condotta ed evento lesivo, variamente declinato in una serie infinita di varianti. Il vostro testo vi riporta 2 teorie, io per darvi un'idea della complessità della situazione ve ne elencherò 4, vi risparmio le altre.
Diciamo che delle 4 che stiamo per esaminare, soltanto una si può applicare tranquillamente anche ai reati dolosi, tutte le altre portano stampata in faccia la loro derivazione dalla causalità nei reati colposi e infatti sul terreno del reato colposo e anche su quello del reato commissivo mediante omissione le teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento sono il modello di spiegazione causale che dovremo tenere sempre presente.
Partiamo dalla teoria più amena, l'assenza di un rischio giuridicamente disapprovato e qui, ancora una volta, a costo di cadere nel ridicolo, vengono richiamati gli esempi del nipote che istiga lo zio ricco a fare un viaggio in aereo. Qui, prendere l'aereo non è espressione di un rischio disapprovato dall'ordinamento, anzi utilizzare mezzi di trasporto è condotta assolutamente lecita, "a rischio consentito" potremmo dire, con un'espressione mutuata dalla teoria del reato colposo, e quindi manca un rischio disapprovato dall'ordinamento. È singolare l'insistenza su questo esempio, perchè in realtà ad escludere qualsiasi valutazione sull'adeguatezza causale della condotta, sulla relazione di rischio tra l'invito a prendere un aereo e l'evento morte perchè l'aereo precipita, basterebbe valutare la circostanza elementare che invitare una persona a prendere un aereo non è un fatto penalmente rilevante, chiudiamo qui il discorso. In effetti, a qualcosa di simile arriva la teoria dell'assenza di un rischio giuridicamente disapprovato, che infatti esclude qualsiasi rilevanza causale di ipotesi del genere, proprio perchè la condotta non esprime rischi disapprovati dall'ordinamento giuridico.
Bizzarra è la teoria della diminuzione del rischio, che porta ad escludere la responsabilità dell'agente ogniqualvolta la sua condotta abbia appunto diminuito le probabilità di verificazione dell'evento. Voi penserete che sia una teoria cervellotica e probabilmente, per alcuni aspetti, lo è, perchè l'esempio che si fa a questo proposito è abbastanza bizzarro:
Es. Tizio esplode dei colpi di pistola contro Caio, ma Sempronio se ne accorge e allora dà un violento spintone a Caio, perchè si sposti dalla traiettoria del proiettile; Caio, invece di essere ucciso, viene solo colpito di striscio.
A rigore, anche lo spintone del soccorritore è causa dell'evento, però è chiaro che è un intervento soccorritore che può essere considerato lecito in base alla scriminante della legittima difesa, quindi nessun problema c'è a considerare il fatto perfettamente lecito dal punto di vista giuridico, proprio per la sussistenza di una causa di giustificazione.
Ma venendo alle teorie più importanti, che sono quelle citate dal vostro testo, dobbiamo fare un cenno alla teoria dell'aumento del rischio, che è l'unico modello di spiegazione causale tra quelli che stiamo esaminando che sia autenticamente applicabile ai reati dolosi. Secondo questo modello di spiegazione causale, una condotta può essere considerata causa dell'evento e qui imputata poi al soggetto agente come tale, quando abbia aumentato in modo intollerabile il rischio della verificazione dell'evento lesivo. Qui si fa un es., anche nel vostro libro di testo, che è un caso giurisprudenziale, quindi non si tratta di un esempio scolastico.
Es. A colpisce B al volto con un pugno, che però viene sferrato sul ciglio della strada; il pugno non è condotta in grado di produrre la morte, a determinate condizioni, perchè esistono casi di omicidio preterintenzionale che sono nati da pugni che poi sono sfociati nell'evento morte; di norma, il pugno è condotta idonea a generare lesioni gravi, ma non è necessariamente causa dell'evento morte.
Ho detto che siamo sul ciglio della strada. Quando B è sdraiato per strada, stordito dal pugno, giunge una macchina che lo travolge. Certamente, la circostanza di avere sferrato il pugno sul ciglio della strada, in prossimità di una zona trafficata, è una condotta che aumenta in modo intollerabile il rischio della verificazione dell'evento, perchè l'evento, per come si è verificato nell'es. da cui stiamo partendo, rappresenta la concretizzazione di un rischio innescato dalla condotta; stiamo parlando, infatti, di un luogo dove è sufficiente la perdita dell'equilibrio per ingenerare il rischio di essere investiti, travolti e uccisi.
