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Approfondimento

Conseguenze civili nascenti dal reato.
Conseguenze civili nascenti dal reato.
CONSEGUENZE CIVILI NASCENTI DAL REATO
Oltre alla pena e alla misura di sicurezza, dal reato derivano anche conseguenze di natura civile. Tra queste il codice penale prevede:
1)	OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO
2)	OBBLIGAZIONI VERSO LE VITTIME DEL REATO

1)	OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO:  in primo luogo vi è l'obbligo del condannato di rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena durante l'esecuzione della pena e durante la custodia preventiva.  Egli risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili ( art. 188 c.p.). 
L'obbligazione però:
a)	non si estende alla persona civilmente responsabile;
b)	non si trasmette agli eredi del condannato.
Accanto a questa obbligazione è prevista anche quella del rimborso allo Stato delle spese processuali penali  stabilita dall'art. 535 c.p..p. e disciplinata dall'art. 691 all'art. 695 c.p.p..
L'art. 56 del nuovo ordinamento penitenziario prevede la possibilità della remissione del debito per le spese del procedimento e del mantenimento nei confronti dei condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per  regolare condotta.


2)	OBBLIGAZIONI VERSO LE VITTIME DEL REATO:

a)	OBBLIGO DELLE RESTITUZIONI:  ci riferiamo all'art. 185 c.p.: tale obbligo consiste, appunto, nel ripristino della situazione di fatto preesistente rispetto alla commissione del reato ( a norma delle leggi civili). È chiaro che tale ripristino deve essere possibile, sia sotto l'aspetto giuridico, sia sotto l'aspetto naturalistico

b)	OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO: obbligo di risarcire il danno patrimoniale e quello non patrimoniale che sia stato cagionato dal reato che grava sul colpevole e sulle persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui ( art. 185 c.p.).
Il danno patrimoniale è costituito dai tradizionali elementi del danno emergente (= cioè la perdita subita, il pregiudizio economico effettivamente subito) e del lucro cessante ( = e cioè il mancato guadagno, il profitto che il reato abbia impedito di conseguire).
Il danno non patrimoniale è costituito dal turbamento morale derivante dalla commissione del reato ( offesa, angoscia, ecc.). in base all'art. 1223 c.c. il danno patrimoniale e non per essere risarcibile deve porsi in rapporto di immediatezza con il reato. 
Nella posizione di debitore si trova, poi, non solo il colpevole, ma anche il responsabile civile ( nel caso che ci sia). D'altro canto, nella posizione di creditore si trova il danneggiato, che può essere persona diversa dal soggetto passivo del reato.
Gli artt. 186 e 187 c.p. contemplano inoltre la possibilità che il colpevole sia tenuto alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza penale di condanna, qualora la pubblicazione stessa costituisca mezzo ritenuto adeguato a riparare il danno non patrimoniale determinato dal reato. Tale pubblicazione va distinta da quella prevista dall'art. 19 c.p., che costituisce una pena accessoria. Cioè: nel caso dell'art. 19 c.p., la pubblicazione della sentenza di condanna consegue, in quanto sanzione accessoria di determinati reati, ope legis , indipendentemente dalla pronuncia giurisdizionale che riveste un valore meramente dichiarativo. Al contrario,la pubblicazione di cui all'art. 186 c.p.,  presuppone l'esercizio dell'azione risarcitoria ( sia pure nell'ambito eventuale del processo penale attraverso la costituzione di parte civile) e una specifica domanda a questo riguardo della parte danneggiata.

