Molestie telefoniche. Reato perseguibile su semplice denunzia.
E' imputabile dei reati di p. e p. dagli artt. 594, 612 e 660 c.p., la prevenuta che arrechi molestia o disturbo per futili motivi ad altra persona, chiamandola ripetutamente al telefono, rimanendo anonima, per rivolgerle minacce ed ingiurie sia verbalmente che attraverso l'inoltro di messaggi SMS. Con la norma di cui all'art. 660 c.p. il legislatore ha inteso tutelare la previsione di un fatto che arrechi molestia alla quiete privata, tutelando in tal modo, la tranquillità pubblica. Pur essendo una disposizione volta alla tutela dell'interesse privato, rileva, in tale ambito, anche l'ordine pubblico ricevendo, l'interesse del singolo, una protezione soltanto riflessa. Ne deriva che il reato de qua è perseguibile ex officio e nell'ipotesi in cui il fatto costituisce contemporaneamente anche un altro reato punibile a querela, come nel caso di specie, la remissione o la mancanza di querela non fa venir meno la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. Essa, invece, rimane assorbita dall'altro delitto, nell'ipotesi in cui si sia in presenza di querela.
Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza 3 gennaio 2012, n. 4117
02-09-2012 10:07
Richiedi una Consulenza