Per carità, è chiaro che la teoria dell'aumento del rischio va incontro, per sua natura, ad obiezioni simili a quelle formulate sul territorio della causalità adeguata, perchè se valorizziamo il profilo del rischio, ci allontaniamo dal profilo della causazione effettiva, e il rischio è quello di trasformare surrettiziamente i reati di evento in reati di pericolo. Ma, in rapporto ad un esempio sul tipo di quello che stiamo esaminando, si tratta di un pericolo contenuto. Vedremo come invece il criterio dell'aumento del rischio risulti estremamente problematico nel territorio del reato commissivo mediante omissione, in particolare in quello della responsabilità medica, dove ha prodotto degli esiti giurisprudenziali assolutamente aberranti, perchè per capire (giusto per farvi un'anticipazione necessaria) se una condotta, se un'omissione è stata causa dell'evento, a volte, in passato, la giurisprudenza ha addirittura fatto delle valutazioni sulle chances di sopravvivenza della vittima, stabilendo che vi sono delle soglie al di sotto delle quali aumenta il rischio di verificazione dell'evento. Stabilire le soglie percentuali di sopravvivenza della vittima e collegare a quelle l'accertamento causale è un discorso veramente folle, che rischia davvero di stravolgere i principi penali di rilievo costituzionale, ma poi ci occuperemo specificamente di qualche caso giurisprudenziale per verificare i limiti della teoria dell'aumento del rischio nell'ambito dell'accertamento della causalità omissiva.
 
 
L'altra teoria della imputazione oggettiva dell'evento di cui il vostro testo si occupa è, invece, una teoria di cui mi limito a fare solo un cenno, perchè questa sì, è veramente ritagliata sul reato colposo e quindi probabilmente, per alcuni aspetti, non ha senso citarla anche nell'ambito del reato doloso.
Diciamo, per conoscenza: la teoria è quella dello scopo della norma violata. Qual è la norma violata che può avere rilevanza in ambito penale? Stiamo parlando chiaramente di una norma cautelare. Vi dico soltanto questo: che l'accertamento della causalità nel reato colposo prevede che la formula della condicio sine qua non sia integrata dalla relazione di rischio tra regola cautelare violata ed evento lesivo, per cui quando analizzeremo la causalità nel reato colposo vedremo che la condotta colposa è causa dell'evento quando non può essere sostituita dall'azione doverosa corrispondente senza che l'evento venga meno, e quindi possiamo dire che l'evento debba rappresentare una concretizzazione dello specifico rischio innescato dalla violazione della regola cautelare.
Si tratta quindi, per il momento, di una anticipazione, perchè queste teorie rappresentano lo sviluppo logico dei discorsi sulla causalità che poi faremo in rapporto alle tipologie delittuose diverse dal reato doloso.
Per concludere l’argomento, ancora poche parole di commento ad una disposizione di cui ormai abbiamo parlato diffusamente, soprattutto per quanto riguarda il 2° comma, però è bene fare qualche considerazione riepilogativa e conclusiva.
L’art. 41, la norma sul “Concorso di cause”, secondo molti ritenuta assolutamente superflua, è in realtà una disposizione importantissima in materia di causalità. Il disposto del 1° comma è ispirato alla logica della teoria dell’equivalenza: “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l’evento.” Qui siamo alle prese con il fenomeno delle concause, frequentissimo, perché non accade praticamente mai che l’evento sia il risultato di un unico fattore causale. Tuttavia, il 2° comma dell’art. 41 contiene una delimitazione importantissima all’ambito di rilevanza del rapporto di causalità in diritto penale, una delimitazione che riguarda le sole cause sopravvenute sufficienti a produrre l’evento,grazie a questa disposizione noi non abbiamo alcun bisogno di modelli di spiegazione causale come la causalità adeguata, ed a rigore anche di alcune teorie dell’imputazione obiettiva dell’evento.
