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Sentenza

L'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni o crediti pignorabili. Il debitore omette. Violazione art. 388 comma 6 c.p.. La Cassazione annulla. Il fatto non sussiste se non si indica un termine preciso.
L'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni o crediti pignorabili. Il debitore omette. Violazione art. 388 comma 6 c.p.. La Cassazione annulla. Il fatto non sussiste se non si indica un termine preciso.
Autorità:  Cassazione penale  sez. VI
Data udienza:  23 ottobre 2012
Numero:  n. 41682
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. AGRO'   Antonio S.        -  Presidente   -                    
Dott. CORTESE Arturo       -  rel. Consigliere  -                    
Dott. CONTI   Giovanni          -  Consigliere  -                    
Dott. FIDELBO Giorgio           -  Consigliere  -                    
Dott. CAPOZZI Raffaele          -  Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
1)              G.M. N. IL (OMISSIS); 
avverso  la  sentenza  n.  289/2009  CORTE  APPELLO  di  TRENTO,  del 
16/07/2010; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 23/10/2012 la  relazione  fatta  dal 
Consigliere Dott. ARTURO CORTESE; 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, 
che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
FATTO
Il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 19.03.2009, dichiarava la penale responsabilità di G.M. per il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 6, per avere, in qualità di debitrice, omesso di rispondere nel prescritto termine di quindici giorni all'invito rivoltogli il (OMISSIS) dall'Ufficiale giudiziario procedente all'esecuzione a indicare ulteriori beni o crediti pignorabili. Su appello della prevenuta la Corte di appello di Trento, con sentenza in data 16 luglio 2010, confermava la pronuncia di primo grado, salvo a ridurre la somma liquidata a titolo di risarcimento in favore della parte civile. Propone ricorso personale la G., deducendo che:
- ai fini della sussistenza del reato in esame, occorre che l'Ufficiale giudiziario renda edotto il destinatario dell'invito del significato e delle conseguenze dello stesso e dei termini entro cui adempiervi;
- nella specie, l'avvenuto adempimento del debito ha fatto venir meno l'offensività del reato;
- illegittimamente è stata negata l'applicazione della sola pena della multa, anche a titolo di sanzione sostitutiva.
(Torna su   ) Diritto
DIRITTO
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
E' emerso, invero, in causa, che l'invito dell'ufficiale giudiziario conteneva correttamente l'avvertimento della sanzione per l'omessa o falsa dichiarazione: avvertimento dovuto, posto che la norma incriminatrice dell'art. 388 c.p., comma 6 non può che essere letta in logica correlazione con la parallela e contestualmente introdotta norma di cui all'art. 492 c.p.c., comma 4, che prevede espressamente che l'invito deve contenere il detto avvertimento. Tale avvertimento non conteneva, però, l'indicazione del termine entro il quale doveva essere resa la dichiarazione. La Corte d'appello ha ritenuto irrilevante tale omissione, posto che il termine è previsto dalla norma incriminatrice. Senonchè, con tale interpretazione si svuota il senso stesso della doverosità dell'avvertimento in questione. La prospettazione delle conseguenze (penali) della mancata risposta rimane, infatti, vaga e inidonea a fornire una completa informazione al destinatario, se priva della essenziale indicazione del termine alla scadenza del quale l'omissione fa scattare le dette conseguenze.
L'assenza di un presupposto essenziale del reato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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