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Sentenza

Derby Torino-Juventus: tifoso torinese lancia un seggiolino contro la tifoseria avversaria. Condannato. Non importa la circostanza che non ha colpito nessuno
Derby Torino-Juventus: tifoso torinese lancia un seggiolino contro la tifoseria avversaria. Condannato. Non importa la circostanza che non ha colpito nessuno
Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 10.04.2012, n. 13358
Presidente Mannino - Relatore Lombardi

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B.F. in ordine al reato di cui all'art. 6 bis, comma 1, della L. n. 401/1989, a lui ascritto perché, in occasione dell'incontro di calcio valido per il campionato di serie A Torino - Juventus, sugli spalti del primo anello curva nord, effettuava un lancio di oggetti contundenti (nella specie un seggiolino) all'indirizzo dei tifosi della Juventus.
La Corte territoriale, ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva chiesto di essere assolto dal reato per carenza del requisito della pericolosità della condotta posta in essere, sostenendo che il B. si era limitato a lanciare verso i vetri divisori un seggiolino, che era rimbalzato senza colpire nessuno; seggiolino che gli era stato lanciato dalla tifoseria avversaria; aveva chiesto, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 2), 3) e 5) c.p..
La Corte territoriale ha, però, rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del B., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 6 bis della L. n. 401/1989, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato.
Si osserva che ai sensi della disposizione citata la condotta deve creare un concreto pericolo per le persone; pericolo di cui vi è carenza di prove nel caso in esame.
In estrema sintesi vengono riportate le risultanze delle indagini, le dichiarazioni rese dal B. per inferire dalla ricostruzione della dinamica della vicenda che nel caso in esame non vi è stato un concreto pericolo per le persone, non essendo possibile stabilire dove è atterrato il seggiolino e se vi fossero tifosi nel punto che ha raggiunto.
Si denuncia, quindi, carenza di motivazione della sentenza in ordine alla verifica della sussistenza del requisito del pericolo concreto derivante dalla condotta dell'imputato.
Con i successivi mezzi di annullamento di censura, per violazione di legge e vizi di motivazione, il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p. sopra citate.
Con riferimento all'attenuante di cui al n. 2) si sostiene che l'imputato ha reagito al lancio di un seggiolino dal quale era stato raggiunto, sicché vi è un rapporto di causalità tra il fatto ingiusto altrui e la reazione posta in essere. Si aggiunge che l'autore del fatto ingiusto deve essere identificato nella tifoseria juventina. Con riferimento all'ipotesi di cui al n. 5) si sostiene che il reato di cui all'art. 6 bis ha natura plurioffensiva con la conseguente configurabilità dell'attenuante del fatto doloso della persona offesa. Con riferimento all'attenuante di cui al n. 3) si sostiene, infine, che quella in cui si è trovato il B. non può essere considerata una manifestazione preordinata con la conseguente configurabilità dell'attenuante inerente alla suggestione della folla in tumulto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente chiede il riesame nel merito di tutte le risultanze delle indagini per inferirne una diversa valutazione in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo per le persone rispetto a, quella espressa dai giudici di merito e che ha formato oggetto di adeguata motivazione.
In particolare la sentenza ha affermato che l'imputato è stato visto mentre lanciava un seggiolino all'indirizzo del settore occupato dalla tifoseria della Juventus, fatto che integra il requisito del concreto pericolo per le persone a nulla rilevando il mancato accertamento della presenza di persone nel punto esatto in cui il seggiolino ha raggiunto il suolo.
Proprio per la natura di reato di pericolo è sufficiente che l'azione sia potenzialmente idonea ad arrecare danni a terzi, così come ritenuto dai giudici di merito.
Quanto alle attenuanti la sentenza ha già correttamente osservato che l'esistenza di un fatto ingiusto altrui non è affatto dimostrata, sicché, la doglianza è fondata su un deduzione fattuale che non ha formato oggetto di accertamento.
Peraltro, la sentenza ha anche rilevato che l'imputato non ha reagito verso il presunto offensore ma verso terzi. La asserita identificabilità dell'offensore con la tifoseria juventina è priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Con riferimento alla suggestione di una folla in tumulto la sentenza ha correttamente escluso che le manifestazioni di contrapposte tifoserie possano assimilarsi a quelle di una folta in tumulto.
Con riferimento all'attenuante di cui al n. 3) la sentenza ha già correttamente osservato che il reato è contro l'ordine pubblico con la conseguente insussistenza di una persona offesa privata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p. con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Depositata in Cancelleria il 10.04.2012
Avv. Antonino Sugamele

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