Insolvibilità del condannato alla pena pecuniaria ( art. 196 c.p.)
Nel caso in cui il condannato alla pena pecuniaria sia insolvibile, l'art. 196 c.p. prevede l'obbligazione sussidiaria al pagamento a carico della persona rivestita dell'autorità  o incaricato della direzione o della vigilanza sul soggetto condannato ( cioè qui stiamo parlando del c.d. civilmente obbligato). Qualora il civilmente obbligato risulti anch'egli insolvibile, si applicherà l'art. 136 c.p.. l'art. 136, nel testo originario,  prevedeva che la pena pecuniaria si convertisse in pena detentiva e, tuttavia, la Consulta ne aveva dichiarato la illegittimità costituzionale nei limiti in cui creava una ingiustificata disparità di trattamento tra i condannati a pena pecuniaria solvibili ed i condannati insolvibili. Il testo attuale dell'art. 136 c.p. stabilisce , invece, la conversione a norma di legge, con implicito rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 L. 689/ 1981 che appunto prevedono la conversione della suddetta pena pecuniaria in:
1)	LIBERTA'  CONTROLLATA 
2)	LAVORO SOSTITUTIVO



Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende ( art. 197 c.p.)
Gli enti forniti di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nel caso in cui sia pronunciata sentenza di condanna per reato nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratta di reato che costituisce violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili ( art. 198 c.p.)
L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che non ci si trovi nei casi di cui agli artt. 196 e 197 c.p., disciplinanti, rispettivamente,  le obbligazioni civili per le multe e per le ammende inflitte a persona dipendente ( e cioè a soggetto sottoposto al controllo o alla vigilanza del c.d. civilmente obbligato) e le obbligazioni civili per il pagamento delle multe e delle ammende delle persone giuridiche.



OBBLIGAZIONI VERSO LA VITTIMA DEL REATO
Come già anticipato prima, le obbligazioni civili verso la vittima del reato sono le restituzioni ed il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda la restituzione, l'art. 185 c.p. al comma 1 stabilisce che “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili”. Quanto al risarcimento del danno l'art. 185 al comma 2 stabilisce che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Ricordiamo inoltre che quale altra forma di riparazione del danno morale il codice prevede, altresì, la pubblicazione, a spese del condannato, della sentenza di condanna.
Nel nostro ordinamento, l'effettività del risarcimento dei danni da reato è rinforzata dagli istituti complementari, cioè  dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione stradale e della cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del reato.




Garanzie per le obbligazioni civili
Il codice ha previsto particolari garanzie per le obbligazioni civili nascenti dal reato, e cioè:
1)	 IPOTECA LEGALE DELLO STATO SUI BENI MOBILI DELL'IMPUTATO:  essa garantisce il pagamento di pene pecuniarie , di spese del procedimento, di spese di mantenimento, di spese sostenute dal pubblico istituto sanitario, di somme dovute a titolo di risarcimento del danno, di spese anticipate dal difensore e di somme a lui dovute  a titolo di onorario;

2)	SEQUESTRO CONSERVATIVO:   riguarda sia i beni mobili che i beni immobili dell'imputato. dell'imputato. Può essere ordinato se vi è ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale. Esso può essere evitato mediante l'offerta di una cauzione. Il sequestro determina il privilegio dei crediti, nei limiti indicati dall'art. 189 c.p..

3)	AZIONE REVOCATORIA:   costituisce un'ulteriore garanzia, stabilendo l'inefficacia  rispetto ai creditori indicati nell'art. 189 c.p. di:

a)	atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato ( vi è qui una differenza con la disciplina comune è richiesta la conoscenza del pregiudizio che l'atto recava alle ragioni del creditore, ex. art. 2901 comma 1 c.c.);

b)	atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato che eccedano l'ordinaria amministrazione:   a questi si applica la disciplina comune, ( la quale non distingue, com'è noto, tra atti eccedenti o meno l'ordinaria amministrazione)  → per la loro revoca  è necessario che il terzo fosse a conoscenza del pregiudizio;

c)	atti anteriori al reato:  non oltre il limite di 1 ANNO. Per questi, siano essi a titolo gratuito o a titolo oneroso, la revoca è condizionata alla prova che essi furono compiuti “in frode” ( art. 194 c.p.): se si tratta di atti a titolo oneroso è richiesta anche la “prova della mala fede dell'altro contraente”.
Avv. Antonino Sugamele

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