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Sentenza

Richiesta di estradizione esecutiva di una condanna per più reati: i limiti vanno calcolati sulla pena complessivamente irrogata. Cass. pen. 09 agosto 2011 n. 31874.
Richiesta di estradizione esecutiva di una condanna per più reati: i limiti vanno calcolati sulla pena complessivamente irrogata. Cass. pen. 09 agosto 2011 n. 31874.
Cassazione penale  sez. fer. ,09 agosto 2011 n. 31874
 
1. Avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ha disposto la consegna della cittadina romena H.F. M. in relazione al mandato di arresto Europeo emesso il (OMISSIS) dal Tribunale di Botosani, per l'esecuzione della complessiva pena di sei mesi di reclusione, per i reati di guida senza patente e rifiuto di sottoporsi alla raccolta di prove biologiche o ad alcoltest, ricorre per cassazione, nell'interesse della richiesta, il difensore fiduciario, con questi motivi:
- violazione o erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4, perchè i sei mesi di pena complessiva - "attivati" dal mae - sarebbero la somma dei tre mesi irrogati per ciascuna delle due fattispecie: secondo il ricorrente, il limite dei quattro mesi, indicato dalla norma richiamata, dovrebbe infatti aver riguardo al singolo fatto reato;
- violazione o erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r) e manifesta illogicità della motivazione sul punto, perchè la donna avrebbe stabile dimora da alcuni anni in Italia, svolgendo attività di apprendistato e collaborazione, avendo anche regolarmente ricevuto la notificazione della sentenza impugnata; illogicamente la sentenza avrebbe escluso la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della lett. R, dopo aver confermato la revoca dell'originaria misura coercitiva, per ragioni diverse da quelle utilizzate nel provvedimento ed ora proprio richiamando la stabilità di dimora in Roma;
- violazione o erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1 lett. v) per la mancata applicazione, in sede di condanna, della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza di varie riferite ragioni favorevoli.
Oggi la H. ha personalmente rinnovato la richiesta di eseguire la pena in Italia.
2. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e termini che seguono.
2.1 Sono innanzitutto inammissibili il secondo ed il terzo motivo.
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Nessuna contraddittorietà sussiste tra escludere in concreto uno specifico pericolo di fuga, per la contingente acquisita disponibilità di stabile dimora, e contestualmente ritenere insussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi della "residenza nel territorio nazionale", secondo la nozione propria di tale termine nella disciplina ex Lege n. 69 del 2005.
Questa Corte suprema ha ormai, e con insegnamento consolidato, chiarito che tale nozione ha riguardo innanzitutto al dato dell'attestazione anagrafica, indispensabile ancorchè per sè insufficiente (Sez. 6, sent. 20553 del 27-28.5.2010) e poi alla esistenza di indici fattuali univocamente significativi di stabile ed autosufficiente, effettivo e non estemporaneo radicamento, quali la legalità della presenza, l'apprezzabile continuità temporale e la stabilità della stessa, la distanza temporale tra questa e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale - anche se non esclusiva - di interessi lavorativi familiari ed affettivi, il pagamento delle eventuali imposte (Sez. 6, sent. 13517 dell'8-9.4.2010). Ora, a fronte dell'affermazione della Corte distrettuale di assenza degli elementi di fatto per ritenere che la H. risieda stabilmente, nel senso ricordato, in Italia (suffragata dall'essere stata, la H., indicata nel verbale di arresto come senza fissa dimora in Italia ed identificata a mezzo di documento romeno), il ricorso è del tutto generico, richiamando la stabilità della dimora contingente acquisita per ottenere gli arresti domiciliari - per sè, come detto, certamente priva di rilevanza ad attestare pregressa stabilità - e, in modo del tutto generico e senza alcun richiamo a documentazione esaustiva tempestivamente prodotta o ad altro elemento fattuale specifico presente nel fascicolo, non precisata "attività di apprendistato e collaborazione", quando la stessa H. ha dichiarato, in sede di convalida dell'arresto, di non lavorare. Il che determina, appunto, sia la non specificità che la manifesta infondatezza del motivo.
Quanto al terzo motivo, la censura di mancata concessione della sospensione condizionale della pena nel caso concreto si risolve in critica al contenuto discrezionale della specifica deliberazione straniera, non ammessa e non rilevante nella procedura ex Lege n. 69 del 2005, la relativa disciplina comunque non attenendo a principio fondamentale del nostro ordinamento.
2.2 E' invece fondato il primo motivo di ricorso, ma per ragioni differenti da quelle dedotte.
2.2.1 Va infatti preliminarmente disattesa la prospettazione della ricorrente, in ipotesi assorbente, in ordine all'operatività del limite dei quattro mesi alla porzione di pena per ciascuno dei più reati per i quali sia intervenuta un'unica sentenza di condanna.
