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Sentenza

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE. Spese relative all'azione civile.
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE. Spese relative all'azione civile.
Cassazione penale  sez. I del 17 luglio 2012 Numero:  n. 35637
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. CHIEFFI    Severo        -  Presidente   -                     
Dott. CASSANO    Margherita    -  Consigliere  -                     
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S.    -  Consigliere  -                     
Dott. LA POSTA   Lucia    -  rel. Consigliere  -                     
Dott. BONI       Monica        -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
1)             V.P. N. IL (OMISSIS); 
avverso   la   sentenza  n.  374/2011  TRIBUNALE  di  VERBANIA,   del 
21/06/2011; 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA; 
lette  le  conclusioni  del  PG Dott. T.  Baglione,  che  ha  chiesto 
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 
                 

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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21.6.2011 il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, applicava la pena di giorni dieci di arresto, sostituita con quella di Euro 2.500 di ammenda, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a V.P. in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 659 cod. pen., condannando l'imputata alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquidava in Euro 1.000 per diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, non ravvisando le ragioni per la compensazione delle predette spese.
2. Propone ricorso per cassazione la V., personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla condanna alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Premesso che la richiesta di applicazione di pena era stata formulata dalla ricorrente prima dell'udienza fissata per il 21.6.2011 e che il pubblico ministero aveva prestato il consenso in data 22.4.2011 trasmettendo gli atti al giudice competente, rileva che in data 14.6.2011 R.P. notificava la dichiarazione di costituzione di parte civile senza chiedere la refusione delle spese processuali;
pertanto, all'udienza la ricorrente aveva chiesto di escludere la parte civile e, in ogni caso, aveva indicato giustificati motivi per la compensazione delle spese non documentate di cui alla nota depositata.
La ricorrente contesta, quindi, in primo luogo che il giudice ha disposto la liquidazione delle spese senza specificare le voci e sulla base di nota generica e non documentata, in assenza di specifica istanza di refusione delle spese, omettendo di valutare i motivi di compensazione.
Deduce, altresì, che in ogni caso la nota era stata depositata tardivamente rispetto al momento nel quale il pubblico ministero aveva espresso il consenso alla richiesta di applicazione di pena.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1. Non è fondata la doglianza relativa alla mancata valutazione dei motivi di compensazione atteso che sul punto il giudice ha esplicitato con motivazione compiuta che doveva tenersi conto del fatto che solo a seguito della denuncia della R. l'imputata si è conformata al precetto legale e che non possono ritenersi ragioni di compensazione nè la circostanza che la costituzione di parte civile fosse intervenuta successivamente al deposito dell'istanza di patteggiamento, nè che la parte civile avesse proposto opposizione alla richiesta di archiviazione in relazione alla contestazione dell'ulteriore reato di cui all'art. 650 cod. pen. per il quale era intervenuta l'archiviazione.
Infondata è, altresì, la dedotta mancanza di richiesta di refusione delle spese sostenute dalla parte civile, atteso che è stata depositata la nota spese.
Nè, invero, può ritenersi tardivo il deposito della nota spese rispetto al momento nel quale il pubblico ministero aveva espresso il consenso alla richiesta di applicazione di pena atteso che nell'applicare la pena su richiesta delle parti - ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - il giudice deve provvedere a condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile sia nel caso in cui l'esercizio dell'azione civile nel processo penale avvenga prima della trasmissione da parte del pubblico ministero degli atti al gip per l'applicazione della pena concordata sia dopo tale momento, semprechè avvenga nel termine consentito (Sez. 3, n. 3683 del 29/11/1991 - dep. 14/12/1991, Genvaldo, rv. 188725; Sez. 5, n. 2215 del 25/01/1993 - dep. 09/03/1993, Tiboni, rv. 193551).
2. E', invece, fondato il ricorso avuto riguardo alla disposta condanna alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita quantificate in maniera generica nella somma di Euro 1.000, oltre accessori di legge.
