Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Legge

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,
LEGGE 9 novembre 2012, n. 195
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene
crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002
GU n. 270 del 19-11-2012
testo in vigore dal: 20-11-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,
fatto a New York il 18 dicembre 2002.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 28 del Protocollo
stesso.
Art. 3
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Le spese connesse all'istituzione e al funzionamento del
Sottocomitato sulla prevenzione, di cui agli articoli 5 e seguenti
del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I componenti del Sottocomitato, di cui agli articoli 5 e
seguenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennita',
rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico della
finanza pubblica.
3. Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17
e seguenti del Protocollo, e' costituito e mantenuto senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza