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Sentenza

INDAGINI PRELIMINARI - PARTE CIVILE - SENTENZA PENALE - UDIENZA PRELIMINARE
INDAGINI PRELIMINARI - PARTE CIVILE - SENTENZA PENALE - UDIENZA PRELIMINARE
Cass. pen., Sez. II, ud. 16 febbraio 2012 - dep. 29 maggio 2012, n. 20697 
Gli atti compiuti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari non transitano normalmente nel fascicolo del dibattimento, con la conseguenza che ove sollevata eccezione di incompetenza territoriale del primo Giudice, stante la natura disponibile di tale eccezione, la parte interessata deve ritenersi onerata a fornire la prova della sua tempestività dinanzi al Giudice del dibattimento, il quale valuta la propria competenza allo stato degli atti, e dunque anche con riferimento agli sbarramenti processuali. 
Non può farsi luogo al rimedio della correzione degli errori materiali in ipotesi di mancata statuizione, nella pronuncia resa nel giudizio di merito in sede di gravame, sulle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello, in quanto l'art. 535, comma quarto, c.p.p., prevede espressamente la rettificazione della sentenza ex art. 130 c.p.p. solo per l'ipotesi in cui essa abbia omesso di statuire in ordine alla spese processuali che il condannato è invariabilmente tenuto a versare allo Stato. Diversa è, invece, l'omessa statuizione da parte del Giudice in ordine alle spese processuali richieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, atteso che non sussiste alcun automatismo ed inderogabilità in ordine all'ammontare di tali spese, potendo il Giudice far luogo alla loro compensazione parziale o totale per soccombenza reciproca, in dipendenza di un non integrale accoglimento delle domande civili, ovvero per la novità o complessità delle questioni da esse implicate, così come può quantificarle in concreto secondo un apprezzamento largamente discrezionale. Avverso una omessa pronuncia nei termini di cui innanzi, pertanto, può rimediarsi soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Avv. Antonino Sugamele

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