L'incidente probatorio.
L’INCIDENTE PROBATORIO
L’incidente probatorio è quello strumento processuale attraverso il quale è possibile anticipare l'assunzione della prova che di regola è assunta nella fase dibattimentale.
Questo istituto ha lo scopo di cristallizzate la prova avanti ad un giudice terzo. Legittimato alla richiesta di incidente probatorio è soltanto il pubblico ministero, anche a favore dell'indagato, e alla persona proposta sottoposta alle indagini quando venga a conoscenza del procedimento in conseguenza del compimento di un atto per il quale sia prevista l'assistenza del difensore; ma la possibilità concreta della richiesta potrebbe essere vanificata dalla ignoranza dello svolgimento delle indagini. L'incidente probatorio può essere richiesto:
- di norma, nel corso ed entro i termini delle indagini preliminari;
- può essere richiesto anche successivamente, in sede di udienza preliminare, per garantire effettività del diritto delle parti alla prova, sempre che la necessità di acquisire una prova indifferibile sorga per la prima volta dopo l'esercizio dell'azione penale;
- nella fase eventualmente intercorrente fra la scadenza del termine per le indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio, subordinatamente alla effettiva indifferibilità dell'accertamento delle circostanze oggetto dell'incidente, perché è solo il rischio della irrimediabile stazione delle fonti che giustifica l'anticipazione.
Se l'incidenza è chiesta prima dell'udienza (ma dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio) la sua celebrazione potrà avvenire nel contesto dell'udienza; ma nel caso di assoluta indifferibilità dovrà essere fissata un'apposita udienza in camera di consiglio, e, nell'attesa, l'udienza preliminare va sospesa, in quanto i risultati della acquisizione della prova potrebbero modificare il quadro di riferimento sul quale il g.u.p. è chiamato a decidere.
Il PM e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere una proroga del termine delle indagini al fine di permettere l'assunzione della prova nell'incidente.
Il giudice provvede con decreto motivato, accogliendo la relativa richiesta.
La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, le indicazioni necessarie a limitare il tema della istruzione:
- quale sia la prova da assumere, e i fatti che ne costituiscono l'oggetto;
- deve spiegare le ragioni della rilevanza della prova e della sua non rinviabilità al dibattimento ed individuare le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova (l’onere deve ritenersi che gravi solo sul P.M.), persone che possono essere anche tutte quelle contro le quali il P.M. svolge le indagini: le indicazioni debbono essere sufficientemente specifiche così da permettere un contraddittorio effettivo e una cognizione adeguata da parte del giudice;
- deve indicare i difensori delle persone interessate e la persona offesa: qualora, a seguito delle deduzioni della persona sottoposta alle indagini, risultassero altri soggetti a cui debba essere notificato l’avviso dell’incidente, vanno comunicate senza ritardo al g.i.p. le ulteriori indicazioni necessarie. La richiesta d’incidente probatorio è depositata nella cancelleria del g.i.p., unitamente alla documentazione ed ai reperti eventualmente necessari.
La richiesta va notificata, a cura del richiedente, alle persone nei cui confronti si procede per i fatti oggetto della prova, al difensore, ed al PM che non abbia preso l’iniziativa: la p.o., che va indicata nella richiesta del PM, è destinataria della notificazione, e può partecipare al contraddittorio cartolare sulla richiesta.
La prova della notificazione va pure depositata in cancelleria. È vietato assumere informazioni dalle persone indicate nella richiesta.
Entro il termine di due giorni dalla notificazione della richiesta possono essere presentate dal PM e dalla persona sottoposta alle indagini, anche a mezzo del difensore, nella cancelleria del g.i.p., le eventuali deduzioni sulla ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta; possono essere indicati altri fatti oggetto della prova, o altre persone interessate alla prova stessa; possono altresì essere prodotti documenti e depositate cose.
Copia delle deduzioni della persona sottoposta alle indagini va depositata nella segreteria del PM per consentire all'ufficio le necessarie comunicazioni al g.i.p., nel caso di richiesta dell'incidente si estenda ad altre persone: ma il PM potrebbe chiedere che, sulla richiesta di estensione, si pronunci preliminarmente il giudice, per rigettare quelle defatigatorie.
Il g.i.p. entro due giorni dal deposito in cancelleria della prova della notifica della richiesta e, comunque, dopo la scadenza del termine concesso per le eventuali deduzioni; provvede con ordinanza inoppugnabile ma revocabile, secondo i principi generali, sino all’udienza, dove però è vietata la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti sulla ammissibilità e la fondatezza della richiesta.
L’ordinanza può dichiarare la inammissibilità della richiesta, o accoglierla o rigettarla: l’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al P.M. e notificata alle persone interessate. La richiesta di incidente va anche respinta quando il g.i.p. ritenga la propria incompetenza per qualunque ragione: gli atti in questo caso sono restituiti al P.M., che può continuare nelle indagini. E’ tuttavia possibile, in caso di rigetto, presentare una nuova richiesta di incidente probatorio.
L’ordinanza che dispone l’incidente stabilisce il tema della prova nell’ambito dei confini segnati dalle richieste dà le altre statuizioni necessarie all’assunzione, indicando le persone che vi sono interessate e fissando la data dell’udienza, da tenersi entro il termine di 10 giorni. Alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa, ai difensori e al P.M. va notificato (P.M. comunicato) l’avviso del giorno, dell’ora, del luogo in cui si deve procedere all’incidente con il termine di almeno due giorni prima della data fissata: i termini, in caso di urgenza, possono essere abbreviati con decreto motivato.
03-11-2012 19:33
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