E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice ha il dovere di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense.
L'osservanza di tale dovere è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa (fra le tante, Sez. 1, n. 21868 del 07/05/2008, Grillo, Rv. 240421; Sez. 4, n. 10920 del 29/11/2006, dep. 15/03/2007, Velia, Rv. 236186; Sez. 5, n. 10143 del 25/01/2005, Polacco, Rv. 230918; Sez. 2, n. 39626 dell'11/05/2004, Di Pinto, Rv. 230052; Sez. 4, n. 5301 del 21/01/2004, Fichera, Rv.
227093).
La liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere, quindi, effettuata con semplice riferimento alla determinazione fatta nella nota spese presentata in giudizio, in quanto non contiene alcuna valutazione sulla congruità degli emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed all'entità e pertinenza delle somme anticipate, sicchè viene sottratta, di fatto, all'imputato qualsiasi possibilità di controllo sulla stessa. Pertanto il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero e l'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive (Sez. 5, n. 39208 del 28/09/2010, Filpi, Rv. 248661; Sez. 2, n. 26264 del 05/06/2007, Tropea, Rv.
237168; Sez. 6, n. 7902 del 03/02/2006, Fassina, Rv. 233699; Sez. 5, n. 8442 del 18/01/2005, Stipa, Rv. 230687).
La questione concernente la totale assenza della motivazione della sentenza in merito alla determinazione della somma posta a carico dell'imputato a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile è stata affrontata anche con specifico riferimento alla sentenza ai applicazione di pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. al fine di stabilire se la pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile abbia un fondamento pattizio, dal momento che essa si inserisce all'interno di uno schema di giustizia contrattata, e se l'entità della somma da liquidare, così come indicata nella nota presentata dalla stessa parte civile nel corso dell'udienza di discussione, venga a far parte dell'accordo tra le parti, ossia dei termini del patteggiamento.
Il contrasto tra due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità è stato superato con la decisione delle Sez. U., n. 40288 del 14/07/2011 - dep. 07/11/2011, Tizzi, rv. 250680, con la quale è stato affermato che "la domanda della parte civile tesa ad ottenere la rifusione delle spese sostenute nel processo svoltosi nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen., pur inserendosi in uno schema di giustizia contrattata, esula dall'accordo intercorso tra il pubblico ministero e l'imputato circa la pena da applicare in ordine ad un determinato reato; quindi, l'entità della somma da liquidare a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è compresa nei termini del patteggiamento e forma oggetto di una decisione che, pur se inserita nel rito alternativo, si connota per la sua autonomia (in quanto prescinde dalla pronunzia sul merito) e per la maggiore ampiezza dello spazio decisorio attribuito al giudice rispetto a quello inerente ai profili squisitamente penali".
Nella citata sentenza è stato, altresì, escluso che sia onere dell'imputato sollevare specifica eccezione sui contenuti della nota spese presentata dalla parte civile nel corso dell'udienza, qualora intenda contestare la loro entità.
Così che, avendo ritenuto che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato e che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna, è stato ribadito che anche in detto procedimento sussiste il dovere del giudice di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense.
3. Alla luce dei suddetti principi, deve ritenersi che la sentenza impugnata non ha assolto il dovere di motivazione sulla rifusione delle spese della parte civile, atteso che, nell'ambito del procedimento definito con sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti, è stata liquidata la somma complessiva di Euro 1.000, oltre accessori di legge, senza alcuna specificazione dei criteri adottati in proposito. L'assoluta carenza di motivazione su tale aspetto comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Tenuto conto della infondatezza delle ulteriori censure formulate dal ricorrente in ordine all'omessa compensazione delle spese ed alla sussistenza di giusti motivi per provvedere in tal senso, l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., dovendosi discutere in tale sede solo del quantum.
S'impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile e il rinvio alla Corte d'appello di Torino in sede civile.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile e rinvia alla Corte di appello di Torino in sede civile.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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