Qualche commento merita la struttura di questa norma, che intanto limita tassativamente la sua operatività alle sole cause sopravvenute sufficienti a produrre l’evento, cioè a quelle cause che si inseriscono nel contesto causale già innescato da una condotta umana.
Perché insisto su questo dettaglio che può sembrare lapalissiano? Perché parte della dottrina ha tentato di estendere analogicamente in bonam partem il disposto del 2° comma dell’art.41 anche alle cause preesistenti e concomitanti. Ciò accadrebbe in virtù anche del combinato disposto tra l’art.41 comma 2° e l’art. 45 in materia di “Caso fortuito o forza maggiore”.
Abbiamo già esaminato,  nell’ultima lezione del primo semestre, questa disposizione e abbiamo visto che caso fortuito e forza maggiore sono tra le più importanti cause di esclusione della tipicità penale, ma certamente si riferiscono ad ambiti diversi da quelli relativi alla causalità in senso stretto, perché in presenza di forza maggiore il soggetto agitur, e non agit abbiamo detto, non c’è neanche un fatto penalmente rilevante perché siamo di fronte all’esercizio della forza bruta della natura, quindi non c’è una condotta che possa dirsi in grado di esplicare una qualsiasi efficacia causale; nell’ipotesi del caso fortuito, invece, siamo di fronte a un fattore del tutto imprevedibile, che esclude comunque che  si possa parlare di condotta penalmente rilevante.
Ad escludere un'applicazione analogica in bonam partem dell’art.41 comma 2° anche alle cause preesistenti e concomitanti, basta la considerazione del carattere assolutamente tassativo del 2° comma dell’art.41, che limita non a caso la sua efficacia alle sole cause sopravvenute.
D’altro canto, se si trattasse di cause preesistenti o addirittura concomitanti all’azione in grado di determinare l’evento, probabilmente non si porrebbe nemmeno il problema di causalità penalmente rilevante. Quindi l’eventualità e l’opportunità di un’estensione analogica in bonam partem di questa disposizione anche alle cause precedenti e concomitanti da sole sufficienti a produrre l’evento , oltre a non essere consentita dal tenore letterale del 2° comma dell’art.41 non è neanche logicamente congrua.
Del 3° comma dell’art. 41 ci occuperemo quando studieremo il concorso di persone nel reato, perché è una fattispecie assolutamente simile al fenomeno della compartecipazione criminosa.
“Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.” Qui stiamo parlando della simultaneità di più condotte non legate da un pactum sceleris. Più fatti umani, l’uno indipendente dall’altro, che convergono verso la causazione di un unico evento.
Es.: Tizio e Caio che versano, l’uno all’insaputa dell’altro, nel bicchiere del comune nemico le dosi del veleno.
Es.:Tizio e Caio, l’uno all’insaputa dell’altro, non rispettano i segnale di stop, e quindi causano cumulativamente, ma senza previo accordo, un incidente stradale.
Particolarmente interessante nell’applicazione giurisprudenziale è il fenomeno del concorso di cause colpose indipendenti, perché, come avremo modo di vedere nelle ultime lezioni del corso, non sempre è facile distinguere il concorso di fatti colposi indipendenti con il fenomeno diverso della cooperazione nel delitto colposo. La cooperazione nel delitto colposo, essendo uno degli argomenti più complessi del corso, presuppone che prima si parli della colpa e poi della compartecipazione criminosa.
Per il momento abbiamo esaurito la disamina sulla causalità, nel senso che abbiamo fornito i principali criteri di indagine per l’accertamento della causalità dolosa. In realtà, il discorso sulla causalità, a partire da questo momento, diventerà una costante dei nostri approfondimenti, perché è un profilo che dovremo tenere sempre in considerazione.
Nell’ambito della tipicità penale rientrerebbero anche il dolo e la colpa. Tuttavia, la collocazione sistematica di dolo e colpa all’interno  della teoria del reato è controversa.
