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Sentenza

Ruba un portafoglio con soli 49 Euro. L'attenunate dell'art. 62, nr.4 (lieve entità del danno) deve essere rapportata al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto.
Ruba un portafoglio con soli 49 Euro. L'attenunate dell'art. 62, nr.4 (lieve entità del danno) deve essere rapportata al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto.
Minorenne ruba un portafogli contenente 49 euro - No all'attenuante se nel portafogli sono contenuti anche i documenti

Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. - Sent. del 03.08.2011, n. 30860

Ritenuto in fatto

(…) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, l'ha riconosciuta colpevole del reato di concorso in furto pluriaggravato (in concorso con altre persone), sostanziatosi nella sottrazione, con destrezza, del portafoglio in danno di (…). Con il ricorso si ripongono le medesime doglianze già disattese in appello.
Si lamenta il diniego dell'attenuante del valore lieve della refurtiva (pur erroneamente indicata richiamando l'articolo 62 bis c.p., relativo alle attenuanti generiche, già concesse), argomentando sul fatto che nel portafoglio vi era la somma di soli 49 euro. Non poteva condividersi il diniego opposto dal giudice di merito motivato sul fatto che nei portafoglio erano anche i documenti della p.o. “con i correlati conseguenti ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa”.
Si sostiene che doveva ravvisarsi il solo tentativo: la circostanza, acclarata in sentenza, che gli operatori di pg. avevano assistito al fatto ed erano intervenuti subito dopo, recuperando la refurtiva, doveva portare ad escludere la consumazione, diversamente da quanto opinato dal giudice di merito.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Considerato in diritto
Ciò perchè, a ben vedere, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla di quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nei vizio di aspecificità conducente a norma dell'art. 591 comma 1, lettera c), c.p.p., all'inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro).
Anche a voler considerare tale profilo processuale, le doglianze anche nel merito sono inaccoglibili. Quanto all'attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4, cp va ricordato che allorquando il danno abbia ad oggetto una somma di denaro deve trattarsi di una somma di rilevanza economica minima: per la sussistenza dell'attenuante è necessario, infatti, che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve, ma “di speciale tenuità” e tale speciale tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al livello economico medio della comunità, mentre il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo costituisce solo un criterio sussidiario che potrebbe tutt'al più esercitare influenza negativa, nel senso che, pur essendo il danno di speciale tenuità oggettiva, la concessione dell'attenuante può essere esclusa allorchè, in considerazione delle condizioni particolarmente disagiate della vittima, può avere provocato alla stessa un pregiudizio tale da escludere l'applicazione dell'attenuante in questione (Sezione 11, 22 novembre 2006, Massimi ed altro).
Già tale rilievo, rispetto alla sottrazione di una somma quale quella in contestazione, legittimerebbe la correttezza del diniego contestato.
Vi è di più. Ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, c.p., infatti, l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto. E' necessario, inoltre, che il danno cagionato alla persona offesa sia di “minima rilevanza”, non essendo sufficiente che esso sia soltanto lieve (Sezione III, 8 maggio 2007).
Sotto questo profilo, in modo incensurabile e non illogico, il giudicante ha apprezzato negativamente il fatto della sottrazione (anche) dei documenti, tale da importare un pregiudizio incompatibile con i presupposti dell'attenuante.
Correttamente è stato poi ritenuto il reato consumato.
In tema di furto, infatti, al fini dell'impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata -anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata- sotto il dominio esclusivo dell'agente. Il reato è quindi consumato anche se in un secondo momento altri (qui, la polizia giudiziaria) o la stessa persona offesa abbia impedito al suo autore di assicurarsi definitivamente il possesso della cosa magari costringendo lo stesso agente ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione. E, in una tale prospettiva, il reato è parimenti consumato anche laddove il reo che si sia impossessato della cosa, magari occultandola sulla propria persona, non abbia fatto in tempo ad allontanarsi dal luogo della sottrazione prima di essere stato sorpreso e sottoposto a controllo. (Cass. Sez, IV 7 aprile 2005, Volpi).
A norma dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato in caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Cassazione, Sezioni Unite 31 maggio 2000 Radulovic).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma delI'art. 52 d.Lgs 96/03 in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria il 03.08.2011
Avv. Antonino Sugamele

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