La riapertura delle indagini. Mancanza di provvedimento ex art. 414 cpp. Inutilizzabilita
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 11 gennaio 2012, n.454 - Pres. Mannino – est. Marini
Svolgimento del processo
Con decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nola fu posto sotto sequestro un immobile destinato a civile abitazione situato in territorio di (OMISSIS) rientrante fra le opere realizzate dal 'Gruppo Iorio S.r.l,' di cui il Sig. I. è rappresentante legale.
Avverso tale decreto è stata presentata istanza di riesame, con la quale:
a) si lamentava, in primo luogo, l'esistenza di giudicato cautelare e la violazione della disciplina in tema di riapertura delle indagini preliminari, posto che per la medesima violazione era stata avviata una indagine preliminare definita con decreto di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nola a seguito del rilascio di permesso di costruire in sanatoria da parte del Comune;
b) si lamentava la insussistenza del 'fumus' di reato;
c) si lamentava, infine, la insussistenza del 'periculum in mora'.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha osservato:
a) non sussiste violazione processuale in quanto successivamente al decreto di archiviazione è stata inoltrata alla locale Procura della Repubblica una segnalazione di reato, del tutto indipendente dalla precedente, in cui si ravvisavano plurime violazioni nell'area interessata dai lavori e non si faceva cenno all'esistenza di precedente indagine; il Pubblico Ministero ha, quindi, provveduto ad attività di indagine senza alcun riferimento alla documentazione presente nel procedimento archiviato;
b) sussiste un evidente 'fumus' di reato: gli accertamenti svolti hanno consentito di verificare che il permesso in sanatoria risulta non conforme alla legge, in quanto l'immobile a destinazione agricola è stato oggetto di una 'ristrutturazione edilizia' che ha modificato in modo sostanziale la sagoma, l'altezza e la superficie del fabbricato e hanno mutato la destinazione in residenziale, con ciò violando sia le previsioni contenute negli artt. 5 e 25 delle N.T.A. del P.R.G. sia quella contenuta nell'art. 56 della variante al P.R.G. adottata il 13 luglio 2000 con Delib. consiliare, n. 38;
c) la circostanza che l'immobile sia completo in ogni sua parte non fa venire meno il pericolo che la libera disponibilità dello stesso aggravi il carico urbanistico a causa dell'incidenza propria di un immobile a carattere residenziale in un'area a destinazione agricola.
Avverso tale decisione il Sig. I. propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando l'esistenza di una violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 414 c.p.p., posto che il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 1995, le sentenze messe dalle Sezioni Unite Penali nei procedimenti F. e R. e la successiva giurisprudenza di legittimità non lasciano dubbi circa il fatto che col decreto di archiviazione il Pubblico Ministero perde il potere di ulteriormente disporre della notizia di reato.
Motivi della decisione
La censura proposta dal ricorrente trova sostegno nella giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di affrontare nuovamente il tema delle conseguenze dell'omessa richiesta di riapertura delle indagini con la sentenza delle Sezioni Unite Penali n.33885 del 2010 emessa nel procedimento G. e altro (rv 247834). La motivazione della citata decisione afferma sul punto:
'Deve perciò ribadirsi che la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. determina non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero.
'Come implicitamente riconosciuto da Corte cast., ord. n. 56 del 2003, ciò va detto anche qualora il nuovo atto di impulso processuale passi attraverso un vaglio preventivo del giudice, come nel caso della richiesta di rinvio a giudizio, che dà luogo all'udienza preliminare (art. 416 c.p.p.). 'L'esercizio dell'azione penale è espressione di una scelta che il pubblico ministero, in relazione a una determinata notitia criminis, compie al termine delle indagini preliminari in alternativa alla richiesta di archiviazione (art. 405 c.p.p., comma 1), sicchè, archiviato il procedimento, il p.m, perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo fatto, a meno che non chieda e ottenga il decreto di riapertura delle indagini, dal quale infatti consegue una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 414 c.p.p., comma 2)'.
La circostanza che la segnalazione di reato pervenuta nel corso dell'anno 2008 non operasse alcuna menzione delle precedenti indagini e dell'avvenuta archiviazione della notizia di reato può costituire spiegazione delle ragioni per cui i Pubblico Ministero non ha provveduto a chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ma non toglie che dette indagini siano state compiute in assenza di autorizzazione e debbano essere considerate non utilizzabili anche ai fini cautelari.
L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli perchè accerti se i fatti oggetto della notizia di reato su cui si fonda la misura cautelare in atto coincidono interamente con quelli oggetto del decreto di archiviazione, nel qual caso dovrà pronunciare applicando il principio di diritto sopra affermato, oppure sono in tutto o parzialmente diversi e in quanto tali non interessati dall'esistenza di precedente decreto di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
28-03-2012 00:00
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