Un teorico del bipartitismo come il Prof. DeVero le colloca senza esitazione nel contesto della tipicità, ed è vero che sono elementi della tipicità, anche perché dolo e colpa, all’interno della tipicità, sono gli elementi che connotano il disvalore soggettivo di azione. Tuttavia, dolo e colpa, secondo l’impostazione più recente, sono anche elementi della colpevolezza, nel senso che sono forme della colpevolezza.Nell’ottica della colpevolezza, il fatto doloso è un fatto volontario,  che non si doveva volere; mentre il fatto colposo è un fatto involontario, che però non si doveva verificare. Questa è la ragione per cui noi ci occuperemo di dolo e colpa tra non molto, ma nell’ambito della colpevolezza, e dopo aver parlato anche di tutte le condizioni che determinano la rimproverabilità del fatto al suo autore. Tuttavia, quando ci occuperemo di dolo e colpa nell’ambito della colpevolezza dovremmo richiamare gli elementi della tipicità che ora abbiamo, dal punto di vista oggettivo, temporaneamente esaurito.
Seguendo l’impostazione di Fiandaca e Musco, accantonata momentaneamente la tipicità, dobbiamo esaminare gli elementi costitutivi dell’antigiuridicità, e così abbiamo finalmente l’occasione per studiare le cause di giustificazione.Questo è un modulo estremamente interessante, anche dal punto di vista delle applicazioni giurisprudenziali, e persino indipendentemente dal problema della collocazione delle cause di giustificazione all’interno della struttura del reato. Ce ne siamo già occupati nella prima parte del corso. Si discute se l’antigiuridicità sia il secondo elemento costitutivo del reato, accanto alla tipicità e prima della colpevolezza, o se l’antigiuridicità, essendo un elemento del reato particolarissimo, che si esprime in termini negativi come assenze di cause di giustificazione, non sia piuttosto, come ritiene il Prof.DeVero, una superfetazione concettuale.
Dati normativi recenti sembra che abbiano invece recepito la collocazione sistematica dell’antigiuridicità come elemento strutturale del reato. In ogni caso, noi possiamo valorizzare al massimo l’antigiuridicità a fini esplicativi come assenza di cause di giustificazione e come occasione per spiegare le cause di giustificazione all’interno del sistema penale.
Cosa sono le cause di giustificazione?
All’interno del codice penale voi non troverete mai l’etichetta “cause di giustificazione”, perché sciaguratamente l’art.59 c.p., che è uno dei nostri punti di riferimento normativi, parla solo di cause che escludono la pena, una denominazione assolutamente generica che in sé si riferisce a tutte le cause di esclusione dell’applicazione della pena, indipendentemente dalla loro natura giuridica.
Eppure la denominazione “cause di giustificazione” è piuttosto antica nell’evoluzione della dottrina penalistica italiana, accanto all’espressione di uguale significato scriminanti. Quando parliamo di cause di giustificazione o di scriminanti o di esimenti facciamo riferimento alle cause di esclusione dell’antigiuridicità.
Si tratta di situazioni in presenza delle quali il fatto di reato, di per sè rispondente agli estremi oggettivi di una figura criminosa, non risulta illecito,  perché nel caso specifico la sua realizzazione risulta permessa, o addirittura imposta, da una norma rinvenibile nell’intero ordinamento giuridico.
Altra questione importante da precisare è che le cause di giustificazione non hanno in sè natura squisitamente penalistica, anzi, al contrario, sono espressione di principi generali immanenti all’intero ordinamento giuridico. Esse esprimono infatti un bilanciamento di interessi contrapposti; dove l’esigenza di preservare il bene ritenuto prevalente, rispetto a quello da sacrificare, viene giustificata dai presupposti applicativi delle singole scriminanti.
Il principio del bilanciamento di interessi contrapposti, alla cui stregua poi valutare la ratio delle singole cause di giustificazione, si esprime nei due criteri “dell’interesse prevalente” e “dell’interesse mancante”.
Esisterebbero delle situazione scriminanti, cioè, in cui manca un interesse specifico dello Stato a prendere una posizione sulla salvaguardia di un bene piuttosto che di un altro. Questo avverrebbe nel consenso dell’avente diritto e anche, per alcuni aspetti, nello stato di necessità. Viceversa, in situazioni come l’esercizio di un diritto, l’adempimento di un dovere  e l’uso legittimo delle armi, avremmo il principio dell’interesse prevalente, variamente declinato.
