Infortuni sul lavoro. Sicurezza sul posto di lavoro.
Cass. pen., Sez. IV, ud. 1 febbraio 2012 - 19 marzo 2012, n. 10702
L'art. 16 del T.U. sulla sicurezza disciplina la delega di funzioni in materia di sicurezza. Quest'ultima non è consentita per la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Siffatta delega, tuttavia, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in merito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
In materia di sicurezza sul luogo di lavoro, la delega prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 ha senso allorché il delegante trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i relativi poteri. Ciò implica che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Ed infatti, quest'ultimo riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, dello svolgimento delle lavorazioni. (Nel caso di specie, pertanto, si è ritenuta erronea la sentenza gravata laddove ha ipotizzato un dovere di vigilanza esteso sino a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni).
23-03-2012 00:00
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