Fa istanza per essere assunto quale responsabile lavori pubblici e attesta di non avere precedenti penali. Accortosi dell'errore l'indomani redige atto scritto con motivazioni. La Cassazione annulla condanna. 483 cp
Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 22.05.2012, n. 19325
Presidente Grassi - Relatore Bruno
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia dichiarava G.G. colpevole del reato di cui all'art. 483 c.p. perché, in occasione della selezione per l'assunzione di un responsabile del servizio lavori pubblici presso il Comune di Casamicciola, aveva reso mendaci dichiarazioni sulle sue qualità morali, affermando di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e, per l'effetto, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. - Con unico motivo di impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 600 lett. e) sul rilievo che, per mero errore, l'imputato aveva apposto sul questionario la falsa attestazione, emendata il giorno immediatamente successivo con apposita comunicazione, dopo essersi reso conto dell'errore compiuto in assoluta buona fede.
2. - Una sintetica puntualizzazione della fattispecie costituisce necessaria premessa all'esame della questione di diritto posta dal ricorso in oggetto.
È stato incontestatamente accertato dai giudici di merito che l'imputato, intendendo partecipare a procedura concorsuale di selezione per l'assegnazione di un posto di responsabile amministrativo, ha compilato il richiesto questionario allegato alla domanda attestando, contrariamente al vero, di non avere precedenti penali a suo carico. Alla domanda, presentata il 21.12.2007 ha fatto seguito, il giorno immediatamente successivo, una dichiarazione con la quale il G. rappresentava all'Amministrazione l'errore nel quale era incorso, fornendone anche puntuale giustificazione. Il giudice a quo ha ritenuto che tale successiva comunicazione non valesse ad elidere il significato penale della condotta e, dunque, la sussistenza del fatto-reato in contestazione, ravvisando anzi nell'iniziativa anzidetta una conferma della consapevolezza dell'imputato in ordine alla falsa attestazione.
2.1 - Tale interpretazione non può essere condivisa. Ed invero, alla luce delle perspicua formulazione dell'art. 483, c.p. (peraltro chiaramente rubricato: falsità ideologica contessa da privato in atto pubblico) il reato di cui all'art. 483 c.p. é perfezionato dalla condotta di chi attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Il momento consumativo dello stesso reato, stante la finalizzazione dell'attestazione privata ad essere trasfusa in un atto pubblico, deve essere individuato non già nel momento della inveritiera dichiarazione quanto piuttosto nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico (cfr., Cass. sez. 5, 5.2.2008, n. 10046, rv. 239123).
2.2 - Orbene, nel caso di specie, è emerso che il giorno successivo alla mendace dichiarazione l'imputato - ancor prima che la detta dichiarazione fosse valutata e trasfusa in atto pubblico di conferimento dell'incarico, ha rappresentato all'Amministrazione l'errore in cui era incorso, ritrattando, comunque, la precedente dichiarazione in tempo utile e, di certo, prima che la stessa fosse trasfusa in eventuale atto di conferimento dell'incarico. Donde l'insussistenza del fatto-reato in contestazione.
3. - L'anzidetto errore di giudizio è ragione di nullità della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
28-05-2012 00:00
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