A questo proposito vi devo precisare che esistono varie teorie sul fondamento delle cause di giustificazione, spesso assolutamente incongrue, perché in realtà non ha molto senso verificare se le cause di giustificazione rispondano tutte allo stesso principio o tutte a principi individualmente diversi, perché la logica del bilanciamento di interessi è sempre unitaria, e piuttosto si articola in modo differenziato in rapporto alla singola situazione discriminante. Noi il concetto di bilanciamento di interessi, per le singole cause di giustificazione, lo chiameremo in causa costantemente, ma vedremo che ogni causa di giustificazione avrà delle problematiche peculiari che vanno puntualmente individuate.
Si parla di bilanciamento di interessi che poi si articola in fondamenti molto precisi, discriminanti e scriminanti. Poi non ha senso, forse, neanche parlare di interesse prevalente o di interesse mancante, perché anche la causa di giustificazione, ricondotta da sempre all’interesse mancante ( il consenso dell’avente diritto), è una disposizione che invece, per le sue applicazioni più recenti, potrebbe essere benissimo ricondotta, come fanno alcuni studiosi, al bilanciamento di interessi, ed in particolare alla prevalenza del principio di autodeterminazione  responsabile;  e questa è la ragione per cui il consenso dell’avente diritto ha un’estensione importantissima in materia di responsabilità medico-chirurgica; anzi, oserei dire che il consenso dell’avente diritto ha una vita extraformativa molto più interessante dei limiti angusti dell’art.50.
Una precisazione di carattere generale sulle cause di giustificazione: qualcuno le chiama “cause di liceità”,  ed è una denominazione estremamente pertinente, perché abbiamo detto che in presenza di una causa di giustificazione il comportamento di per sè integrante agli estremi del reato diventa lecito. Si tratta di una liceità a 360 gradi, e non di una semplice irrilevanza penale del comportamento, perché  la presenza di una causa di giustificazione esclude qualunque profilo di antigiuridicità del fatto, e anche di responsabilità non solo sul piano penalistico ma anche in quello civilistico ed anche a livello amministrativo, perché esclude ad esempio la ricorrenza degli estremi di un provvedimento disciplinare. Si dice, sotto questo punto di vista, che le cause di giustificazione hanno efficacia universale.
Una curiosità:  la questione della natura giuridica delle scriminanti si è posta con particolare insistenza nella prassi giurisprudenziale, perché la prassi giurisprudenziale di solito non ama disquisire di questioni di teoria generale del reato. Sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, che aveva la stessa età del Codice Rocco (ma che è morto molto prima), si discuteva dell’ammissibilità o meno del proscioglimento con formula dubitativa qualora non fosse stata raggiunta la prova dell’esistenza di una causa di giustificazione. Sotto il vecchio codice di procedura penale era possibile essere assolti con formula dubitativa, quindi ci si chiedeva se questa formula di proscioglimento potesse essere applicabile anche nel caso in cui non fosse stata raggiunta la prova piena dell’esistenza di una causa di giustificazione. La giurisprudenza della Cassazione era di orientamento assolutamente contrario a questa soluzione: niente proscioglimento con formula dubitativa qualora non si fosse raggiunta la prova dell’esistenza di una scriminate. In questo modo la Cassazione prendeva anche le distanze dal problema della configurazione giuridica delle cause di giustificazione nell’ambito della struttura del reato.
Con il nuovo codice di procedura penale è cambiato tutto, perché l’art. 530, comma 3 del c.p.p. fa un riferimento specifico alle cause di giustificazione, le riporta all’interno della struttura del reato. Adesso si può essere prosciolti, non solo perché il fatto non sussiste, ma anche perché non costituisce reato, questo è il richiamo specifico all’esistenza di una causa di giustificazione. Secondo molti si tratta di un richiamo specifico alla categoria dell’antigiuridicità: il fatto si è realizzato sul piano della tipicità, ma non costituisce reato perché, per l’esistenza di una causa di giustificazione,  è lecito. Quindi a rigore dovremmo dire che la giurisprudenza più recente sembra aver adottato la concezione tripartita del reato.
Nella lezione di oggi possiamo iniziare ad avviare il discorso della  disciplina generale delle cause di giustificazione.