Osserva la Corte che le previsioni del terzo e della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4 (rispettivamente "Il fatto dovrà essere punito dallo Stato membro di emissione con una pena ... della durata massima non inferiore a dodici mesi"; "In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena ... dovrà avere una durata non inferiore a quattro mesi") sono tra loro del tutto autonome e rispondono ad esigenze differenti.
infatti:
- l'art. 7 disciplina in via articolata il tema della doppia punibilità, prevedendo, nei suoi quattro commi, quattro distinti aspetti del tema (la previsione come reato nei due ordinamenti;
l'eccezione per la materia di tasse, imposte, dogana e cambio; il limite di pena edittale prevista per la sanzione del singolo fatto/reato; il limite della pena applicata dalla sentenza di condanna per l'attivazione della procedura mae);
palese è, in particolare, la differenza dei termini/parametri utilizzati nei commi terzo e quarto: il "fatto/reato", la "sentenza di condanna";
- quindi, nè la struttura complessiva della norma, nè la lettera della stessa, forniscono alcuna indicazione per "costringere" la locuzione "sentenza di condanna" all'aspetto dell'irrogazione della singola (porzione di) pena per il singolo reato, con la conseguente - inevitabile, nella prospettiva del ricorrente - possibilità di individuare, ma nell'unica deliberazione che chiude l'unico processo, tante "sentenze di condanna" quanti sono i diversi reati per i quali si è proceduto.
Sicchè rimane l'evidenza di ima distinta previsione, la prima (terzo comma) astratta e relativa al singolo reato, la seconda (quarto comma) relativa alla pena concretamente irrogata dalla sentenza di condanna attivata con la procedura mae.
Va quindi confermato il risalente insegnamento che, in materia estradizionale (la quale, sul punto della distinzione tra previsione di pena astratta prevista per ciascun reato e complessiva sanzione pronunciata - art. 2 comma 1 della Convenzione Europea di estradizione del 13.12.1957/L. 30 gennaio 1963, n. 300 -, presenta disciplina omologa), ha escluso, nel caso di sentenza di condanna per più reati, la possibilità di operare alcuna scissione in relazione ai singoli episodi criminosi (Sez. 5, sent. 2133 del 10.12.1985- 13.1.1986).
Alla luce del principio di diritto - che va affermato -secondo cui "nel caso di sentenza di condanna per più reati, il limite dei quattro mesi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4, si riferisce alla pena complessivamente irrogata", il motivo è, nei termini proposti dal ricorrente, infondato.
2.2.2 Con il primo motivo, tuttavia e pur con deduzioni infondate, la ricorrente ha "attaccato" il punto della decisione relativo alla quantificazione della pena per la cui esecuzione è stato emesso il mae.
Orbene, la lettura del mandato di arresto Europeo rivela un errore di fatto nel presupposto da cui sia la ricorrente che la Corte distrettuale hanno mosso il proprio argomentare sul punto.
In realtà, la pena che la sentenza "attivatà" con il mae ha applicato per i due reati cui si sono riferiti Giudice e ricorrente è di soli tre mesi. Perchè, determinata in tre mesi la pena per ciascuna delle due fattispecie, in successiva applicazione delle regole procedurali del codice romeno nel caso di ritenuto concorso di reati, è stata applicata la pena più grave una sola volta (pag. 3 e 4 del mae, fg. 84 e 85 del fascicolo). Gli ulteriori tre mesi, che vanno a completare e determinare i sei del dispositivo della condanna, attengono alla revoca di precedente sentenza (398 del 19.2.2008) per fatti che, dalla lettura dei provvedimenti in atti, solo in lingua romena, parrebbero afferire alla prostituzione.
E' comunque evidente che, fermo il principio di diritto sopra affermato (sicchè al superamento dei quattro mesi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4, può concorrere anche la parte di pena di precedente sentenza la cui sospensione sia stata revocata), tuttavia allo stato manca agli atti alcuna informazione specifica relativa al contenuto della condanna di cui alla sentenza 398/2008, sicchè non sono state operate le valutazioni di competenza da parte del Giudice richiesto (quel reato risulterebbe tra l'altro commesso in epoca in cui la ricorrente era minorenne).
La sentenza va pertanto annullata con rinvio, limitatamente all'omessa valutazione della ricorrenza delle condizioni di legge per deliberare la consegna anche in relazione alla sentenza di condanna per il reato, o i reati, cui si riferisce la revoca della sospensione condizionale, con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la consegna in relazione al reato giudicato con la sentenza 398/19.2.2008 e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 9 agosto 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011
Avv. Antonino Sugamele

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