Insegnante compie maltrattamenti ai danni degli alunni perpetrando percosse, schiaffi, gomitate e calci costringedoli ad assistere ad atti sessuali compiuti con una collega istigando un minore di anni 14, a fare altrettanto.
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 03.12.2012, n. 46727
Presidente Squassoni - Relatore Savino
Considerato in fatto
C.E. , per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 21.2.012 con la quale il Tribunale di Genova, sezione del riesame, ha respinto l'appello proposto dal C. ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP del tribunale di Genova, in data 30.1.011, reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere applicata al C. nell'ambito di procedimento penale pendente a suo carico per i reati di cui agli art. 609 bis, 609 quater, 572 cp.
Il procedimento a carico del C. trae origine/secondo l'assunto accusatorio, da condotte poste in essere dal medesimo nella sua qualità di insegnante di educazione fisica specializzato al sostegno di studenti disabili presso l'istituto scolastico (…) . Nell'esercizio di tale funzione e con l'abuso dei corrispondenti poteri, gli viene contestato di aver posto in essere maltrattamenti ai danni dei minori affidati alla sua custodia mediante percosse, schiaffi, gomitate e calci, e di averli costretti ad assistere ad atti sessuali compiuti nei confronti della collega D.N. , istigando anche, nel caso del minore di anni 14 M.P. , a fare altrettanto.
Le indagini hanno preso avvio a seguito della segnalazione di un docente della scuola che aveva assistito sconcertata ad un episodio di maltrattamenti, si sono articolate in intercettazioni videoambientali all'interno della palestra della scuola e nell'ufficio del responsabile del plesso scolastico, nelle sommarie informazioni testimoniali rese da alcuni insegnanti dell'istituto scolastico, e nelle intercettazioni telefoniche sull'utenza dell'indagato e di D.N. Dall'attività di indagine è emersa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che ha portato, unitamente alle ritenute esigenze cautelari, all'emissione da parte del GIP del tribunale di Chiavari, in data 25.11.011, dell'ordinanza di custodia in carcere del C., poi sostituita, con ordinanza in data 23.12.011, nella misura degli arresti domiciliari.
Il provvedimento del Tribunale del riesame impugnato, dopo aver descritto l'iter delle istanze e dei provvedimenti de libertate succedutisi, si è soffermato sulla persistenza delle esigenze cautelari attinenti al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (l'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento delle prove era stata già esclusa dal GIP nella sua seconda ordinanza), desunto dalla gravità dei fatti commessi caratterizzati da particolare brutalità, malvagità e disprezzo della persona e della dignità umana, tanto più che le vittime erano minori portatori di handicap con una ancor più diminuita capacità di difesa, e dalla personalità dell'indagato, quale emerge dalle stesse modalità della condotta e da altri indici rivelatori; ha quindi respinto l'appello confermando l'ordinanza del GIP reiettiva della richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso.
Deduce col ricorso per Cassazione la difesa del C. il seguente motivo erronea applicazione della legge (art. 606 lett b) cpp), con riferimento all'art. 274 lett. c) in particolare sotto il profilo della concretezza del pericolo.
Sostiene la difesa del ricorrente che l'ordinanza impugnata non ha tenuto in debito conto, ai fini della valutazione della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte, una serie di elementi che pure erano stati evidenziati nell'atto di appello, quali: la profonda revisione dei sistemi educativi attuata dal C. come manifestata in sede di interrogatorio; la sottoposizione dell'indagato a costante stress per essergli continuamente affidati più studenti affetti da gravi handicap, contro i regolamento; l'insussistenza di precedenti rilievi circa problematiche psicologiche, la sua incensuratezza, la cessazione dell'incarico scolastico.
Ritenuto in diritto
Il ricorso, sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità, in realtà ripropone una rivalutazione dei fatti in funzione dell'asserito affievolimento delle esigenze cautelari ai fini dell'applicazione della meno afflittiva misura custodiale degli arresti domiciliari. Orbene tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità.
È opportuno rammentare quali sono i confini del sindacato di legittimità in materia di impugnazione dei provvedimenti de libertate.
Secondo il costante insegnamento della Corte Suprema, intervenuta per tracciare i confini di tale sindacato anche in materia impugnazione di misure cautelari, l'ambito di intervento della Corte Suprema di Cassazione non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sez. 6, Sentenza del 12/11/1998 Cc. (dep. 01/02/1999) Rv. 212565.
Da ciò discende che, nella specifica materia in esame, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari che hanno legittimato ex art. 273, comma primo, e 274 cod. proc. pen., l'adozione della misura coercitiva, travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata. Il controllo della Corte Suprema, infatti, deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti ed alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare. (Sez. 4, Ordinanza n. 1360 06/10/1994 Cc. dep. 16/11/1994 Rv. 200198, Sez. 4, 03/05/2007-08/06/2007 rv. 237012,.sez 6, 08/03/2012 - 22/03/2012 Rv. 252178).
Quindi questa Corte non può ingerirsi in valutazioni, riservate al tribunale del riesame, relative alla permanenza delle esigenze cautelari, bensì può solo verificare l'adeguatezza della motivazione in rapporto alle deduzioni difensive e alle acquisizioni istruttorie, e la sua intrinseca logicità e coerenza.
Così delimitato l'ambito di intervento della Corte di Cassazione, va detto anche che il vizio di motivazione ricorre allorquando l'iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore e della necessaria coerenza e consequenzialità logica, non già quando il giudice ha valutato gli elementi probatori in difformità alla ricostruzione dei fatti proposta dalla parte, alla quale non è consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito. Orbene, questa Corte non riscontra alcun vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata. Nel caso in esame, il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano di valutato l'assenza del requisito del “concreto pericolo” di reiterazione di condotte analoghe su cui l'appello era incentrato, omettendo di considerare la situazione l'attuale, data dalla resipiscenza del C. in carcere e dalla cessazione del suo incarico scolastico, per cui sono venute meno le condizioni per la reiterazione del delitto.
L'assunto non è fondato poiché il Tribunale del riesame ha assolto l'obbligo della motivazione spigando congruamente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo, con espresso richiamo alle puntuali argomentazioni dell'ordinanza del GIP, sussistenti le esigenze cautelari di reiterazione criminosa.
Si osserva in proposito che ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime e favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo invece tale requisito essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi concreti, non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati della stessa specie di quello contestatogli (Cass. n. 1037472004, 26833/2004).
E difatti attualità e concretezza possono rinvenirsi anche quando il delitto accertato risalga nel tempo ma l'indagato continui a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi a delinquere. Nel caso in esame non può non ritenersi concreto ed attuale il pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto della pluralità e della gravità delle condotte contestate.
Correttamente dunque il Tribunale del riesame ha ritenuto, con argomentazioni logiche e coerenti, che, sulla base degli elementi acquisiti, sussista una concreta possibilità di ripresa della condotta criminale o una rivitalizzazione degli impulsi che l'indagato ha mostrato di non saper contenere. Di conseguenza non riveste alcuna efficacia idonea a modificare in senso favorevole all'imputato il quadro cautelare, la considerazione della cessazione dell'incarico scolastico, potendo il C. porre in essere anche fuori dall'ambito scolastico educativo condotte analoghe a quelle per le quali è indagato.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Segue per legge, ai sensi del'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 03.12.2012
06-12-2012 20:32
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