Le cause di giustificazioni previste degli artt. 50-51-52-53-54 del codice penale hanno tre norme fondamentali di riferimento: l’art. 59 , 1° e 4° comma, e l’art.55.
Il 1° comma dell’art.59 si occupa della imputazione delle cause di giustificazione,  il 4° comma dell’art.59 della loro eventuale supposizione putativa, e l’art.55 si occupa del fenomeno dell’eccesso colposo di cause di giustificazione.
Ricordate quando ci siamo occupati della definizione di reato in senso sostanziale? Abbiamo detto che il reato può essere individuato in senso sostanziale secondo due distinte chiavi di lettura: una concezione soggettiva e una concezione eminentemente oggettiva del reato. La concezione soggettiva del reato privilegia il disvalore soggettivo della condotta, per cui il reato in senso sostanziale è la manifestazione di una volontà colpevole. Privilegiando invece un approccio oggettivo, che sia fondato sulla valutazione del danno o del pericolo collegato al reato, dobbiamo arrivare alla conclusione che il reato è offesa o messa in pericolo di un bene giuridico; quindi, quando non  vi sia offesa il fatto non si verifica. Questa affermazione viene portata alle estreme conseguenze dal 1° comma dell’art.59 che, assieme all’art.56 in materia di tentativo, disciplina l’approccio oggettivo alla concezione del reato in senso sostanziale tenuta presente dai compilatori del codice del 1930.
Il 1°comma dell’art.59 stabilisce “il principio dell’imputazione obiettiva delle cause di giustificazione”.
“Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.”
Questa è una disposizione la cui portata applicativa ha suscitato parecchi dubbi, anche nell’ambito dei lavorai preparatori del codice penale del 1930, perché qualcuno aveva prospettato l’eventualità di considerare anche il problema dell’errore sull’inesistenza di una causa di giustificazione come un’ipotesi di quasi reato,  in cui saremmo in presenza del disvalore soggettivo della condotta ma non del disvalore di evento.
Che cosa vuol dire che le cause di giustificazione sono valutate a favore del reo anche quando addirittura siano non conosciute o ritenute per errore inesistenti? Significa che io posso usufruire della legittima difesa anche nell’ipotesi estrema in cui io spari, con intento assolutamente omicida, al mio mortale nemico, senza rendermi conto che anche lui sta facendo la stessa cosa, perché la sussistenza degli estremi oggettivi della legittima difesa è ritenuta addirittura prevalente sulla mia azione dolosa; io non mi rendo conto dell’esistenza della causa di giustificazione, tuttavia in base al disposto del 1° comma  dell’art.59 essa viene comunque valutata a mio favore.
 
 
In altri sistemi dove invece il disvalore soggettivo di azione ha un ruolo qualificante, se non fondamentale, nella struttura dell’illecito, in rapporto a questa tipologia di casi si risponde del fatto a titolo di tentativo inidoneo (peraltro nel sistema penale tedesco il tentativo inidoneo può essere punito come il tentativo idoneo). A noi questa presa di posizione coraggiosa indica, come poche altre,  il privilegio attribuito al profilo del disvalore di evento rispetto  a quello del disvalore di azione, per cui se manca il disvalore di evento addirittura non si è punibili, anche in presenza di un disvalore pieno della condotta. Una soluzione che come vedete è in sé estrema, coraggiosa, ed anche, per alcuni aspetti, discutibile tanto da non essere adottata in altri sistemi giuridici.
In realtà, è difficile poi configurare in concreto una legittima difesa che addirittura si esplichi ad insaputa del soggetto agente, per usare un’espressione à la page, anche perché la formula linguistica della legittima difesa contiene un elemento che sembra incompatibile con una non consapevolezza degli elementi della scriminante, perché l’art.52 nel primo comma dice: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto[…]” il riferimento alla costrizione sembra incompatibile con una mera incoscienza della situazione scriminante, o con una scissione totale dell’elemento psicologico rispetto alla realizzazione degli estremi oggettivi della causa di giustificazione. Costretto dalla necessità, peraltro. 
Art. 52 c.p.“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
Bei tempi quando l’art.52 si limitava a questo primo comma. 
