Aggravante ingente quantità di cocaina. Per la Cassazione sussiste solo quando si supera 1,500 Kg di principio attivo
Corte di Cassazione Sez. Quarta pen. - Sent. del 17.07.2012, n. 28357
Presidente Brusco - Relatore Rovere
Ritenuto in fatto
1. G. E. veniva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 73, 80 T.U. stup. tanto dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Sassari che dalla Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari.
2. Ricorre avverso la decisione di secondo grado l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, per essere stata riconosciuta l'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente detenuto e trasportato dal G., nonostante si sia trattato di un chilogrammo di cocaina con principio attivo pari aIl ‘88%, per complessive 5.980 dosi, e quindi di un caso che, secondo i principi posti dalle Sezioni unite, non permettono di riconoscere la ricorrenza della menzionata aggravante.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
L'impugnazione limita la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito. Il ricorrente, infatti, censura il riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di droga, oggetto materiale del reato.
L'esatto ambito di applicazione dell'art. 80, co. 2 T.U. stup. è stato oggetto di complesso lavorio giurisprudenziale, in ragione della sostanziale indeterminatezza del parametro legale “ingente quantità”, alla quale si è cercato di porre rimedio attraverso interpretazioni in grado di circoscrivere in ambiti definiti e riconoscibili l'intensione dell'enunciato normativo.
Ciò ha determinato, come è noto, un contrasto di orientamenti in ordine ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'aggravante in questione, che ha avuto esito nell'ordinanza con la quale è stata rimessa la questione alle Sezioni unite. Il punto controverso attiene alla ammissibilità di una “quantificazione” in via giudiziale dei presupposti dell'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 T.U. Stup., sì da affermare che non possano definirsi “ingenti” quantitativi di droghe “pesanti” (eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe “leggere” (hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo, non superino i cinquanta chilogrammi.
Il quesito è stato risolto dalle S.U. con sentenza pronunciata all'udienza del 24.5.2012, la quale ha affermato il principio per il quale “non è ravvisabile l'aggravante quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata” (informazione provvisoria sui contenuti della decisione).
Il principio posto dalle S.U. conduce a ritenere che nel caso all'esame di questa Corte Il riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità non risponda alla previsione normativa. Infatti, con riferimento alla cocaina, tale aggravante può ravvisarsi solo (ma non necessariamente) quando venga superato il peso di 1,500 kg. di principio attivo.
La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente al punto nel quale si riconosce l'aggravante prevista dall'art. 80, co. 2 d.p.r. 309/90; aggravante della quale si dispone l'eliminazione, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 80, co. 2 d.p.r. 309i90, aggravante che elimina. Rinvia per la determinazione della pena alla Corte di appello di Cagliari.
Depositata in Cancelleria il 17.07.2012
25-07-2012 00:00
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