In tema di reati fiscali laddove non venga reperita alcuna documentazione utile né la parte provveda a produrla deve ritenersi concretizzata la fattispecie criminosa.
Autorità: Ufficio Indagini preliminari Torino
Data: 05 giugno 2012
Numero:
Classificazione
REATI FINANZIARI e TRIBUTARI (in genere) - Documenti falsi o occultamento o distruzione di documenti vari
Intestazione
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice delle indagini preliminari d.ssa Federica Bompieri,
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 5/6/2012, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella processo penale a carico di
D.G.M., nato a ...missis...
1 -libero contumace-
elett. dom. presso l'avv. Vittorio Pesavento in Torino, c.so V.E.
difeso di fiducia dall'avv. Vittorio Pesavento del Foro di Torino
IMPUTATO
per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 perché, agendo nella
veste di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere
le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava o
distruggeva in tutto le scritture contabili e i documenti di cui è
obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi e del volume di affari, non avendo
consegnato alcunché ai militari della Guardia di Finanza che
procedevano ad una verifica fiscale nei suoi confronti.
in Torino, accertato il 28 aprile 2011
Recidiva specifica reiterata infraquinquennale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
P.M.: condannarsi alla pena finale di mesi 10 di reclusione; revoca
della sospensione condizionale della pena
Difesa: ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti
sulla recidiva, minimo della pena
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza preliminare del 2 maggio 2012 il difensore di D.G.M. ha depositato la richiesta del proprio assistito di essere giudicato con rito abbreviato; ammesso il rito, all'udienza del 5 giugno 2012 le parti hanno discusso e concluso e il Giudice ha pronunciato sentenza.
La prova è documentale.
Dal processo verbale del 30/6/2011 e dalla c.n.r. del 1/7/2011 emerge che in data 27 aprile 2011 militari in servizio presso il nucleo operativo della Guardia di Finanza di Torino effettuavano un accesso presso la sede della ditta D.G.M. (inizio attività 4/7/2000), esercente attività di trasporto merci su strada, onde reperire documentazione utile all'attività ispettiva, che però non veniva rinvenuta. All'atto della verifica il contribuente non esibiva alcuna fattura della ditta individuale né i registri contabili.
Pertanto, la ricostruzione del volume d'affari veniva effettuata dai militari operanti sui dati rilevabili dalla banca dati degli elenchi fornitori presentati dai clienti della ditta oggetto di verifica. Risultava che la ditta aveva emesso fatture per un imponibile di complessivi euro 112.778 nel 2006 nei confronti della società MTN spa (Messaggerie Trasporti Nazionali spa) e di complessivi euro 96.700 nel 2007 nei confronti della ditta Z.R., la cui titolare era la moglie del contribuente verificato.
La sussistenza di rapporti commerciali in capo alla ditta D.G.M. è, dunque, dimostrata.
L'IVA evasa risultava ammontare a euro 22.556 per l'anno 2006 e ad euro 19.340 per l'anno 2007.
Per il biennio indicato la ditta D.G.M. non ha presentato la dichiarazione annuale dei redditi.
Nel corso della verifica, D.G.M. specificava che le fatture emesse nei confronti della predetta ditta erano riconducibili a cessioni di automezzi da lui non più utilizzati ed esibiva, trasmettendole via fax, dichiarazioni di vendita relative alla cessione di tre automezzi.
Tuttavia, il confronto tra i dati emergenti sulle fatture esibite dall'imputato e i dati riscontrati sull'elenco fornitori per l'anno 2007 della ditta Z., faceva emergere discrasie quanto agli importi, quanto alla data di emissione delle fatture e quanto alla tipologia di automezzi ceduti (esenti da imposta perché considerati come cespiti, in relazione ai documenti esibiti da D.G.M., e riportati invece come operazioni imponibili nelle fatture di cui all'elenco fornito da Z.R.).
In considerazione di quanto sopra, in data 17/6/2011 gli operanti inviavano a Z.R. una richiesta di esibizione di ulteriore documentazione, rimasta inevasa.
Non esibendo alcun documento o registro della sua vita, D.G.M. ha, dunque, di fatto, ostacolato la ricostruzione del fatturato relativamente agli anni 2006 e 2007, sottoposti a verifica.
Per gli anni 2008, 2009 e 2010, in assenza di elementi utili, non è stato possibile ricostruire il fatturato della ditta verificata.
In merito alle operazioni di verifica e alle conclusioni di cui al processo verbale, D.G. ha dichiarato: "prendo atto dei rilievi formulati e mi riservo di produrre eventuali memorie e controdeduzioni nelle sedi competenti. Preciso comunque che le fatture emesse nei confronti della MTN erano compilate dalla signora M.M.C., titolare della MIRROR, e che gli importi dei documenti allegati al presente atto non ricordo di averne mai ricevuti ".
Non risultano successivamente presentate dall'imputato memorie e/o controdeduzioni.
Corretta è la contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, attesa la sussistenza di precedenti per rissa, furto e bancarotta fraudolenta, fatto -quest'ultimo- commesso in data 17/6/2005, giudicato con sentenza divenuta irrevocabile il 22/10/2009.
Non emergono elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La pena viene così determinata:
- pena base (prossima al minimo edittale, attesi gli importi modesti, ma ad esso superiore tenuto conto dei precedenti di D.G.M. e della protrazione del reato per più anni consecutivi): mesi 9 di reclusione;
- aumentata per la recidiva ex art.99 c.4 in relazione al c.2 cp, ad anni 1 mesi 3 di reclusione;
- ridotta per il rito a mesi 10 di reclusione.
All'affermazione di responsabilità dell'imputato segue di diritto la condanna dello stesso al pagamento, ex art.535 cpp, delle spese processuali.
Infine, va revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a D.G.M. con le sentenze 17/3/2008 e 18/12/2008, avendo l'imputato commesso, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle stesse, l'odierno reato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara D.G.M. colpevole del reato a lui ascritto e, con la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art. 168 cp
revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a D.G.M. con le sentenze 17/3/2008 irrevocabile il 5/3/2009 e 18/12/2008 irrevocabile il 22/10/2009.
Torino, lì 5 giugno 2012
22-12-2012 00:05
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