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Sentenza

La querela è utilizzabile solo per la condizione di procedibilità, non per fini probatori. La Cassazione cassa con rinvio.
La querela è utilizzabile solo per la condizione di procedibilità, non per fini probatori. La Cassazione cassa con rinvio.
Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. - Sent. del 22.10.2012, n. 41193

Presidente Marzano - Relatore Grasso

 

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, con sentenza del 25/10/2011, dichiarato C.T.M. colpevole del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., condannò il medesimo alla pena reputata di giustizia.
2. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione della legge processuale penale per avere il giudice utilizzato a fini probatori la querela in atti.
A mente del comb. disp. degli artt. 431, 511 e 336, cod. proc. pen., l'atto di querela va preso in considerazione solo per la procedibilità, restando escluso qualsivoglia impiego probatorio. Al contrario, il giudice di merito aveva dato ampia mostra di fondare il proprio convincimento di colpevolezza sul detto atto, a suo tempo presentato dagli esercenti la potestà genitoriale della p.o.
2.2. Con il secondo motivo viene censurata violazione della legge processuale penale per avere il giudice utilizzato le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato.
A mente del comb. disp. degli artt. 350, comma 7, 431 e 503, comma 3, le dette dichiarazioni avrebbero potuto essere utilizzate solo in sede di contestazione, avendo, peraltro, l'imputato chiesto di essere esaminato, invece, sulle dette dichiarazioni, introdotte in violazione dell'art. 431, cod. proc. pen., il giudice aveva ricostruito la dinamica dell'incidente.
2.3. Il terzo motivo evidenzia ulteriore violazione della legge processuale penale per essere stata utilizzata ai fini della decisione sentenza civile, concernente l'applicazione di sanzione amministrativa, introdotta, in violazione del contraddittorio (artt. 431, 493 e 238bis, cod. proc. pen.), fuori udienza, mediante deposito da parte del competente Compartimento della Polizia Stradale.
2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente assume l'insufficienza e la manifesta illogicità della sentenza, avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali di tali F. e Ca. e al contenuto dell'informativa della Polstrada del 3/4/2007.
I detti testi, appartenenti alla Polizia Stradale, giunsero sul posto, evidentemente, dopo che l'incidente era occorso. L'affermazione circa una velocità del furgone, condotto dall'imputato, ben superiore ai 40 Kmh non trova sostegno nelle deposizioni in parola. Il F. ebbe ad escludere traccia di frenata e il Ca. affermò non potersi trarre dai rilievi convincimento di sorta a riguardo della velocità tenuta dal mezzo.
Quanto all'assunto divieto di sorpasso andava osservato che i due testi non erano stati in grado di smentire efficacemente l'osservazione che in loco esisteva solo un generico divieto di sorpasso, con esclusione, quindi, dei veicoli a due ruote.
Venuta meno la contestata ipotesi di colpa specifica doveva constatarsi il mancato addebito di alcun fatto concreto, tale da poter integrare ipotesi di colpa generica.
Inoltre, l'esame testimoniale non aveva permesso di accertare con certezza se fra i due mezzi vi fosse stato un contatto.
Infine, osserva il ricorrente, per escludere qualsivoglia rimprovero di colpa generica, che in quel tratto stradale v'erano gli spazi per sorpassare in sicurezza il ciclomotore (la strada era larga m. 4,30 e il furgone, senza tener conto degli specchietti laterali, circa m. 2) e che la caduta del veicolo a due ruote fu causato da uno scarto laterale dello stesso,