Una delle ragioni per cui ho deciso di analizzare le singole cause di giustificazione è anche il fatto che il territorio delle scriminanti sia stato esposto a modifiche normative recenti, come il caso della legittima difesa, perché dal 2006 abbiamo una legittima difesa nell’ambito del privato domicilio che sembra una vera e proprio licenza di uccidere, e a me non piace! Non posso dire che mi sia simpatica questa norma, a differenza del primo comma.
Torniamo alla disciplina generale di giustificazione. Per il momento per quanto riguarda l’ultimo comma dell’art.59 mi limiterò a pochi cenni perché in realtà di questa disposizione ci occuperemo approfonditamente quando studieremo l’errore in diritto penale, perché questa è un’ipotesi di errore, è il problema della supposizione erronea di cause di giustificazione. 
In base al 4° comma dell’art.59: “Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.” 
Vi posso dire che in sistemi giuridici diversi dal nostro, come quello tedesco, la disposizione sull’errore o sulle scriminanti non esiste, e ha dato luogo, questa tipologia di casi, a una disputa incredibile sulla natura giuridica di questo errore, perché secondo la dottrina tedesca, cadendo sull’antigiuridicità, a rigore, non è un errore sul fatto ma è un errore sul divieto; questo comporterebbe un trattamento sanzionatorio molto più severo di quello comunque configurato dal 4° comma dell’art.59. In questo momento queste riflessioni vi suoneranno particolarmente oscure, perché ancora non ci siamo occupati dell’errore, per cui le riprenderemo  a tempo debito valutando questa fattispecie come una figlia delle ipotesi dell’errore sul fatto di cui al 1° comma dell’art. 47.
In questo momento, però, è importante capire cosa intendiamo per supposizione putativa delle cause di giustificazione. In realtà, a rigore, esistono due tipi di errore sulle scriminanti: uno è sicuramente un errore sul divieto,irrilevante in base al principio ignorantia legis non excusat,  e un altro è un errore sui presupposti di fatto.
La prima tipologia di errore sulle scriminanti, che non è contemplata per fortuna dall’ultimo comma dell’art.59, è quella sull’esistenza di una causa di giustificazione che in realtà non esiste nell’ordinamento giuridico; un esempio atroce e paradossale di questo tipo mi è stato fornito tanti anni fa all’esame di penale 2 da una studentessa che mi disse, a proposito dell’infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale, che si trattava di una fattispecie di nuovo conio, nell’ottica del legislatore del ’30, perché sotto il vigore del codice Zanardelli le madri potevano uccidere il proprio neonato a condizione che lo facessero entro 5 giorni dalla nascita.
Ecco, questo è un esempio di errore sull’esistenza di una causa di giustificazione non contemplata dall’ordinamento giuridico, io ancora non mi do pace al pensiero di quella affermazione.
L’altra ipotesi di errore sulle scriminanti è proprio quella di cui si occupa il nostro art.59, ultimo comma, cioè l’errore sui presupposti di fatto di una scriminante che in realtà non esiste, l’esempio più facile da afferrare è quello della legittima difesa putativa.
Es.: Tanti anni fa, un famoso giocatore della Lazio, Re Cecconi, ebbe l’idea meravigliosa di fare uno scherzo ad un amico gioielliere, si calcò il cappello sul viso, travisando i suoi tratti con uno sciarpone, mise una mano in tasca simulando l’esistenza dell’arma  e finse di essere un rapinatore, entrando nel negozio di gioielli di proprietà dell’amico. Cosa vede il gioielliere? Vede un rapinatore, prende la pistola dal cassetto e spara.
Ecco, questo è un esempio classico di legittima difesa putativa, perché in base a una valutazione ex ante, dal punto di vista della vittima, sussistono tutti gli elementi di una situazione di pericolo. Come fa il gioielliere a capire che l’uomo travisato vuole fare uno scherzo? Ritiene sussistenti gli elementi della legittima difesa e agisce, supponendo erroneamente che vi siano gli estremi dell’art.52.
Una delle applicazioni più ricorrenti di supposizione putativa di scriminanti è quella che riguarda l’esercizio putativo del diritto di cronaca, quando un cronista pubblichi una notizia verosimile ma non vera. E’ significativo che in questi casi la giurisprudenza in qualche modo sovrapponga l’indagine sulla verità sulla notizia a quella della sua verosimiglianza, che si ha quando comunque la notizia, essendo falsa, sia stata appresa da fonti di stampa o da informazioni assolutamente attendibili.
