Ex dipendente di una società (tecnico informatico) si introduce abusivamente nel server della posta elettronica dei dipendenti violando i singoli account.
Cass. pen., Sez. V, ud. 8 maggio 2012 - dep. 26 ottobre 2012, n. 42021
Contestato il reato ex artt. 81 cpv e 615-ter c.p. in capo all'ex dipendente responsabile dell'ufficio del personale della società, con mansioni di tecnico informatico, per essersi il medesimo, a conoscenza per le sue mansioni, degli indirizzi e-mail degli impiegati, introdotto abusivamente nel server di posta elettronica della società, effettuando da postazione presso la sua abitazione, molteplici tentativi di violazione di accesso a caselle postali e-mail di membri della società, violando gli account dei dipendenti e trasmettendo, altresì, e-mail destinate al servizio di posta elettronica interna mediante gli account violati, deve ritenersi legittima la querela proposta dal legale rappresentante della società e, dunque, osservata la condizione di procedibilità del reato. In merito deve rilevarsi che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 615-ter c.p., con la quale il legislatore ha assicurato la protezione del domicilio informatico quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "jus excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente. Ne deriva, dunque, che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello "jus excludendi" sia persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente.
06-11-2012 09:22
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