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Sentenza

Non e' peculato se un carabiniere usa l'auto di servizio per andare a casa, a condizione che il tempo di utilizzo è minimo e sia una emergenza personale.
Non e' peculato se un carabiniere usa l'auto di servizio per andare a casa, a condizione che il tempo di utilizzo è minimo e sia una emergenza personale.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 12.01.2012, n. 809

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M. G., con la formula “perché il fatto non sussiste”, in ordine al reato di cui all' art. 314, comma secondo, cod. pen., contestato al medesimo perché, quale appuntato dei Carabinieri, si appropriava, per farne uso precario, consistito nel rientro in casa e quindi per ritornare in caserma, di un'autovettura militare a lui affidata (in Napoli, il 7 gennaio 2010)
2. Osservava il G.u.p. che non integrava il reato contestato, per mancanza di lesività, la condotta dell'imputato, che, dopo averne informato il m.llo F. U., della Stazione C.C. di Napoli-Centro, aveva usato l'auto di servizio per non più di trenta minuti, percorrendo una distanza chilometrica trascurabile dovendo recarsi urgentemente presso la propria abitazione per sincerarsi delle condizioni della figlia
3. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che denuncia la violazione dell'art. 314 cod. pen., osservando che l'imputato, nonostante il divieto del superiore, aveva utilizzato l'auto di servizio per recarsi dal centro di Napoli all'estrema periferia della città, distante diversi chilometri, in luogo di servirsi di mezzi pubblici. Tale condotta integrava, ad avviso dell' Ufficio ricorrente, il reato contestato.
4. Il difensore dell'imputato, avv. M. Z., ha depositato memoria, con la quale conclude per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso, sostenendo che nella specie, dato il brevissimo tempo dell'uso del veicolo, la pubblica amministrazione non aveva subito alcun danno apprezzabile, e considerato che l'urgenza del caso (notizia che la fiqlioletta di tre anni di età era caduta rovinosamente a terra, battendo la testa) configurava uno stato di necessità.
Si deduce inoltre la inammissibilità del ricorso, perché il ricorrente non ha indicato quale diverso sviluppo probatorio sarebbe stato possibile nell'eventuale dibattimento.
5. Ad avviso della Corte il ricorso, prospettando censure in punto di fatto, deve essere dichiarato inammissibile.
6. Il G.u.p, infatti, ha ritenuto provato che l'imputato, mosso da urgenti esigenze familiari, aveva utilizzato l'autovettura di servizio per un tempo trascurabile e per un limitato tragitto, considerando, con valutazione in questa sede non censurabile, che il fatto doveva considerarsi privo di lesività, non essendo stata apprezzabilmente pregiudicata la funzione pubblicistica cui il veicolo era asservito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 12.01.2012
Avv. Antonino Sugamele

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