L’errore sull’esistenza delle cause di giustificazione, “la supposizione putativa di cause di giustificazione  esclude la responsabilità a meno che l’errore sia determinato da colpa, in questo caso la responsabilità non è esclusa se il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo”; questo inciso è fondamentale perché, per quanto riguarda i delitti, l’imputazione, il titolo di colpa è eccezionale.
Anche questa ipotesi particolare di colpa sarà oggetto di indagine quando studieremo le ipotesi di errore e le ipotesi di colpa, perché nella disciplina generale delle cause di giustificazione esisterebbero due ipotesi di cosiddetta colpa impropria.
Perché si parla di colpa impropria? Perché quando studieremo la colpa vedremo che la caratteristica fondamentale del fatto colposo è la sua involontarietà. L’evento, anche se previsto, non è mai voluto, poi si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia  o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; in questo caso, invece, si risponde del fatto a titolo di colpa anche se l’evento è pienamente voluto, perché il gioielliere dell’esempio che ho fatto poc’anzi agisce con l’intenzione di uccidere, però ha ritenuto erroneamente che il fatto in quel momento non sia illecito, è un’ipotesi particolarissima di colpa.
Completamente diverso dalla supposizione putativa di cause di giustificazione è il fenomeno dell’eccesso colposo.
Domanda studente: siccome mi ha colpito questo esempio del gioielliere stavo pensando: ma non c’è bisogno nella difesa anche della proporzionalità con l’offesa?
Professoressa: a questo proposito poi subentra l’inciso dell’ultima parte dell’art.59, perché se l’errore, nella valutazione del pericolo putativo, è determinato da superficialità o da un’eccessiva precipitazione, comunque, la responsabilità per omicidio colposo è fuori discussione. Proprio a questo serve la delimitazione di responsabilità contenuta nella seconda parte dell’ultimo comma dell’art.59.
Osservazione di una collega: E quindi in questo caso è responsabile...
Prof.: No, è stato assolto invece. Non è giurisprudenza costante, perchè poi è una valutazione affidata al singolo giudice; in questo caso fu assolto.
A proposito del requisito della proporzione e di una valutazione errata nella proporzione tra aggressione e reazione, concludiamo con una lettura della norma sull'eccesso colposo.
 
 
In base alla previsione dell'art. 55, "Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo."
Questa disposizione, come disciplina, assomiglia (e per alcuni aspetti, nell'applicazione giurisprudenziale, si sovrappone) a quella della supposizione putativa di scriminanti. Anche questa, ve lo anticipo, è un'ipotesi di c.d. colpa impropria.
Cosa differenzierebbe le ipotesi di eccesso colposo dalla supposizione putativa di scriminanti, secondo l'opinione comune? Nella supposizione putativa, la causa di giustificazione, come abbiamo visto prima, non c'è mai stata, mentre nell'eccesso colposo siamo in presenza di tutti gli elementi costitutivi della causa di giustificazione, ma per colpa se ne superano i limiti.
E tuttavia, secondo una parte della giurisprudenza, l'eccesso dai limiti di una scriminante può verificarsi anche nel contesto di una sua supposizione putativa; stranamente, la giurisprudenza sembra realizzare un'interferenza tra le 2 disposizioni. In realtà, l'ambito di operatività delle 2 fattispecie è nettamente distinguibile, perchè nell'eccesso colposo, la situazione scriminante c'è, solo che se ne superano per colpa i limiti, prevalentemente il limite della proporzione.
Riservandoci di riprendere il discorso domani mattina, una questione relativa all'ambito di operatività di questa disposizione, che stranamente non fa riferimento all'art. 50, cioè alla scriminante del consenso dell'avente diritto. Probabilmente questa è semplicemente una svista, per quanto la scriminante del consenso dell'avente diritto abbia delle regole sue particolarissime e quindi, in prospettiva, bisogna dire che, in linea di principio, nulla osta all'applicabilità dell'eccesso colposo anche rispetto all'art. 50 c.p.
 
Avv. Antonino Sugamele

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