Regime di semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza non deve verificare solo l’attività lavorativa che il detenuto può svolgere all'esterno, ma anche il comportamento intramurario tenuto.
Corte di Cassazione Sez. Prima Pen. - Sent. del 27.08.2012
Presidente Chieffi - Relatore Capozzi
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 7 dicembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha accolto l'istanza, con la quale SA, ristretto nella casa circondariale di Napoli, in espiazione di pene, come da provvedimento di cumulo del P.M. di Nocera Inferiore in data 6 dicembre 2010, ha chiesto di poter usufruire del regime di semilibertà (artt. 48 e segg. o.p. )
2. Il Tribunale ha rilevato come il richiedente non poteva usufruire del pur chiesto beneficio della detenzione domiciliare, per essere egli in espiazione pena per un reato compreso nell'art. 4 bis Ord. Pen.; che neppure poteva essergli concesso il pur chiesto beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto era in espiazione pena solo dal 28 dicembre 2010, si che la misura era da ritenere troppo ampia in relazione alla tipologla dei reati in espiazione ed al troppo breve tempo trascorso in espiazione, mentre invece il beneficio della semilibertà poteva essergli concesso in considerazione dell'attività lavorativa che avrebbe svolto presso un esercizio commerciale ubicato in Nocera Inferiore.
3. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, che ha eccepito motivazione carente e contraddittoria, in quanto il beneficio della semilibertà era stato concesso a SA avendo unicamente tenuto presente l'attività lavorativa che il condannato sarebbe andato a svolgere, senza tenere conto dei suoi gravi precedenti penali, fra i quali la commissione di varie rapine, e dei procedimenti penali che aveva ancora in corso, fra i quali uno per li reato di evasione ed altri per inosservanza di obblighi.
Neppure era stato fatto il doveroso riferimento a positivi progressi fatti dall'istante nel suo trattamento personalizzato ovvero al positivo avvio del processo di sua revisione critica del passato criminale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli è fondato.
2. E' invero inadeguata la motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli per accogliere la richiesta di semilibertà formulata dal S. non avendo il Tribunale tenuto in alcun conto il comportamento inframurario tenuto dal medesimo e neppure avendo il Tribunale acquisito prove significative di un mutamento in senso positivo della personalità del richiedente, consolidatosi nel tempo.
Invero la semilibertà, in quanto misura alternativa alla detenzione, che consente al detenuto di trascorrere gran parte del giorno all'esterno, sia pure in attività lavorative e socializzanti, non può essere deliberata se non all'esito di previe e positive esperienze di concessione di altre misure alternative meno impegnative, secondo un'impostazione programmatica ispirata al principi della gradualità e del differimento nel tempo (cfr. Casso 1/\ 14.10.08 n. 40992, rv. 241430); e, nella specie, il provvedimento adottato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli non risulta essersi conformato a tali imprescindibili criteri di gradualità.
3. Il beneficio in esame non poteva essere concesso al richiedente solo per essere stata accertata la possibilità di svolgimento, da parte sua, di un'idonea sua esperienza lavorativa, trattandosi di prospettiva che, seppure significativa sul plano rieducativo, non poteva far venir meno l'esigenza di svolgere gli ulteriori accertamenti preventivi, sopra indicati.
4.Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli, affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente le istanze proposte da SA tenendo presenti i principi giurisprudenziali sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Depositata in Cancelleria il 27.08.2012
31-08-2012 20:06
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