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Sentenza

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'imputato patteggia ed il giudice lo condanna al risarcimento dei danni. La Cassazione annulla la statuizione civile.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'imputato patteggia ed il giudice lo condanna al risarcimento dei danni. La Cassazione annulla la statuizione civile.
Autorità:  Cassazione penale  sez. VI
Data udienza:  21 novembre 2012
Numero:  n. 45889
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. MILO     Nicola          -  Presidente   -                     
Dott. CARCANO  Domenico        -  Consigliere  -                     
Dott. CITTERIO Carlo      -  rel. Consigliere  -                     
Dott. CAPOZZI  Raffaele        -  Consigliere  -                     
Dott. APRILE   Ercole          -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
1)                A.M.S. N. IL (OMISSIS); 
2)                  S.F. N. IL (OMISSIS); 
avverso la sentenza n. 308/2011 TRIBUNALE di SULMONA, del 21/11/2011; 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO; 
lette  le  conclusioni  del PG Dott. A. P. Viola  per  l'annullamento 
senza rinvio limitatamente del risarcimento del danno. 
                        CONSIDERATO IN  
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con autonomi ricorsi, A.M.S. e S. F. impugnano la deliberazione con la quale il Tribunale di Sulmona, in sede di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei loro confronti per il reato ex art. 110 e 392 c.p. in danno di L. P., li ha condannati anche al risarcimento del danno in favore del P., costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede, deducendo trattarsi di statuizione in violazione di legge (art. 444 c.p.p., comma 2).
2. Il procuratore generale in sede ha concluso in conformità, chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al risarcimento del danno.
 Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato, perchè l'art. 444 c.p.p., comma 2, vieta al giudice che definisca il processo con applicazione della pena su richiesta delle parti di decidere sulla domanda proposta dalla parte civile eventualmente costituitasi.
Limitatamente a tale statuizione la sentenza va pertanto annullata senza rinvio, come da dispositivo.
Appare opportuno precisare che l'annullamento non riguarda la disposta condanna alla rifusione delle spese di difesa in favore della parte civile, ammessa in astratto dal medesimo capoverso dell'art. 444 c.p.p. e in concreto non oggetto di impugnazione (la condanna al risarcimento e quella alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile costituendo invero due punti distinti ed autonomi della decisione, nel caso di specie la stessa norma processuale disciplinandoli in modo distinto).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati al risarcimento del danno.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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