Considerato in diritto

3. Il primo motivo risulta fondato in tutti i suoi profili.
a) Non v'è dubbio che la presenza della querela in atti va verificata al solo fine di accertare la procedibilità, restando escluso che dal detto atto il giudice possa trarre elementi utili al vaglio probatorio. Correttamente sul punto il ricorrente ha ripreso taluni dei pronunciamenti di questa corte (Sez. 6, 24/5/2000, n. 7823; Sez. 5, 24/3/2011, n. 17680). Né v'è motivo di discostarsi dalle dette statuizioni le quali puntualmente riprendono la regola che si ricava dal comb. disp. degli artt. 431, comma 1, lett. a), 511, comma 4, cod. proc. pen., osservandosi che “deve trovare applicazione la previsione normativa di cui all' art. 511 c.p.p., comma 4, in base alla quale la querela può trovare ingresso nel fascicolo dibattimentale “ai soli fini dell'accertamento della esistenza delle condizioni di procedibilità”. Poiché, dunque, nel codice vigente, come peraltro in quello abrogato, la natura della querela è semplicemente quella di rappresentare la sussistenza di una condizione di procedibilità, la sua funzione è quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato e manifestare l'istanza di punizione in ordine al fatto-reato medesimo. Da essa il giudice dunque non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda (Cass., Sez. 6, c/24/05/2000 - 5/07/2000, n. 7832, CED cass n. 220578; Cass., Sez. 3, del 09/11/1993 -2/02/1994, n. 1210, CED cass n.196479; v. anche Corte cost., sent. n. 91 del 21 febbraio 1992).”.
Nel caso in esame la sentenza di merito, non solo prende spunto dalla querela, a suo tempo sporta dagli esercenti la potestà genitoriale della p.o., ma ne assimila la narrazione, quanto al fatto di reato, utilizzandola a fini probatori.
b) Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa incorre in altra violazione della legge processuale penale utilizzando al fine del decidere le dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato nell'immediatezza dei fatti alla P.G. (comb. disp. artt. 350, comma 7 e 503, comma 3, cod. proc. pen.), traendone il convincimento che il conducente del furgone si era impegnato in manovra di sorpasso del ciclomotore e che si era avuto contatto fra i due mezzi, senza prima aver esaminato sui fatti e sulle circostanze contestate l'imputato, nonostante, peraltro, quest'ultimo avesse ritualmente chiesto di essere sentito.
c) Infine, deve essere condivisa la censura riguardante l'introduzione, senza il rispetto del contraddittorio, della sentenza civile d'appello con la quale era stata confermata la statuizione di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione dell'imputato avverso la contestazione di violazione amministrativa del cod. della str.
Sussiste, invero, il duplice difetto evidenziato. Il documento risulta essere stato introdotto in giudizio attraverso modalità palesemente irrituali (trasmissione fuori udienza da parte dell'organo di Polizia Stradale), che ha impedito il formarsi di tempestivo dibattito fra le parti sul punto dell'ammissibilità (artt. 431 e 493, cod. proc. pen.). Inoltre, trattandosi di sentenza civile, peraltro ancora non irrevocabile, non ne era consentita l'acquisizione (art. 238bis, cod. proc. pen.).
A riguardo di quest'ultimo profilo “va intanto rilevato che i rapporti tra il processo civile e quello penale sono improntati al principio della reciproca autonomia (principio confermato dal venir meno del principio di pregiudizialità previsto dall'art. 3 del previgente codice di rito) salvo i casi espressamente disciplinati che, per quanto riguarda l'efficacia del giudizio civile su quello penale, si risolvono in quelli disciplinati dagli artt. 3 e 479 c.p.p. che pacificamente non riguardano la fattispecie in esame.
Di maggior rilievo sono i casi che si riferiscono all'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili, amministrativi o disciplinari (artt. da 651 a 654 c.p.p.).
Il principio dell'autonomia dei giudizi trova la sua giustificazione nella necessità di evitare che l'esito del giudizio civile - regolato da principi relativi alla prova, alla sua ripartizione e valutazione completamente diversi rispetto a quello penale - possano avere efficacia in un processo che, pur divenuto processo di parti, continua a presentare una forte connotazione pubblicistica che impone alla parte pubblica di attenersi, nelle richieste di ammissione delle prove, a principi di stretta legalità e non a ragioni di mera opportunità come è invece consentito alle parti private sia nel processo civile che in quello penale.
Non è un caso, d'altro canto, che le norme già ricordare disciplinino l'efficacia del giudicato penale in altri giudizi, ma non il contrario, e che la revisione della sentenza penale sia prevista a seguito di un giudicato civile ma solo nel caso (art. 630, lett. b del codice di rito) di condanna pronunziata a seguito di sentenza - riguardante le questioni di cui agli artt. 3 e 479 - che sia stata successivamente revocata.
Né può essere condivisa la tesi (…) secondo cui la sentenza civile divenuta irrevocabile potrebbe essere acquisita ai fini della prova del fatto in essa accertato in base all'art. 238bis del codice di rito. La collocazione della norma e la sua formulazione non consentono di attribuire alla norma un significato più esteso (riferito cioè anche alla sentenza civile) anche perché la medesima norma costituisce un sistema inscindibile con il precedente art. 238 che disciplina espressamente anche i verbali delle prove assunte in un giudizio civile.” (Cass., Sez. 4, 26/&/2008, n. 28529).
4. Il secondo motivo deve essere del pari accolto per quanto di ragione.
La motivazione, privata degli elementi di sostegno che si è visto essere stati illegittimamente utilizzati, appare manifestamente illogica e, in parte, mancante sui seguenti punti: 1) in ordine alla velocità tenuta dal furgone, che la sentenza colloca, con giudizio probabilistico, ben al di sopra dei 40 Kmh., in contrasto con le dichiarazioni testimoniali dei due appartenenti alla Polizia Stradale esaminati (il teste C. ha escluso essere state rilevate tracce di frenata e il teste Ca. ha affermato che dai rilievi effettuati non era dato evincere la velocità del furgone); 2) posto che sul luogo risultava collocato divieto di sorpasso tra autovetture e tenuto conto delle caratteristiche della strada e della dimensioni dei mezzi, in cosa si sarebbe sostanziata la condotta rimproverabile penalmente all'imputato, a titolo di addebito specifico e generico, dandosi, comunque, per dimostrato che i due mezzi ebbero a collidere lateralmente (sul detto profilo esaustive appaiono le dichiarazioni di Ca. ).
5. S'impone, pertanto, annullata la sentenza gravata, rinvio per nuovo giudizio, il quale tenga conto delle osservazioni di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Bassano del Grappa.

Depositata in Cancelleria il 22.10.2012
Avv. Antonino Sugamele

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