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Sentenza

Il Ministero dell'Interno dice no al test della saliva per accertare l'uso di sostanze stufepacaenti in casi si alterazione psico fisica. Circolare Ministero Interno 16.03.2012
Il Ministero dell'Interno dice no al test della saliva per accertare l'uso di sostanze stufepacaenti in casi si alterazione psico fisica. Circolare Ministero Interno 16.03.2012
OGGETTO: Procedura di accertamento della guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
ALLA POLIZIA MUNICIPALE
U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione di Polizia Stradale
Reparto Studi c Coordinamento Normativo
e, per conoscenza:
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI
STATO CESENA
In esito al quesito posto con la nota n. 10202, colI. n. 7056/12 del
20.012012, stesso oggetto, che si allega in copia per gli Uffici cui la
presente è diretta per conoscenza (AlI. l)J si comunica quanto segue.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PEA LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PEA I AEPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
Il prelievo di saliva con le modalilà e l'apparecchialUra indicati nella
noia cui si fa riferimenlo non solo appare illegillimo, in quanto ad oggi non
risulta essere stato emanato il decreto intcrministeriale di cui all'articolo 33
della legge 29 luglio 2010, n. 120', ma è da ritenere, altresì, condizione non
sufficiente per l'accertamento del reato in questione.
Pcr integrare il reato di cui all'art. 187 del codice della strada, infalli,
si devono realizzare le seguenti due condizioni: a) la guida di un veicolo in
stalo di alterazione psico- fisica; b) che tale stato sia correlato con l'uso di
sostanze psicoatlive.
Con le modifiche apportate all'articolo 187 del C.d.S. dalla legge n.
120/2010, si era ritenuto che sarebbe venuta meno la necessità di una visita
medica volta a stabilire lo stato di alterazione psicofisica, che costituisce un
fallore di notevole difficoltà operativa, sia per gli operatori di polizia che
per gli operatori sanjtari. In altri termini, si era pensato che il reato potesse
essere provato solo sulla base dei positivi riscontri analitici (con appositi
slrumcnli o di laboratorio) su campioni di liquidi biologici prelevati sul
conducente.
In realtà le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010 non
appaiono essere quelle auspicate. Nel riscrivere la norma non è stato difatti
modificato il titolo e il comma 1 dell'articolo 187 C.d.S., nella parte in cui
si prevede che è punito "chiunque guida in stato di alterazione
psicofisica". Uno stato di alterazione che oggi può essere provato solo
sulla base di una valutazione clinica.
l Cfr. an. 187. comma 2·bi ••del Codice della Strada
orPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PEA I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
Per quanto concerne invece la seconda delle condizioni (b), ossia la
prova circ~1 l'assunzione di sostanze psicoattive, questa è ricavabilc
dall'analisi di una matrice biologica (es. sangue o saliva) in grado di
evidenziare effeui auuali sul soggelto e non prcgressi. Il prelievo dci
campione biologico e le metodologie analitiche devono, inoltre, essere
compiute secondo rigorose modalità c in condizioni di sicurezza e
arridabilità (consenso dell'interessato, campionamento in almeno tre
aliquote, catena di cuslOdia, analisi di scrccning, analisi di conferma, ecc.).
Resta inteso tuttavia che il prelievo per l'accertamento tossicologico
può essere compiuto da personale sanitario anche direttamente sulla strada,
avvalendosi per l'analisi di laboratori specializzati. In questi casi l'eventuale
positività può costituire presupposto per il ritiro della patente di guida ai
sensi dcii 'articolo 1.87, comma 5-bis del Codice della Strada.
L'apparecchiatura indicata nella nota di codesto Comando, cui si fa
riferimento, potrà nondimeno essere utilizzata come "precursorell ossia al
fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di Sotloposizione agli
accertamenti clinici e tossico logici di cui si è detto.
Giova infine riferire che è stato attivato un tavolo tecnico di
confronto presso il Dipar6menlo per le Politiche Antidroga, presenti tutli i
dicasteri interessati, per addivenire ad una proposta di modifica dell'art. 187
del Cd.S. che dovrebbe consentire di superare le difficoltà operative sopra
esposte.
IL DlREITORk DEL SERVIZIO
~ ~
$POLIZIA ROMA CAPITALE -- --I
D" f enta Pubblica Sicurezza + ~~~~~: ~~:~:;:eNormatiY lpar 1mServizio polizia Stradale -
Repano Studi e CoordInamento Reg'slratoi 1610312012
IIV~C~",,"" p•• JOO>J195&W'''''' IIIIIIIII\I!UIII __~
Pro! ) O L a 1.- Rom~'9GL) - v!/ - z...oA l.
ColI. n. 7056/12 d~\ d. ~4' AI Ministerodell'lnterno
~, ",. Dipartimento della Pubblica Sicurezza
~
~~'~A(;\.l.I:G>J-? ~'Dfl\~~~~~~~e,p.c. ~}~~~~:=:'" ,\ ' Alla U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico
Sezione Segreteria - Reparto AA.GG.
(rif. N. 3114 del 13.1.2012)
.--\~ ~~ Oggetto: Procedura di accertamento della guida In stato di alterazione psico-fisica per
Q..J _) '- uso di sostanze stupefacenti.
\\ Quesito.
Come é noto, non risulta essere ancora stato emanato, da parte dei Ministeri interessati, il
regolamento previsto dall'art. 187, comma 2-bis, con il quale devono essere stabilite le modalità
di effettuazione e le caratteristiche degli strumenti da impiegare, ai sensi dello slesso coma 2·
bis, per gli accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di
mucosa del cavo orale, volti ad accertare la guida in stalo alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti
Stante quanto sopra, si chiede a codesto Ministero di far conoscere se, ai fini dell'accertam;n~
del reato di cui sopra, ritiene legittimo procedere, nel frattempo - in caso di esito·'posltlvo di
accertamento qualitativo non invasivo, mediante prelievo di saliva con un tampone attraverso
apparecchiatura della società Concateno, tiR2. Cezart DDS - al prelievo, a c ra di ersenale
.sanitario ausiliario, di un secondo campione, iHquale, debitamen.te sigillato, sara inviato al Il
Centro Ricerche di Laboratorio e-Tossicologla Forense del Dipartimento della Pubblica I
Sicurezza per le successive analisi.
Si ringrazia dell'attenzione e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.
DiegO~a
Corpo di Polizi.loc." di liIom. CaplUll,
Viade-lla Cons.oluione n ~ 00185 Roma
T·390657692814·2804 F.390667692892
Avv. Antonino Sugamele

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