Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Infortunio sul lavoro. La semplice indicazione nell’organigramma che la gestione tecnica è affidata a un altro dipendente non esclude la responsabilità del rappresentante legale.
Infortunio sul lavoro. La semplice indicazione nell’organigramma che la gestione tecnica è affidata a un altro dipendente non esclude la responsabilità del rappresentante legale.
Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. Sent. del 26.09.2011, n. 34723

Ritenuto in fatto

1. Z. G. R., amministratore delegato della S. srl, e L. C., responsabile del cantiere, sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose, commesso con violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di C. A. Il 10.7.2005, il C. mentre era intento a sistemare, quando già era buio, la sede stradale dove erano stati effettuati lavori di riparazione della conduttura del gas, era stato investito da un'auto condotta da B. P., separatamente giudicata, e riportava lesioni personali consistite in trauma cranico facciale con ferite e contusioni anche alla spalla destra. Al Z. e al L., nelle rispettive qualità, si contestava di non aver garantito la sicurezza del lavoratore in particolare omettendo le segnalazioni necessarie ad avvisare della presenza del cantiere sulla via Sapeto di Genova, in cima ad una salita molto ripida, rendendo così possibile l'investimento del C., inginocchiato sulla sede stradale, da parte della B. che, in mancanza di una corretta canalizzazione del traffico e di opportuna segnalazione, si accorgeva troppo tardi della presenza dell'uomo. Il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità degli imputati che condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte di appello confermava integralmente.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore degli imputati. Con un primo motivo deduce violazione di legge ed in particolare dell'art. 40, co. 2 e 43 del codice penale. Z., legale rappresentante della società, non rivestiva la ritenuta posizione di garanzia atteso che si occupava solo della gestione commerciale ed amministrativa mentre la gestione tecnica era affidata a tale C. S.; a prescindere dalla esistenza di una delega formale, che la giurisprudenza ha ritenuto peraltro non strettamente necessaria almeno per quanto attiene al conferimento della stessa in forma scritta, si doveva tenere presente che la S. all'epoca impiegava circa 130 dipendenti, operava finanche con trenta cantieri contemporaneamente e pertanto Z. non poteva adempiere direttamente a tutti i doveri facenti capo alla sua funzione; vi era una distribuzione di compiti con attribuzione al geom. C. S. della qualifica di dirigente con pieni poteri operativi, gerarchici e di spesa. Con un secondo motivo contesta la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo che anche ipotizzando la presenza di tutta la segnaletica richiesta, l'incidente si sarebbe ugualmente verificato perché cagionato dalla perdita di controllo dell'autovettura da parte della automobilista, perdita di controllo che la presenza della segnaletica non avrebbe potuto evitare.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che non era possibile configurare in capo a Z. una posizione di garanzia dal momento che le dimensioni dell'impresa, che gestiva anche 30 cantieri contemporaneamente ed occupava 130 dipendenti, non consentivano che egli potesse svolgere le funzioni che la legge attribuisce al datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro; vi era un geometra appositamente previsto dall'organigramma con funzioni di responsabile tecnico, cui spettava soprintendere alla organizzazione del lavoro, e che, pur in assenza di delega formale, avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile in base al principio della effettività delle funzioni.
La tesi non è stata accolta dai giudici di merito essenzialmente in quanto priva di prova, avendo in particolare la Corte di appello osservato che ai tecnici non era stata rilasciata alcuna delega per la messa in opera delle misure di prevenzione e per il controllo sulla loro effettiva esecuzione. La valutazione è assolutamente corretta atteso che la semplice esistenza di personale tecnico non comporta certamente l'attribuzione al medesimo delle funzioni proprie del datore di lavoro.
Occorre ricordare che, in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, è assai articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Fin dal Dpr_547_1955, art. 4, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica (e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di organizzare l'attività svolta in modo che la stessa rispetti la normativa di sicurezza e vigilare sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche). Tale obbligo del datore di lavoro può essere ad altri delegato, ossia trasferito, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro. Ma ciò, comportando una dismissione da parte del datore di lavoro di obblighi a lui in via principale assegnati dalla legge ed un loro contestuale trasferimento ad altri, deve avvenire attraverso un atto di delega espresso, inequivoco e certo, e comunque, anche a voler ritenere non assolutamente necessaria (almeno fino alle recenti leggi di riforma) la forma scritta, surrogabile dal principio di effettività, attraverso la puntuale dimostrazione di una situazione di fatto che corrisponda alla attribuzione che risulta dall'organigramma; il richiamo stesso al principio di effettività richiede che si dimostri in concreto che il delegato riveste effettivamente, con pienezza di poteri decisionali e di intervento e facoltà di spesa, la funzione di responsabile per la sicurezza. Nella specie il ricorrente, a quanto si evince dalla impugnata sentenza, si è invece limitato a indicare l'organigramma aziendale dal quale risultava che la gestione tecnica era affidata a tale geometra C. S., senza ulteriori specificazioni, indicazione che pertanto correttamente è stata ritenuta insufficiente a dimostrare che la materia della sicurezza sul lavoro, che è questione diversa dalla gestione tecnica, fosse a lui attribuita.
2. Quanto al secondo motivo di censura, che coinvolge anche la posizione del L., correttamente è stata esclusa la interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento della automobilista, essendosi osservato che la presenza di opportune segnalazioni luminose e la canalizzazione del traffico sulla corsia non occupata dallo scavo avrebbero consentito all'automobilista di rendersi conto con maggiore tempestività e consapevolezza della situazione della strada ed avrebbero evitato la manovra brusca dalla medesima posta in essere e il conseguente sbandamento e perdita di controllo dell'auto, determinati dal tardivo avvistamento del lavoratore sulla sede stradale.
3. Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 26.09.2011
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza