ESECUZIONE PENALE. Giudice dell'esecuzione. Abolizione del reato e revoca della sentenza.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 673 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino. Con ordinanza depositata il 21 luglio 2011, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 673 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l'ipotesi di revoca della sentenza di condanna (o di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti) in caso di mutamento giurisprudenziale - intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge penale come reato», deducendo la violazione degli articoli 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Autorità: Corte Costituzionale
Data: 12 ottobre 2012
Numero: n. 231
21-10-2012 10:16
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