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Sentenza

Un avvocato viene nominato da un detenuto. La Direzione del carcere non avvisa l'avvocato. Restituzione del termine per proporre appello.
Un avvocato viene nominato da un detenuto. La Direzione del carcere non avvisa l'avvocato. Restituzione del termine per proporre appello.
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 02.10.2012, n. 38137

Presidente Fiale - Relatore Franco

Svolgimento del processo

L'avv. G. B., quale difensore di fiducia di H.R. , propose alla corte d'appello di Caltanissetta istanza di rimessione in termine per appellare la sentenza 30.6.2011 del tribunale di Gela che aveva condannato l'H. alla pena di anni 6 e mesi 1 di reclusione.
Espose l'istante: - che l'imputato, detenuto in carcere a Caltagirone, lo aveva nominato difensore di fiducia il 20.10.2011, revocando il precedente difensore, che peraltro aveva rinunciato al mandato; - che il termine per impugnare la suddetta sentenza di condanna spirava il 12.11.2011; - che egli era venuto a conoscenza della nomina solo il 17.11.2011, in un colloquio con l'assistito detenuto, avendo avuto notizia della eventuale nomina in modo del tutto accidentale solo il giorno precedente da un altro detenuto suo cliente, riuscendo a seguito di ricerche a risalire al nome del detenuto che lo aveva nominato; - che il giorno successivo, 18.11.2011, si era recato nel tribunale di Gela ed aveva appreso della nomina pervenuta al tribunale il 24.10.2011 e della circostanza che i termini di impugnazione erano spirati. Chiese quindi la rimessione in termini per appellare in quanto il mancato avviso della nomina aveva determinato una violazione del diritto di difesa ed in quanto la mancata impugnazione nel termine era dipesa da un fatto di forza maggiore, costituito sia dal mancato avviso al difensore della nomina da parte del tribunale, sia dalla violazione da parte della direzione della casa circondariale della circolare 2.4.2009 del DAP che imponeva l'obbligo di dare avviso della nomina di un difensore di fiducia da parte di un detenuto al consiglio dell'ordine degli avvocati territoriale, il quale avrebbe dovuto curare i successivi adempimenti.
La corte d'appello di Caltanissetta, con l'ordinanza in epigrafe, rigettò l'istanza per il motivo che, nel caso in cui un detenuto nomini un difensore di fiducia, non sussiste un obbligo della autorità giudiziaria di informare il difensore della avvenuta nomina, spettando tale incombente all'imputato.
L'avv. F. B., per conto dell'imputato, propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 123 e 175 cod. proc. pen., dell'art. 111 Cost. e della circolare 2.4.2009 del DAP, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto il provvedimento impugnato ha omesso di motivare sulle specifiche deduzioni difensive e contraddittorietà della motivazione con le prove fornite a sostegno della impossibilità di aver potuto osservare il termine. In particolare lamenta di non avere sostenuto, come erroneamente ritenuto dalla corte d'appello, che il tribunale avrebbe avuto un obbligo di comunicare l'intervenuta nomina. Aveva invece dedotto la violazione della citata circolare ministeriale - che faceva obbligo alla direzione del carcere di comunicare la nomina del difensore di fiducia al consiglio dell'ordine degli avvocati per le ulteriori incombenze - e la corte d'appello ha omesso di motivare su tale specifica e determinante censura.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
Con la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, la difesa aveva eccepito di non avere potuto proporre tempestivamente impugnazione per una causa di forza maggiore determinata da due distinte circostanze, entrambe rilevanti: a) il fatto che il tribunale, che l'aveva ricevuta il 24.10.2011, aveva omesso di dare avviso al difensore della nomina da parte dell'imputato detenuto in carcere; b) il fatto che la direzione della casa circondariale ove il ricorrente era detenuto aveva violato la circolare 2.4.2009 del Dipartimento della amministrazione penitenziaria che le aveva imposto l'obbligo di dare avviso della nomina di un difensore di fiducia da parte di un detenuto al consiglio dell'ordine degli avvocati territoriale, il quale avrebbe dovuto curare i successivi adempimenti.
Ora, la corte d'appello di Caltanissetta, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di rimessione nel termine per infondatezza del primo motivo, richiamando in proposito la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Nel caso in cui l'imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell'autorità giudiziaria di informare il difensore dell'avvenuta nomina, essendo tale incombente proprio della sfera di autonomia gestionale dell'imputato” (Sez. VI, 7.6.2011, n. 23114, Palombella, m. 2505 Sez. V, 2.6.1993, n. 2121, Carlucci, m. 194834).
La corte d'appello ha invece totalmente omesso di esaminare il secondo motivo di forza maggiore dedotto dal ricorrente e di motivare sul suo rigetto, ossia il motivo costituito dalla violazione da parte della direzione del carcere dell'obbligo su di essa gravante di comunicare l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia da parte di un detenuto al consiglio dell'ordine degli avvocati territoriale, il quale avrebbe poi dovuto provvedere ad avvisare il difensore.
Si tratta di una circostanza in ipotesi certamente decisiva perché potenzialmente idonea di per sé a configurare una causa di forza maggiore determinante l'impossibilità per il difensore di presentare tempestivamente impugnazione. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di restituzione nel termine, l'impedimento assoluto del difensore è invocabile quale causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. laddove esso abbia inciso sulla presentazione dell'impugnazione di una sentenza, in quanto la complessità e la delicatezza delle scelte che l'imputato deve compiere in ordine alla determinazione e all'illustrazione dei motivi d'impugnazione e la gravità delle conseguenze che l'ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal formulati esigono che sia garantita l'effettività della difesa tecnica per la tempestiva presentazione di un'impugnazione correttamente formulata e argomentata” (Sez. III, 22.2.2002, n. 15187, Principato, m. 221474).
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata per assoluta mancanza di motivazione su un motivo decisivo posto a fondamento della istanza di restituzione nel termine per impugnare, con rinvio alla corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Caltanissetta.

 

Depositata in Cancelleria il 02.10.2012
Avv. Antonino Sugamele

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