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Sentenza

Rapina e lesioni a danno di extracomunitari. Sussiste l'aggravante della discriminazinoe razziale.
Rapina e lesioni a danno di extracomunitari. Sussiste l'aggravante della discriminazinoe razziale.
Corte di Cassazione Sez. Seconda pen. - Sent. del 03.05.2012, n. 16328

Presidente Casucci - Relatore Prestipino

Letto il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di F.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, sez, minori, del 3.5.2011, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del locale Tribunale per i minorenni il 16.11.2010, per tre episodi di rapina consumata (capo a) o tentata (capi c ed f) , e connessi reati di lesioni personali volontarie (capi b) d e g, ai danni di altrettanti cittadini extracomunitari, aggravati fra l'altro dai fini di discriminazione razziale, e per la contravvenzione di cui all'art, 4 L. 110/1975 (capo e), ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado. Ritenuto che con l'unico motivo la difesa denuncia “insufficienza e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in ordine alla ritenuta aggravante del fine di discriminazione razziale;
ritenuto che il ricorso è infondato;
ritenuto infatti che correttamente la Corte territoriale ha rilevato la sussistenza dell'aggravante in questione, anche in assenza di esplicite manifestazioni “verbali” di razzismo, dalle ripetute aggressioni consumate dal ricorrente e dai suoi complici in un ristrettissimo contesto spazio temporale, ai danni di tre cittadini stranieri della medesima razza agevolmente riconoscibili come cittadini extracomunitari in ragione di indiscutibili evidenze etniche, costretti a subire atti di microcriminalità caratterizzati da violenze gratuite in effetti significative di un atteggiamento spregiativo eccedente il fine patrimoniale;
ritenuto quindi che condivisibilmente la Corte di merito ha affermato l' ascrivibilità al ricorrente, a titolo di concorso, anche delle violenze e delle minacce materialmente poste in essere dai suoi complici; ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato; ritenuto che trattandosi di imputato minorenne all'epoca dei fatti deve essere disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione della presente sentenza e non va pronunciata condanna alle spese né applicata la sanzione aggiuntiva normalmente correlata all'inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Depositata in Cancelleria il 03.05.2012
Avv. Antonino Sugamele

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