Se la malattia non è grave l'anziano anche se malato rimane in carcere. No agli arresti domiciliari.
Corte di Cassazione Sez. Prima Pen. - Sent. del 18.11.2011, n. 42650
Rileva in fatto
1. - Con ordinanza, deliberata il 22 febbraio 2011 e depositata il 2 marzo 2011, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto le richieste di rinvio della esecuzione della pena o di applicazione della detenzione domiciliare formulate da G.B. , detenuto in espiazione della pena di anni sedici di reclusione per il delitto di omicidio (fine pena: … ), motivando: l'instante, settantunenne, è affetto da broncopatia asmatica, epatite, enfisema polmonare, recente frattura costale, patologie a entrambi i ginocchi in esito a interventi operatori); siffatte infermità non hanno carattere di gravità; lo stato di salute del condannato, pur considerata l'età, è compatibile con il regime carcerario, in quanto i trattamenti sanitari esterni sono occasionali; nel senso della compatibilità si è espresso il servizio sanitario penitenziario, giusta relazione dell'8 gennaio 2011; non ricorrono i presupposti e le condizioni né pel rinvio della esecuzione della pena, né per la applicazione della detenzione domiciliare; “le efferate modalità” del fatto di sangue, emergenti dalla lettura della sentenza di condanna, rendono “comunque inapplicabile nel merito qualsiasi misura alternativa”.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente mediante atto recante la data del 4 aprile 2011, e, pure, col ministero del difensore di fiducia, avvocato P. A. S., mediante atto, contenente motivi nuovi e contestuale memoria, recante la data del 10 ottobre 2011.
2.1 - Il condannato dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli articoli 147 del Codice Penale e 47-ter, comma 1-ter dell' Ordinamento penitenziario, vizio della motivazione, opponendo: esso B. versa in condizioni di grave infermità fisica; le gravi condizioni di salute sono vieppiù pregiudicate dalla vecchiaia; le cure intramurarie non sono “esattamente appropriate”; le patologie non consentono la fruizione della “ora di aria” e di “una vita sociale normale” nell'istituto, per le difficoltà di deambulazione; per il concorso dello stato morboso con l'età le “condizioni di esistenza” sono “al di sotto di dignità umana”; il reato commesso prescinde da “qualsiasi collegamento colla criminalità organizzata”; la vita anteatta è stata “irreprensibile e dedita alla legalità”; la vecchiaie la detenzione subita hanno “fortemente scemato” la supposta pericolosità, la quale può essere adeguatamente contenuta colla detenzione domiciliare;
2.2 - Il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli articoli 220, 224 Codice Penale, 125 cod. proc. pen., 47-ter, comma I-ter dell' Ordinamento penitenziario, nonché vizio della motivazione, deducendo: dal provvedimento impugnato e dalla relazione sanitaria “non emerge l'iter logico giuridico nonché medico” in ordine alla valutazione circa la gravità delle patologie da apprezzarsi in relazione alla età avanzata del detenuto e in ordine al diniego della misura alternativa; durante la fase del giudizio B. aveva ottenuto gli arresti domiciliari ed era stato più volte autorizzato ad allontanarsi dalla abitazione per sottoporsi a interventi sanitari; le patologie indicate nella relazione dei sanitari dell'istituto sono “diverse e minori”, rispetto a quelle “correttamente” evidenziate dal Tribunale di sorveglianza, che, tuttavia, non ha tratto “alcuna conseguenza”; nella succitata relazione non è indicata l'età del detenuto; l'età comporta la ingravescenza delle condizioni morbose; il Collegio ha omesso di disporre perizia medico legale; la protrazione della esecuzione intramuraria della pena contrasta colla tutela della salute, col senso di umanità e colla funzione rieducativa, in spregio ai diritti e ai principi costituzionali.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell'11 agosto 2011, rileva: il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che le condizioni cliniche del B. sono compatibili col regime carcerario e non sono gravi.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - Non ricorre il vizio della violazione di legge:
- né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di sorveglianza esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
4.2 - Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, c.p.p.
4.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 18.11.2011
24-11-2011 00:00
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